F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO SIGNOR SGANZERLA CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.03.2006 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. Ð Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO SIGNOR SGANZERLA CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.03.2006 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. Ð Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005) Con delibera in data 12 settembre 2005 (Comunicato n.17 in data 13 settembre 2005), il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico ha inflitto al Signor Claudio Sganzerla, allenatore di terza categoria, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2006 per violazione dell’art.38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione allo svolgimento nella stagione sportiva 2004/2005 della attivit. Tecnica di allenatore dapprima a favore della AC Nuova Serenissima Bovolone (Campionato di Eccellenza) senza esserne tesserato e poi della AC Team S.Lucia Golosine (Campionato di 1¡ Categoria) con tesseramento. Con la stessa delibera gli atti sono stati trasmessi al Comitato Regionale Veneto per gli eventuali provvedimento a carico delle società. La delibera  stata impugnata, con ricorso al Presidente della F.I.G.C. e, in alternativa, a questa Commissione, dal Signor Sganzerla e dalla AC Team S.Lucia Golosine, in persona del presidente Ivano Belligoli (rappresentati e difesi dall’avv.Luca Marco Zanotti del Foro di Verona). Il ricorso  stato trasmesso, per quanto di competenza, a questa Commissione dal Segretario della F.I.G.C.. Il ricorso  in parte fondato. Va premesso che la competenza alla pronuncia sul ricorso spetta a questa Commissione ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 4, e della norma transitoria del nuovo Regolamento del Settore Tecnico, approvato con atto pubblicato il 27 luglio 2005. Nel merito i fatti addebitati trovano conferma probatoria agli atti e sono ammessi dagli interessati; Nell’odierno ricorso vengono tuttavia svolte argomentazioni, dirette ad escludere o ad attenuare la responsabilità sui rilievi che il comportamento del Signor Sganzerla non  contrario ai principi ispiratori posti a base dell’art.38 ed  stato tenuto in completa buona fede; Le argomentazioni sono condivisibili sia pure solo parzialmente Da un lato risulta infatti violato il disposto dell’art.35, comma 1 (ora 38, comma 1) del Regolamento del Settore Tecnico secondo cui i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi n., indipendentemente dal tesseramento, svolgere attivit. per pi di una societ., neppure con mansioni diverse. Per altro verso, sotto il profilo soggettivo, sembrano sussistere ragioni di attenuazione della responsabilità emergenti in particolare dalla relazione trasmessa al Settore Tecnico dall’Ufficio Indagini con nota 21 giugno 2005. In considerazione di tali elementi, va disposta la riduzione del periodo di squalifica, limitandolo al 31 dicembre 2005 Il ricorso va quindi in parte accolto, ordinandosi altres. la restituzione della tassa Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Sig. Sganzerla Claudio, riduce al 31.12.2005 la sanzione della squalifica gi. inflitta dai primi giudici al Sig. Sganzerla Claudio e dispone la restituzione della tassa versata.
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