F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO SIGNOR BAGATTI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.03.2006 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. Ð Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO SIGNOR BAGATTI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.03.2006 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. Ð Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005) Con delibera in data 12 settembre 2005 (Comunicato n. 17 in data 13 settembre 2005), il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico ha inflitto al Signor Sergio Bagatti la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2006 per violazione dell’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione allo svolgimento nella stagione sportiva 2003/2004 della attivit. tecnica di allenatore dapprima a favore della societ. Polisportiva Arzachena (Campionato Nazionale Dilettanti) con tesseramento e poi della societ. Tavolara (Campionato di Eccellenza) senza tesseramento; La delibera  stata impugnata, con ricorso diretto al Presidente della F.I.G.C. e pervenuto il 14-17 ottobre 2005. Il ricorso  stato trasmesso a questa Commissione dal Segretario della F.I.G.C. per quanto di competenza; Il ricorso  in parte fondato. Va premesso che la competenza alla pronuncia sul ricorso spetta a questa Commissione ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 4, e della norma transitoria del nuovo Regolamento del Settore Tecnico, approvato con atto pubblicato il 27 luglio 2005. Nel merito, ritenuta la completezza della documentazione probatoria acquisita al fascicolo, va rilevato da un lato che risulta violato il disposto dell’art.35, comma 1 (ora 38, comma 1) del Regolamento del Settore Tecnico secondo cui i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi n., indipendentemente dal tesseramento, svolgere attivit. per pi di una societ., neppure con mansioni diverse. Il signor Bagatti per sua stessa affermazione, nella stagione 2003-2004, dopo l’esonero dall’incarico di allenatore la societ. Arzachena, ha infatti svolto attivit. (assimilabile nella sostanza a quella di dirigente sportivo) presso la societ. Tavolara di Olbia. Documentazione fotografica riferibile al maggio 2004 attesta altres. la sua partecipazione ad allenamenti della squadra. D’altro lato l’attivit. contrastante con l’art.35 si riferisce ad un periodo di tempo limitato e non sembra contraddistinta da comportamenti di particolare gravit.. Non risulta poi provata una effettiva interferenza tecnica del Signor Bagatti nella attivit. dell’allenatore Signor Franco Marongiu. Alla stregua dei cennati elementi, la responsabilità emergente dalla relazione trasmessa al Settore Tecnico dall’Ufficio Indagini con nota 21 giugno 2005 sembra giustificare l’applicazione della sanzione della squalifica, ma limitatamente al periodo sino al 31 dicembre 2005. Il ricorso va quindi in parte accolto, ordinandosi altres. la restituzione della tassa Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Sig. Bagatti Sergio, riduce al 31.12.2005 la sanzione della squalifica gi. inflitta dai primi giudici al Sig. Bagatti Sergio e dispone la restituzione della tassa versata.
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