F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 APPELLO DEL VERSILIA 1998 S.R.L. AVVERSO LA CONCESSIONE DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA, AI SENSI DELL’ART. 111 N.O.I.F., AL CALCIATORE PELLICCIA LUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 11/D del 7.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 APPELLO DEL VERSILIA 1998 S.R.L. AVVERSO LA CONCESSIONE DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA, AI SENSI DELL’ART. 111 N.O.I.F., AL CALCIATORE PELLICCIA LUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 11/D del 7.10.2005) La società Versilia 1998 S.r.l. propone appello avverso la delibera della Commissione Tesseramenti, pubblicata con Comunicato Ufficiale 11/D del 7.10.2005, relativa alla concessione dello svincolo per cambio di residenza, ai sensi dell’art.111 N.O.I.F., al calciatore Pelliccia Luca. La Commissione Tesseramenti pronuncia la delibera sopracitata accogliendo il reclamo presentato presso la stessa dal calciatore Pelliccia Luca, in quanto lo stesso produceva: il certificato di residenza attestante l’avvenuto trasferimento a decorrere dal 3.8.2004, contestava l’inammissibilità dello scritto difensivo della società Versilia 1998 S.r.l. poiché veniva presentato dopo lo scadere del termine previsto dall’art. 44 N.O.I.F. ed infine trasmetteva la cartolina attestante la ricezione della propria istanza di svincolo in data 22.8.2005, dimostrando così come la memoria della società fosse tardiva. La società Versilia 1998 nel reclamo presentato innanzi alla C.A.F,. chiede l’annullamento della sopraesposta delibera adducendo l’invalidità ed inefficacia del cambio di residenza del calciatore Pelliccia Luca ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 111 delle N.O.I.F. La C.A.F. ritiene che nei punti elencati come supporto della motivazione su cui si fonda il reclamo sopracitato, non siano emersi elementi probatori idonei ad inficiare la documentazione anagrafica del calciatore, che comprova in effetti un cambio di residenza. Tutti gli elementi dedotti dalla parte appellante, possono qualificarsi quali mere presunzioni, che non possono però ritenersi gravi, precise e concordanti per poter assurgere al valore di prova in senso tecnico e, soprattutto, per poter travolgere il valore della specifica prova documentale in atti. Era onere dell’appellante dare elementi di maggior consistenza, ma quelli forniti non consentono di poter affermare che il detto onere sia stato assolto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Soc. Versilia 1998 di Seravezza (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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