F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 28/11/05 DEFERIMENTO ALLA C.A.F. DELLA PROCURA FEDERALE AI SENSI DEGLI ARTT. 29, COMMA 6 E 31, COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. A CARICO: – DEL SIG. PAOLONI FEDERICO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI MACERATA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; – DELLA SIG.RA TOSONI GABRIELLA DIRIGENTE ACCOMPAGNATRICE DELL’A.C.F. PORTO SANTO ELPIDIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 66, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; – DEL SIG. GALLETTI GIOVANNI, DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO, DELL’A.C.F. PORTO SANTOELPIDIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 66, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; – LA SOCIETA’ A.C.F. PORTO SANTO ELPIDIO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 2, COMMI 3 E 4 C.G.S..

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 28/11/05 DEFERIMENTO ALLA C.A.F. DELLA PROCURA FEDERALE AI SENSI DEGLI ARTT. 29, COMMA 6 E 31, COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. A CARICO: - DEL SIG. PAOLONI FEDERICO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI MACERATA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; - DELLA SIG.RA TOSONI GABRIELLA DIRIGENTE ACCOMPAGNATRICE DELL’A.C.F. PORTO SANTO ELPIDIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 66, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; - DEL SIG. GALLETTI GIOVANNI, DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO, DELL’A.C.F. PORTO SANTOELPIDIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 66, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; - LA SOCIETA’ A.C.F. PORTO SANTO ELPIDIO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 2, COMMI 3 E 4 C.G.S.. Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione d’Appello Federale, ai sensi degli artt.29 comma 6 e 31 comma 1 dello Statuto Federale, nonchè in applicazione dell’art.28 comma 7 C.G.S.: - Paoloni Federico A.E. della Sezione AIA di Macerata - Tosoni Gabriella dirigente accompagnatrice A.C.F. Porto S.Elpidio - Galletti Giovanni dirigente addetto all’arbitro A.C.F. Porto S. Elpidio La società A.C.F. Porto S. Elpidio per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., la seconda e il terzo per la violazione di cui all’art.1 comma 1 in riferimento all’art.66 comma 2 N.O.I.F., la società per violazione di cui all’art.2 commi 3 e 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili ai propri dirigenti. In estrema sintesi, l’Associazione Calcio Femminile Porto S. Elpidio presentava esposto nei confronti del Direttore di gara Sig. Paoloni Federico, arbitro della gara del Campionato Nazionale di Serie B del 9.3.2005 tra l’A.C.F. Porto S.Elpidio e la Queen Pescara, il quale durante una azione di gioco avrebbe profferito nei confronti di una calciatrice del Porto S. Elpidio ma va affanculo e a fine gara ai dirigenti che stavano nel corridoio che porta negli spogliatoi l’espressione siamo qui venuti per farvi retrocedere. Veniva incaricato l’Ufficio Indagini di svolgere le conseguenziali attività. da cui emergeva come la prima volgare espressione rivolta alla calciatrice, venisse confermata da alcuni dei testimoni presenti (calciatrice, accompagnatori della società S. Elpidio, madre della calciatrice) mentre veniva decisamente negata non solo dal Paoloni, ma anche da tutta la terna arbitrale presente all’accaduto. Relativamente alla seconda espressione nessuno dei presenti, Paoloni, compreso, negava tale espressione ma il Paoloni sottolineava come il tono e l’intento fosse completamente differente da quello riferito dagli altri soggetti e cioè che l’espressione era stata detta facendo riferimento ad una più ampia risposta laddove si erano profferite le espressioni Cosa vuole che le dico, siamo venuti qui per farvi retrocedere? Se vuole glielo dico ma non è vero. All’odierna udienza svoltasi davanti alla Commissione d’Appello Federale in quanto il Paoloni può. essere equiparato ad un dirigente federale, per cui il Giudice di prima istanza, in questo particolare caso risulta essere la Commissione d’Appello Federale (Giudice di prima istanza anche per gli altri deferiti, secondo i principi della connessione e della concentrazione dei processi), la Procura richiedeva per il Paoloni ex art.14 lett. e) C.G.S. l’inibizione per mesi cinque, per la Tosoni e il Galletti l’inibizione di due mesi ognuno, per il Porto S. Elpidio l’ammenda di 500 euro. Gli incolpati tutti vanno prosciolti dagli addebiti. Relativamente alla prima incolpazione, a parte il fatto che non risulta agli atti (isoli in base ai quali può questa Commissione delibare) l’identificazione del soggetto nei confronti del quale sarebbe stata profferita l’ingiuria, non può non riscontrarsi una carenza di elementi probatori risultando tale espressione essere stata sentita da coloro che hanno poi provveduto a fare la denunzia, espressione negata dall’ incolpato e soprattutto espressione non sentita dagli altri componenti la terna arbitrale. In estrema sintesi non vi  la certezza che quelle espressioni vennero usate in quel contesto di gioco nei confronti di una non ben identificata calciatrice. Quanto alla seconda incolpazione la stessa risulta essere stata comunque profferita come espressione ma diverso l’intento che alla stessa era stata data dal Direttore di gara, che l’aveva pronunciata, e diversa da coloro che l’avevano sentita ma che avevano dato un significato diverso, probabilmente colpiti dalla crudezza della espressione non avevano fatto attenzione alle altre parole profferite dal Direttore di gara nello stesso contesto e cioè Cosa vuole che le dico, siamo venuti qui per farvi retrocedere? Se vuole glielo dico ma non è vero In conclusione dagli atti non emerge provata n. la prima n. la seconda incolpazione e conseguentemente il Paoloni va prosciolto per non aver commesso il fatto. Relativamente alle incolpazioni elevate a carico della Tosoni e del Galletti, esiste agli atti che per quelle stesse situazioni a carico della società e già stato provveduto disciplinarmente con una ammenda di euro 500 (Com.Uff. n.62 del 11 marzo 2005). Dagli atti e dalla relazione dell’Ufficio Indagini emergono elementi che possano individuare negli incolpati soggetti autori delle azioni di cui al deferimento. Anche in questo caso, pertanto, gli incolpati vanno prosciolti dagli addebiti loro elevati per carenza di elementi probatori che possano identificarli negli autori dei fatti. Per questi motivi la C.A.F. proscioglie i deferiti sopra citati dalle violazioni loro ascritte.
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