CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 09/12/2006 TRA Dott. Claudio Lotito contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 09/12/2006 TRA Dott. Claudio Lotito
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Mario Antonio Scino
Prof. Francesco Tufarelli
Avv. Ciro Pellegrino
Nominato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 5/9 dicembre 2006 in Roma
ha deliberato il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1585 del 4.10.2006) promosso da:
Dott. Claudio Lotito, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Michele Gentile, Ugo
Longo, Fabio Bassan e Fabio Viglione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo in Roma, alla Via G. G. Belli 27
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentante p.t. con
sede in Roma, Via G. Allegri 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi
Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9
convenuta
Vista l’istanza arbitrale del ricorrente con la quale si chiede l’annullamento della decisione
in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato al Dr. Claudio
Lotito, presidente della società S.S. Lazio s.p.a., le sanzioni della inibizione di anni 2 e
mesi 6 e dell’ammenda di Euro 30.000;
viste la memoria della convenuta e le relative conclusioni, tese alla conferma delle
sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC;
vista l’autorizzazione delle parti verbalizzata all’udienza del 24 novembre 2006 a
pronunciare il lodo con procedura d’urgenza e con motivazione in forma sintetica sui punti
fondamentali della controversia;
ritenuta l’ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale
– pur nei limiti di cui infra - a conoscere delle domande proposte, e preso atto
dell’infruttuoso esperimento del procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss.
del Regolamento della Camera;
affermato il potere di piena cognizione sulla controversia in ragione del carattere
devolutivo del giudizio arbitrale, il cui procedimento costituisce un istituto per la risoluzione
delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni
sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l. 18
agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280), in armonia con i principi
dell’ordinamento sportivo internazionale e dello statuto della FIFA, espressamente
richiamato dallo Statuto della FIGC;
acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale e
ascoltate le difese delle parti svolte all’udienza;
visto il provvedimento emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in
data 9 dicembre 2006, con cui - in esito al controllo formale sul lodo depositato il 6
dicembre 2006 da questo collegio arbitrale – è stato chiesto di: “dare atto della posizione
espressa dalle parti nel giudizio e in particolare nel corso dell’udienza; sostituire l’erroneo
riferimento al lodo della Camera con il richiamo al lodo del Collegio arbitrale; quantificare
la pena, chiarendone la durata”;
ritenuto in fatto e in diritto :
- che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le regole del CGS della
FIGC su cui la decisione impugnata è basata, ed in particolare il suo art. 1, non
appaiono in contrasto con il diritto della concorrenza, quale stabilito dalle norme
italiane e dalle disposizioni comunitarie, poiché esse appaiono adeguate alla tutela
dei valori di lealtà e correttezza su cui la pratica sportiva deve fondarsi ed alla
promozione dell’equilibrio agonistico e dell’incertezza dei risultati, non vanno al di là
di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo e non introducono
alcuna discriminazione o restrizione illegittima; che nemmeno la decisione
impugnata può essere censurata sotto tale profilo, anche perché la fattispecie sulla
quale è intervenuta non è confrontabile con diverse vicende relative ad altre
società;
- che deve condividersi quanto affermato dal Collegio arbitrale nella controversia
promossa dalla S.S. Lazio nei confronti della FIGC, nella parte in cui afferma che le
violazioni ascritte al presidente di quella società hanno trovato un ambiente
istituzionale favorevole in ragione dell’assenza di modelli organizzativi idonei a
garantire trasparenza nelle condotte individuali dei tesserati e nei rapporti tra gli
stessi e i vertici federali (cfr. Lodo 27.10.2006, in proc. 1230/2006);
- che deve altresì condividersi la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale in
merito al ripetuto e improprio coinvolgimento da parte del dr. Lotito dei vertici
federali, compiuto nella putativa convinzione di dover reagire a torti subiti;
- che peraltro dalle dichiarazioni rese dal presidente federale dr. Carraro, raccolte
agli atti, in merito alle indicazioni dallo stesso presidente impartite a tutte le società
di astenersi da esternazioni sulle decisioni arbitrali indirizzando solo a lui eventuali
doglianze, deve ritenersi che il dr. Lotito agisse altresì nella putativa convinzione di
seguire tali indicazioni, e di tale convinzione costituisce prova una successiva
istanza scritta del dr. Lotito rivolta sempre al presidente federale in data 23 gennaio
2006 e depositata in atti;
- che invero – come già affermato in via incidentale dal Collegio Arbitrale nella già
richiamata decisione dello scorso 27 ottobre 2006 afferente la posizione della
società Lazio - non v’é alcuna prova agli atti che il dott. Claudio Lotito abbia mai
avuto contatti diretti con i designatori arbitrali, o con alcun altro esponente della
categoria arbitrale;
- sono quindi da ritenersi di natura istituzionale, i contatti avviati dal dr. Lotito con i
vertici federali, pur se deve censurarsi l’improprio coinvolgimento da parte del dr.
Lotito del vice presidente federale Innocenzo Mazzini in ripetute istanze volte a
sollecitare vigilanza sulla regolarità delle designazioni arbitrali, e soprattutto deve
censurarsi il contenuto delle conversazioni tra il Lotito e Mazzini nella parte in cui il
primo esprime giudizi lesivi dell’onorabilità di altri tesserati;
- che quanto alla determinazione della sanzione, appare sproporzionata quella inflitta
dalla Corte Federale al ricorrente ove si consideri la qualificazione dei
comportamenti del dr. Lotito operata dalla stessa Corte, ricadenti nell’ambito
dell’art. 1 CGS;
- che nonostante la natura istituzionale dei contatti tra il dr. Lotito e i vertici federali,
l’audizione diretta delle diverse telefonate tra lo stesso dr. Lotito e il vice presidente
Mazzini, rappresenta il solo elemento probatorio agli atti del procedimento in
ragione del quale deve essere valutata l’illiceità della condotta dell’incolpato;
- che le predette telefonate denotano l’attitudine del Mazzini a ricercare un
consenso ingenerando nell’interlocutore la convinzione di essere depositario di
informazioni riservate attinenti alla politica federale e al settore arbitrale;
- che ad un’attenta analisi dei contenuti delle predette telefonate, non emerge inoltre
mai alcun elemento che possa far ritenere che il dr. Lotito ricercasse nel Mazzini
indebite protezioni arbitrali;
- che in sede di discussione orale, la difesa del dr. Lotito ha sostenuto l’insussistenza
di qualsivoglia violazione da parte dell’istante e la difesa della Federazione Italiana
Giuoco Calcio ha sostenuto esservi stata la violazione dell’art.1 CGS della FIGC,
pur mostrando di riconoscere la natura non grave della condotta addebitata al dr.
Lotito;
- che in considerazione del periodo di inibizione – superiore a 120 giorni - già sofferto
dal dr. Lotito, può ritenersi sufficientemente affittiva, in relazione alle condotte a lui
ascrivibili, la sanzione di quattro mesi e deve essere conseguentemente dichiarata
la immediata cessazione dell’inibizione inflittagli, attesa altresì l’ulteriore afflittività
della sanzione accessoria dell’ammenda, sulla quale il Collegio ritiene non potersi
pronunciare in ragione della preclusione contenuta nell’art. 27 dello statuto federale
che espressamente esclude dal vaglio di questo collegio le sanzioni di natura
meramente patrimoniale, dovendosi sul punto condividere le motivazioni rese dal
Collegio arbitrale nominato ai sensi dell’art. 13.4 del Regolamento con lodo in data
8.11.2004, nella controversia tra il dr. Carraro e la FIGC.
- che gli onorari e le spese di arbitrato sono da porsi a carico di entrambe le parti,
mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere
integralmente compensate;
- che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle
parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
1. riduce la sanzione dell’inibizione a carico del dr. Lotito a quattro mesi e per l’effetto,
dichiara cessata alla data della pubblicazione del lodo l’inibizione inflitta al dr. Lotito
con la decisione impugnata;
2. dichiara la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso del dr. Lotito nella parte
relativa alla sanzione pecuniaria;
3. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, a
carico di entrambe le parti in eguale misura, con il vincolo della solidarietà;
4. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa;
5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 5 dicembre/9 dicembre
2006.
F.to Mario Antonio Scino
F.to Francesco Tufarelli
F.to Ciro Pellegrino