CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA A.C. Milan SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Messina Peloro s.r.l.
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA A.C. Milan SpA
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Messina Peloro s.r.l.
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Prof. Marcello Foschini Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport (“Regolamento”) su congiunta richiesta delle parti;
riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso la sede dell’arbitrato,
in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1401 del 11.09.2006) promosso da:
A.C. Milan SpA, in persona del suo Presidente, Dott. Silvio Berlusconi, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Leandro Cantamessa e Prof. Andrea Di Porto, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Guido d’Arezzo 2;
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Procuratore Antonio Di
Sebastiano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Po 9
resistente
e con l’intervento del
F.C. Messina Peloro s.r.l., in persona del legale rappresentante Ing. Vincenzo
Franza, assistita, ai fini della presente procedura, dagli Avv.ti Carmelo Briguglio,
Enrico Lubrano e Prof. Filippo Lubrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
in Roma, Via Flaminia n. 79 (Studio Legale Lubrano & Associati)
terza intervenuta
vista l’istanza arbitrale della ricorrente e le relative domande, tese all’annullamento
della decisione in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato
alla società A.C.. Milan s.p.a. le sanzioni della penalizzazione di 30 punti da scontare
nella classifica 2005-2006, di 8 punti da scontare nella classifica della stagione
sportiva 2006-2007, della squalifica del campo di gara per una giornata di campionato
e dell’ammenda di Euro 100.000;
viste la memoria della resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la
conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi precludono a
questo Collegio ogni reformatio in peius;
vista l’istanza di intervento del terzo intervenuto, che richiede la conferma delle
sanzioni, e la memoria successivamente depositata, con la quale si è chiesta una
definizione della controversia «con la massima clemenza»;
vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell’udienza dell’11 ottobre 2006 a
«pronunciare il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo
della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica sui punti
fondamentali della controversia»;
ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio
Arbitrale a conoscere delle domande proposte, essendo soddisfatte tutte le condizioni
a tal riguardo previste, poiché
• si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato
dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e
• in esito al tentativo di conciliazione le parti hanno concluso patto arbitrale
ad hoc, integrativo delle previsioni dell’art. 27 dello Statuto della FIGC, con
il quale si è fondata la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in
base al Regolamento della Camera per la soluzione della controversia tra
di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC
in data 25 luglio 2006;
affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere
devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che
• per effetto dell’accordo raggiunto in sede di conciliazione in data 29 agosto
2006 le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva
alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale;
• il Regolamento conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame
del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle
derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle
parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di
volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la
conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni
attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione
impugnata;
• il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di
una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici
d’ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell’organo
arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dell’atto impugnato;
• l’arbitrato presso la Camera non può essere qualificato quale terzo grado
del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non è
riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata
“volontà disciplinare” si forma. Attraverso la Camera si è creato, infatti, un
meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai
sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla
giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220,
convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L’attività della Camera, per quanto
riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale, non può essere
ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata,
né l’organo arbitrale che conosca dell’impugnazione di un provvedimento
disciplinare può essere ritenuto organo della federazione;
• dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di
impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento
disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà
definitivamente manifestata dalla federazione;
• tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come
l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà
si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non
influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata;
• siffatta soluzione è coerente con quella adottata nell’ordinamento sportivo
internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere
interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.),
organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale
l’istituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio riconosciuto (art.
R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l’organo arbitrale possa
considerare – senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare
contestato – gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal
fine è dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle
parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il
Collegio arbitrale operante in seno alla Camera può avvalersi;
acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale;
esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della
valutazione della istanza della società ricorrente;
ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini
genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza
arbitrale:
a) che costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui
sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS
l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se
non esplicitamente "favore" da parte della terna arbitrale, in quanto
condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti
comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della
funzione arbitrale; tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce
all’instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla
designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna arbitrale
nell’imminenza della gara, pur senza tradursi nel compimento di atti diretti
ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare un
vantaggio in classifica, rilevanti ai fini dell’art. 6 CGS;
b) che la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e
istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di
adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e
neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri
deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia
nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la
assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e
a prevenire la commissione di illeciti;
c) di dover condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità
oggettiva dell’A.C. Milan s.p.a. per violazione dell’art. 1 CGS, la
ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, evidente
che il comportamento del Sig. Leonardo Meani, addetto agli arbitri per
l'A.C. Milan s.p.a., sia gravemente lesivo dei doveri di lealtà e probità
sportiva per avere egli direttamente interloquito con soggetto partecipante
al processo di designazione della terna arbitrale esercitando pressioni sullo
stesso in vista delle future designazioni, anche facendo implicito riferimento
al risentimento del vertice societario; per avere egli altresì indicato il nome
di un assistente di linea 'gradito' e ottenuto la designazione del medesimo
nella partita immediatamente successiva; per avere egli preso diretto
contatto con gli assistenti di linea in prossimità della partita di campionato
dell’A.C. Milan s.p.a. per la quale essi erano stati appena designati in un
contesto dichiarativo oggettivamente ambiguo;
d) di dover altresì condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità
diretta dell’A.C. Milan s.p.a. per violazione dell’art. 1 CGS, la ricostruzione
dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, evidente che il
comportamento del Sig. Adriano Galliani sia lesivo dei doveri di lealtà e
probità sportiva per avere egli tollerato e implicitamente approvato il
comportamento del sig. Meani, nella sola parte relativa alla doglianza
rivolta nei confronti dei soggetti partecipanti alla designazione delle terne
arbitrali, così di fatto avallando un comportamento scorretto che andava al
di là dei compiti propri del dirigente accompagnatore addetto agli arbitri;
e) che, pur con le attenuanti derivanti dall'esigenza di reagire a un precedente
'torto' arbitrale, oggetto putativamente di un più complessivo disegno
'criminoso' volto a favorire la diretta contendente per lo scudetto, l'A.C.
Milan s.p.a. deve pertanto ritenersi responsabile a titolo di responsabilità
oggettiva per le gravi violazioni all'art. 1 CGS poste in essere dal sig.
Leonardo Meani e a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell'art.
1 CGS posta in essere dal Sig. Adriano Galliani;
f) che la sanzione inflitta dalla Corte Federale della FIGC all'A.C. Milan s.p.a.
sia complessivamente proporzionata, in quanto:
g) la penalizzazione di punti 30 irrogata per il campionato 2005-2006,
comportante la perdita di una sola posizione in classifica con il passaggio
dal 2° al 3° posto, non ha precluso, seppure con uno sforzo aggiuntivo, il
raggiungimento del principale risultato sportivo guadagnato sul campo
(qualificazione alla Champions League), a nulla rilevando l'ipotetico
conseguimento di ulteriori vantaggi indirettamente derivanti
dall'applicazione di provvedimenti di giustizia in danno di squadre diverse;
h) che la penalizzazione di punti 8 irrogata per il campionato 2006-2007
svolge un’adeguata funzione monitoria senza per questo precludere in
radice il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi, considerate le
chances competitive della squadra e i risultati ottenuti nelle ultime stagioni;
i) che la sanzione della squalifica del campo per una giornata, già sospesa in
via cautelare, deve considerarsi inconferente, trattandosi di sanzione
elettivamente funzionale alla repressione di fatti di violenza e di violazioni di
norme di sicurezza, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame, potendosi
invece disporre la conversione di tale sanzione nell’obbligo di devolvere un
importo corrispondente alla quota di incasso per vendite di biglietti relative
alla prima partita casalinga del campionato 2006-2007 a favore della FIGC,
con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e
dilettantistica, quale modalità di riparazione “in forma specifica” della
lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità per la quale la Ricorrente
è stata sanzionata;
j) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 100.000) in favore della
FIGC consente di opportunamente graduare l'afflittività della sanzione,
anche sul piano economico;
k) che, attesa la sostanziale soccombenza, gli onorari e le spese di arbitrato,
nonché le spese di difesa della FIGC, quantificate in Euro 2.000, oltre ad
accessori di legge, debbano essere posti a carico della Ricorrente;
l) che debbano essere trattenute le somme versate dalla terza intervenuta a
titolo di partecipazione alle spese di arbitrato;
m) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa
ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006;
2. conferma la penalizzazione di punti 8 inflitta per il campionato di serie A 2006-
2007;
3. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di
devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo
corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alla prima
partita casalinga del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di
destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica;
4. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 in favore della FIGC;
5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, da
liquidarsi con separata ordinanza, a carico della A.C. Milan s.p.a.;
6. pone a carico dell’A.C. Milan s.p a. le spese di difesa della FIGC, liquidate in Euro
2.000, oltre accessori di legge;
7. dispone che vengano trattenute le somme versate dal F.C. Messina Peloro s.r.l. a
titolo di partecipazione alle spese di arbitrato;
8. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello Foschini
F.to Luigi Fumagalli
F.to Giulio Napolitano