CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA A.C. Milan SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Messina Peloro s.r.l.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA A.C. Milan SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Messina Peloro s.r.l. I L C O L L E G I O A R B I T R A L E On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”) su congiunta richiesta delle parti; riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1401 del 11.09.2006) promosso da: A.C. Milan SpA, in persona del suo Presidente, Dott. Silvio Berlusconi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leandro Cantamessa e Prof. Andrea Di Porto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Guido d’Arezzo 2; ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Procuratore Antonio Di Sebastiano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Po 9 resistente e con l’intervento del F.C. Messina Peloro s.r.l., in persona del legale rappresentante Ing. Vincenzo Franza, assistita, ai fini della presente procedura, dagli Avv.ti Carmelo Briguglio, Enrico Lubrano e Prof. Filippo Lubrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 79 (Studio Legale Lubrano & Associati) terza intervenuta vista l’istanza arbitrale della ricorrente e le relative domande, tese all’annullamento della decisione in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato alla società A.C.. Milan s.p.a. le sanzioni della penalizzazione di 30 punti da scontare nella classifica 2005-2006, di 8 punti da scontare nella classifica della stagione sportiva 2006-2007, della squalifica del campo di gara per una giornata di campionato e dell’ammenda di Euro 100.000; viste la memoria della resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius; vista l’istanza di intervento del terzo intervenuto, che richiede la conferma delle sanzioni, e la memoria successivamente depositata, con la quale si è chiesta una definizione della controversia «con la massima clemenza»; vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell’udienza dell’11 ottobre 2006 a «pronunciare il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica sui punti fondamentali della controversia»; ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste, poiché • si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e • in esito al tentativo di conciliazione le parti hanno concluso patto arbitrale ad hoc, integrativo delle previsioni dell’art. 27 dello Statuto della FIGC, con il quale si è fondata la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al Regolamento della Camera per la soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC in data 25 luglio 2006; affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che • per effetto dell’accordo raggiunto in sede di conciliazione in data 29 agosto 2006 le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale; • il Regolamento conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata; • il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici d’ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell’organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dell’atto impugnato; • l’arbitrato presso la Camera non può essere qualificato quale terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata “volontà disciplinare” si forma. Attraverso la Camera si è creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L’attività della Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto organo della federazione; • dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà definitivamente manifestata dalla federazione; • tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata; • siffatta soluzione è coerente con quella adottata nell’ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l’istituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l’organo arbitrale possa considerare – senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato – gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera può avvalersi; acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale; esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente; ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale: a) che costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore" da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della funzione arbitrale; tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce all’instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna arbitrale nell’imminenza della gara, pur senza tradursi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare un vantaggio in classifica, rilevanti ai fini dell’art. 6 CGS; b) che la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti; c) di dover condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità oggettiva dell’A.C. Milan s.p.a. per violazione dell’art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, evidente che il comportamento del Sig. Leonardo Meani, addetto agli arbitri per l'A.C. Milan s.p.a., sia gravemente lesivo dei doveri di lealtà e probità sportiva per avere egli direttamente interloquito con soggetto partecipante al processo di designazione della terna arbitrale esercitando pressioni sullo stesso in vista delle future designazioni, anche facendo implicito riferimento al risentimento del vertice societario; per avere egli altresì indicato il nome di un assistente di linea 'gradito' e ottenuto la designazione del medesimo nella partita immediatamente successiva; per avere egli preso diretto contatto con gli assistenti di linea in prossimità della partita di campionato dell’A.C. Milan s.p.a. per la quale essi erano stati appena designati in un contesto dichiarativo oggettivamente ambiguo; d) di dover altresì condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità diretta dell’A.C. Milan s.p.a. per violazione dell’art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, evidente che il comportamento del Sig. Adriano Galliani sia lesivo dei doveri di lealtà e probità sportiva per avere egli tollerato e implicitamente approvato il comportamento del sig. Meani, nella sola parte relativa alla doglianza rivolta nei confronti dei soggetti partecipanti alla designazione delle terne arbitrali, così di fatto avallando un comportamento scorretto che andava al di là dei compiti propri del dirigente accompagnatore addetto agli arbitri; e) che, pur con le attenuanti derivanti dall'esigenza di reagire a un precedente 'torto' arbitrale, oggetto putativamente di un più complessivo disegno 'criminoso' volto a favorire la diretta contendente per lo scudetto, l'A.C. Milan s.p.a. deve pertanto ritenersi responsabile a titolo di responsabilità oggettiva per le gravi violazioni all'art. 1 CGS poste in essere dal sig. Leonardo Meani e a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell'art. 1 CGS posta in essere dal Sig. Adriano Galliani; f) che la sanzione inflitta dalla Corte Federale della FIGC all'A.C. Milan s.p.a. sia complessivamente proporzionata, in quanto: g) la penalizzazione di punti 30 irrogata per il campionato 2005-2006, comportante la perdita di una sola posizione in classifica con il passaggio dal 2° al 3° posto, non ha precluso, seppure con uno sforzo aggiuntivo, il raggiungimento del principale risultato sportivo guadagnato sul campo (qualificazione alla Champions League), a nulla rilevando l'ipotetico conseguimento di ulteriori vantaggi indirettamente derivanti dall'applicazione di provvedimenti di giustizia in danno di squadre diverse; h) che la penalizzazione di punti 8 irrogata per il campionato 2006-2007 svolge un’adeguata funzione monitoria senza per questo precludere in radice il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi, considerate le chances competitive della squadra e i risultati ottenuti nelle ultime stagioni; i) che la sanzione della squalifica del campo per una giornata, già sospesa in via cautelare, deve considerarsi inconferente, trattandosi di sanzione elettivamente funzionale alla repressione di fatti di violenza e di violazioni di norme di sicurezza, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame, potendosi invece disporre la conversione di tale sanzione nell’obbligo di devolvere un importo corrispondente alla quota di incasso per vendite di biglietti relative alla prima partita casalinga del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica, quale modalità di riparazione “in forma specifica” della lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità per la quale la Ricorrente è stata sanzionata; j) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 100.000) in favore della FIGC consente di opportunamente graduare l'afflittività della sanzione, anche sul piano economico; k) che, attesa la sostanziale soccombenza, gli onorari e le spese di arbitrato, nonché le spese di difesa della FIGC, quantificate in Euro 2.000, oltre ad accessori di legge, debbano essere posti a carico della Ricorrente; l) che debbano essere trattenute le somme versate dalla terza intervenuta a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato; m) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006; 2. conferma la penalizzazione di punti 8 inflitta per il campionato di serie A 2006- 2007; 3. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alla prima partita casalinga del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica; 4. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100.000 in favore della FIGC; 5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della A.C. Milan s.p.a.; 6. pone a carico dell’A.C. Milan s.p a. le spese di difesa della FIGC, liquidate in Euro 2.000, oltre accessori di legge; 7. dispone che vengano trattenute le somme versate dal F.C. Messina Peloro s.r.l. a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato; 8. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano
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