CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 25/10/2006 TRA ASD Atletico Superba HC contro Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) e C.U.S. Genova e H.C. Liguria

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 25/10/2006 TRA ASD Atletico Superba HC contro Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) e C.U.S. Genova e H.C. Liguria Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Cons. Silvestro Maria Russo in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Prof.Avv. Tommaso Edoardo Frosini in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 25 ottobre 2006, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0582 del 11.05.2006) promosso da: ASD Atletico Superba HC, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall’ Avv. Alessandro Dedoni presso lo studio del quale è domiciliata per il presente procedimento in Cagliari, Piazza della Repubblica n.19 ricorrente contro: Federazione Italiana Hockey (F.I.H.), con sede in Roma in persona del Presidente federale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Guido Valori presso lo studio del quale è domiciliata per il presente procedimento in Roma, Viale delle Milizie n. 106 resistente e contro C.U.S. Genova e H.C. Liguria altre parti intimate non costituite ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA Il presente procedimento arbitrale, ritualmente instaurato a norma degli articoli 12 dello Statuto del C.O.N.I., 35 dello Statuto della F.I.H. e 8 e seguenti del vigente Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, a seguito dell’esito infruttuoso della fase conciliativa, ha ad oggetto la domanda da parte della Società ASD Atletico Superba volta ad ottenere la revoca della sanzione della perdita di due partite del concentramento indoor under 16 maschile di hockey su prato (anno sportivo 2005/2006) oltre al risarcimento dei danni . La sanzione veniva irrogata perché nelle due partite in contestazione, l’atleta allora quattordicenne SAONA MORAN Byron Gerardo dell’Atletico Superba aveva fatto ingresso in campo e partecipato alle gare avendo fornito documento di identità ritenuto non conforme alle prescrizioni contenute in particolare nell’art. 23 del Regolamento Campionati e gare della F.I.H. L’istanza veniva ritualmente comunicata alle due Società controinteressate C.U.S. Genova e H.C. Liguria Con memoria del 22 maggio 2006 si costituiva la sola Federazione chiedendo il rigetto della domanda di arbitrato. Ai sensi del vigente Regolamento, trattandosi di controversia con pluralità di parti, il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, con atto dell’11 settembre 2006, ha nominato i componenti del Collegio Arbitrale nella persone dell’ Avv. Aurelio Vessichelli, del Cons. Silvestro Maria Russo e del Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che hanno accettato la nomina. Nell’udienza del 17 ottobre 2006 è stato esperito, senza successo, il tentativo di conciliazione: mentre la difesa della Società manifestava il proposito di rinunciare all’ arbitrato a condizione che la Federazione riconoscesse la legittimità dell’interpretazione della norma come proposta in atti dalla Società, rinunciando alle ulteriori richieste, la difesa della Federazione ha insistito nel ritenere legittima e corretta l’ interpretazione dell’art. 23 fatta propria dagli organi di giustizia federale con le decisioni impugnate e riportata negli atti difensivi della F.I.H., con la richiesta che in tal senso si pronunciasse il Collegio arbitrale con il rigetto di tutte le istanze avversarie. Esaurita l’istruttoria e la discussione orale, il giudizio è stato trattenuto per la decisione. MOTIVI La controversia ha ad oggetto due partite di hockey su prato del concentramento under 16 nell’anno sportivo 2005/2006 alle quali il giocatore SAONA MORAN Byron Gerardo della Società odierna istante ha partecipato dopo aver presentato, per l’ingresso in campo, come documento di identità un “Certificato di identità personale dell’ alunno” rilasciato dalla Scuola Media Statale N. Barabino di Genova recante timbro della scuola e firma del Dirigente scolastico con attestazione dell’autenticità della foto apposta. E’ stata depositata in atti fotocopia del documento e non sono state formulate eccezioni sull’autenticità del medesimo. Su ricorso di due Società di hockey partecipanti al medesimo concentramento (C.U.S. Genova e H.C. Liguria), il Giudice sportivo della Liguria in primo grado e la Commissione Unica F.I.H. in appello affermavano che il Certificato esibito dal giocatore non aveva i requisiti richiesti dall’art.23 del R.G.C. della F.I.H. e, per l’effetto, comminavano a carico della Società odierna istante la sanzione della perdita delle due partite. La Commissione Unica specifica in motivazione che il Certificato di identità del SAONA MORAN non sarebbe assistito da “.. un potere di certificazione di carattere pubblicistico: ciò che sarebbe necessario per accreditare il certificato.. della capacità probatoria utile a consentire di partecipare alla gara..”, aggiungendo che “ l’ultimo inciso dell’art.23 1° comma esige tassativamente per gli atleti minori di 15 anni, come nel caso in esame, l’ulteriore elemento della “fotografia certificata dal genitore e dal Presidente della società” “ Nei primi atti difensivi depositati e nelle memorie autorizzate, da una parte la Società Atletico sostiene che il Certificato di identità personale dell’ alunno rilasciato da una Scuola media Statale è idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dall’art.23 e che la stessa norma non prevede come modalità unica di identificazione dell’atleta infraquindicenne la fotografia certificata dal genitore e dal Presidente della società; dall’altra parte la Federazione sostiene la legittimità dell’interpretazione dell’art.23 da parte della Commissione Unica perché la norma conterrebbe una elencazione tassativa dei documenti validi mentre il Certificato esibito dall’ infraquindicenne avrebbe solo un’ efficacia “ meramente interna, con esclusione di qualsiasi valenza pubblicistica” richiamando anche il contenuto della circolare MIACEL 3/95 del Ministero dell’Interno. Ritiene il Collegio che l’interpretazione dell’art.23 in esame sostenuta dalla Società Atletico Superba sia quella più aderente alla lettera ed alla ratio della norma ed ai principi dell’ordinamento, risultando la motivazione della Commissione Unica sul punto insufficiente ed in parte erronea. L’art.23 disciplina, per i campionati e le gare della Federazione Italiana Hockey, le modalità per accertare l’identità personale e l’età dei partecipanti e consentire agli stessi, secondo il giudizio insindacabile degli arbitri o del Delegato Tecnico di Campo di entrare nel recinto di gioco e disputare l’incontro: a tal fine la norma elenca una serie di documenti considerati validi chiudendo l’elenco con una congiunzione (e..) che aggiunge come modalità valida di identificazione per i minori di quindici anni la fotografia certificata dal genitore e dal Presidente della società: tale ultima previsione è evidentemente motivata dai limiti posti dall’ordinamento al rilascio di tutta una serie di documenti di identità per gli infraquindicenni, ciò che però non autorizza né ad interpretare come tassativa l’elencazione dei documenti ritenuti validi dalla norma né a ritenere che l’atleta minore di quindici anni non possa dimostrare validamente la propria identità ed età per la partecipazione alla partita con un documento diverso dalla fotografia certificata, circostanza peraltro verificatasi per lo stesso SAONA MORAN in altre partite e riconosciuta valida dalla F.I.H., secondo quanto risulta dall’istruttoria e non contestato dalla Federazione. La tassatività dell’elenco deve invero risultare da una previsione espressa che nella fattispecie manca o dalla sussistenza di ragioni oggettive a sostegno della tassatività di una previsione normativa che, altrettanto, il Collegio ritiene di non ravvisare nel caso in esame : ritiene in proposito di aggiungere il Collegio che l’interesse tutelato dalla norma alla valida identificazione dell’atleta che scende in campo sia maggiormente tutelato dal certificato di identità rilasciato da una Scuola Statale che da un documento scaduto per l’amministrazione emittente anche da più di due anni, fattispecie prevista dal comma terzo dello stesso art.23 in esame. L’atleta infraquindicenne della Società istante poteva validamente dimostrare la propria identità per l’ingresso in campo (e legittimamente ha agito l’arbitro od il Delegato che ha autorizzato l’atleta a partecipare alle gare) con il Certificato di identità personale dell’alunno (documento che rientra nella categoria delle tessere di identità rilasciate da un’amministrazione dello Stato, prevista dallo stesso art.23) senza doversi munire della fotografia certificata, secondo quanto imporrebbe l’interpretazione nel senso della tassatività, sostenuta dalla Federazione. Per i minori di quindici anni l’ordinamento prevede, in altri casi, senz’altro meritevoli di attenzione e cautela (conduzione di ciclomotori da parte di quattordicenni) che lo speciale certificato di identità richiesto non si rilascia nei casi in cui il minore sia già in possesso di altro documento di riconoscimento emesso da Pubbliche Amministrazioni o da enti esercenti pubblici servizi (Circolare MIACEL 3/95 DEL Ministero dell’Interno). L’interpretazione dell’ art.23 che il Collegio ritiene corretta è pertanto coerente con i principi dell’ordinamento nel senso che la fotografia certificata dal genitore del minore in tanto serve in quanto il minore non sia in possesso di altro documento di identità emesso da una amministrazione dello Stato, quale è da considerare il Certificato di identità personale dell’alunno rilasciato da una Scuola Statale. Il richiamo da parte della Commissione d’appello alla necessità di un potere di certificazione di carattere pubblicistico del documento richiesto dall’art.23 che il certificato prodotto dall’atleta non avrebbe, è immotivato ed inconferente perché non richiesto dalla norma, trattandosi oltretutto nella fattispecie di requisiti per l’accesso ad una partita di un campionato under 16 e di un atleta noto nell’ambiente giovanile dell’hockey su prato. Sulla domanda di risarcimento, il Collegio ritiene che il pregiudizio lamentato da parte istante in conseguenza dello scomputo dei punti in classifica per effetto della sanzione della perdita delle due partite non risulti provato, considerando peraltro che lo scomputo non ha avuto effetti pregiudizievoli sul piazzamento della squadra nella classifica finale. Il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese del procedimento, liquidati dalla Camera con separato provvedimento ex art.22 del Regolamento seguono la soccombenza. Analogamente, il Collegio reputa di provvedere per le spese di lite del procedimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda della ASD Atletico Superba HC nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla la decisione 8.2.06 della Commissione Unica d’Appello (C.U. 90/06) e le decisioni 21 gennaio 2006 del Giudice sportivo della Liguria (C.U. 33 e 34/06) . Rigetta tutte le altre domande. Condanna la Federazione Italiana Hockey ai sensi del capo III, punto 2 della Tabella allegata al Regolamento della Camera, al pagamento degli onorari e delle spese di funzionamento del Collegio, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art.22 del vigente Regolamento . Condanna la Federazione Italiana Hockey alla rifusione, a favore della ASD Atletico Superba HC, delle spese di difesa quantificate in € 1.400,00 (euro millequattrocento/00), oltre spese generali, IVA e C.P.A.. Dispone l’ incameramento dei diritti amministrativi versati dalle parti. Cosi deliberato all’ unanimità e in conferenza personale degli arbitri in Roma presso la sede del Collegio il giorno 25 ottobre 2006. Roma, 25 ottobre 2006 F.to Aurelio Vessichelli F.to Silvestro Maria Russo F.to Tommaso Edoardo Frosini
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