CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 02/12/2006 TRA BASKET LIVORNO S.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 02/12/2006 TRA BASKET LIVORNO S.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.) L’Arbitro Unico Avv. Enrico Ingrillì, nominato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., in data 2 dicembre 2006, in Roma, ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato (prot. n. 854 del 14.07.2006) promosso da: BASKET LIVORNO S.r.l., c.f. e partita I.V.A. 01027960499, con sede legale in Livorno, in Via Francesco Pera n. 20, in persona del legale rappresentante Dott. Claudio Ritorni, rappresentata, assistita e difesa dall’Avv. Luca Pardo di Roma, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 111; - istante - contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.), con sede legale in Roma, Via Vitorchiano n. 113, in persona del suo Presidente Federale, Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Guido Valori e dall’Avv. Paola Vaccaro, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Delle Milizie n. 106; - convenuta - FATTO La deliberazione prot. N. 791 del 12.06.2006 della Federazione Italiana Pallacanestro Con nota prot. N. 791 del 12.06.2006, la Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora in poi, per brevità, F.I.P.), informava la Basket Livorno S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, Basket Livorno), dell’adozione, da parte del Consiglio Federale, di una delibera sanzionatoria nei confronti della medesima società, per violazione dell’art. 29 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, consistente nella decurtazione di quattro punti in classifica da scontarsi nel campionato di serie A 2006 – 07, oltre all’ammenda di € 45.000,00. Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Esecutivo della F.I.P., la società Basket Livorno veniva sanzionata per non aver provveduto, nei termini previsti dal predetto Regolamento, al ristabilimento della situazione patrimoniale, come da invito della Commissione Tecnica di Controllo (d’ora in poi, per brevità, COM. TE. C.), quale organo deputato al controllo dei parametri economici delle società partecipanti ai campionati F.I.P.. **** L’Istanza di arbitrato della Basket Livorno In data 05.07.2006, la società Basket Livorno S.r.l. notificava a mezzo fax istanza di arbitrato, ai sensi della clausola compromissoria di cui all’art. 29, comma 6, del Regolamento Esecutivo, settore professionistico della F.I.P., rassegnando le seguenti conclusioni: “ (….) chiede che il nominando Organo Arbitrale, dichiari l’illegittimità del Provvedimento del Consiglio Federale del 10 giugno 2006, contrassegnato dal prot. N. 791, per contrarietà ai principi generali che ispirano l’ordinamento sportivo”. Nell’istanza di arbitrato, la Basket Livorno formulava espressa richiesta affinchè il nominato Arbitro Unico, in corso di giudizio, esperisse il tentativo di conciliazione, per la composizione bonaria della controversia. I motivi di ricorso della Basket Livorno L’istante contestava integralmente il contenuto della delibera sanzionatoria irrogata nei propri confronti, sulla base dei seguenti motivi. In data 17.05.2006, si teneva l’assemblea straordinaria della Livorno Basket, nel corso della quale i soci deliberavano di non dare corso alla riduzione del capitale sociale per perdite, ovvero alla trasformazione della società medesima, decidendo, sulla base dei risultati positivi della squadra, di ampliare gli investimenti pubblicitari, per un importo complessivo di € 550.000,00. L’investimento pubblicitario veniva deliberato dai soci, con le seguenti modalità: - quanto ad € 200.000,00 oltre I.V.A., da parte della Livorno Sport S.r.l. con pagamento immediato; - quanto ad € 100.000,00 oltre I.V.A., da parte dell’Ente per Concessioni Lavori Aziendali S.p.A., con pagamento immediato; - quanto ad € 250.000,00 oltre I.V.A., da parte dell’Immobiliare Saffi S.r.l., Fondiaria Saffi S.p.A., Libero Trusendi Costruzioni S.r.l. e Prime Rose S.r.l., con pagamento immediato. La Basket Livorno riteneva, dunque, di aver provveduto a ristabilire i parametri economici richiesti per l’iscrizione ai campionati, sebbene con modalità differenti da quelle previste dall’art. 29 del predetto Regolamento Esecutivo F.I.P., in forza del quale le società affiliate devono ottemperare all’invito del Com. Te. C., entro un determinato termine, mediante: “opportuna operazione di aumento del capitale sociale o mediante l’immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo (…)”. In ogni caso, l’istante sosteneva l’illegittimità della delibera del Consiglio Federale F.I.P., per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 20, III comma, dello Statuto C.O.N.I. e dell’art. 1, II comma, dello Statuto F.I.P., per illogicità manifesta e disparità di trattamento. L’istante, sulla base dell’interpretazione delle norma sopra richiamate, sosteneva che l’attività sportiva, anche quella professionistica, deve essere praticabile da tutti coloro che a vario titolo fanno parte del sistema federale. L’istante precisava, in particolare: laddove si dovessero verificare distorsioni tali da limitare o addirittura impedire la partecipazione all’attività sportiva da parte di soggetti concretamente in possesso di prefissati requisiti oggettivi e soggettivi, non può non riconoscersi la sussistenza di un importante vincolo di intervento diretto per la Federazione, volto a ristabilire l’iniziale eguaglianza di trattamento. La costituzione in giudizio della F.I.P. In data 14.07.2006, si costituiva in giudizio la F.I.P., richiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la F.I.P. rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ill.mo Organo Arbitrale adito respingere il ricorso per tutti i motivi esposti nel presente atto”. La F.I.P. confermava che l’art. 29 del Regolamento Esecutivo, nella sua chiara formulazione letteraria, prescrive che il risanamento economico necessario, per poter avere titolo all’iscrizione ai campionati, deve essere effettuato secondo le modalità tassativamente descritte dalla norma. La F.I.P. precisava, inoltre, che l’asserita violazione dei principi dello Statuto del C.O.N.I. e della F.I.P. era parimenti infondata in fatto e diritto, poiché le regole poste dalle Federazioni Sportive sono state accettate all’atto dell’affiliazione da parte di ogni società, pertanto, sottratte da qualsivoglia sindacato di legittimità. Tali regole, di conseguenza, poiché accettate liberamente dagli affiliati, garantiscono la regolarità del sistema e violando una qualsivoglia regola, l’istante non potrà invocare la disparità di trattamento, ovvero la violazione del principio di pari opportunità. **** Svolgimento del giudizio arbitrale innanzi all’Arbitro Unico Veniva nominato Arbitro Unico, ai sensi del regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, l’avv. Enrico Ingrillì. In data 01.08.2006, si teneva la prima udienza, durante la quale le parti, in via preliminare, accettavano la designazione dell’Arbitro Unico, il quale esperiva il tentativo di conciliazione, invitando le parti ad illustrare le proprie posizioni. All’esito della discussione, vista la mancata conciliazione, l’Arbitro Unico fissava i termini dell’11.09.2006 e 15.09.2006, per il deposito di memorie nonché eventuali repliche. Le parti in ottemperanza ai termini concessi, depositavano delle memorie illustrando i quesiti già formulati. In data 19.09.2006, si teneva la seconda udienza avanti all’Arbitro Unico, durante la quale si prendeva atto dell’esistenza di margini per una risoluzione conciliativa della controversia, che le parti si riservavano di proseguire avanti le sedi competenti. La parte istante richiedeva l’autorizzazione all’esibizione della documentazione attestante il versamento, da parte del socio Livorno Sport a risanamento delle perdite deliberate nell’Assemblea Straordinaria, nonché la disposizione di una C.T.U. per la ricostruzione del parametro R/I, alla data del 17.03.2006. L’Arbitro Unico, all’esito della discussione, rigettava la richiesta di ammissione e disposizione di C.T.U., stante le risultanze documentali già in atti. Accoglieva la richiesta di produzione di ulteriori documenti formalmente certificati, di cui se ne autorizzava il deposito presso la sede arbitrale, entro il successivo termine del 03.10.2006. In data 13.10.2006, le parti depositavano le note conclusive insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. Alla terza udienza avanti all’Arbitro Unico, in data 19.10.2006, le parti chiedevano un breve differimento, stante la pendenza di intense trattative per la definizione transattiva della controversia. In ogni caso, le parti consentivano la proroga di ulteriori 45 giorni, del termine di pronuncia del lodo, ai sensi dell’art. 20, VI comma, del Regolamento della Camera di Conciliazione a Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.. In data 08.11.2006, durante la quarta udienza, l’Arbitro Unico prendeva atto dell’infruttuosa trattativa per la definizione transattiva della controversia. DIRITTO Sulle questioni preliminari Ritiene l’Arbitro Unico che le domande proposte dall’istante siano ammissibili e che l’arbitrato sia procedibile, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste dal Regolamento della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Questo infatti dispone che l’arbitrato da esso disciplinato possa essere attivato: (i) “quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale …” (art. 7 comma 1 lett. a) o “vi sia comunque tra le parti … un accordo arbitrale …” (art. 7 comma 1 lett. b); (ii) “a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale … o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale” (art. 7 comma 2); (iii) “solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al presente Regolamento” (art. 7 comma 6, prima frase); ed (iv) “entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione” (art. 7 comma 6, seconda frase). Viceversa si prevede che l’arbitrato non possa essere instaurato: (v) “da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping” (art. 7 comma 3), oppure (vi) allorché per la controversia in esso dedotta “siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni” (art. 7 comma 4). A tal riguardo l’Arbitro Unico nota che nessun dubbio sussiste circa la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità sopra indicate, poiché: (i) l’arbitrato presso la Camera con i meccanismi stabiliti dal Regolamento è espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 45 dello Statuto FIP 2004 (e vincolante per tutti gli affiliati e tesserati, oltre che, ovviamente, per la FIP stessa); (ii) il provvedimento sanzionatorio contestato, adottato ai sensi dell’art. 29.3 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico della FIP (il “RE”), non è soggetto ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale della Resistente. Ed infatti l’art. 29.6 RE espressamente prevede che “avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale ai sensi del presente articolo è esclusa ogni impugnativa in ambito federale. È unicamente ammesso, con dispensa della proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei modi e nei termini di cui al relativo Regolamento”; (iii) la necessità del procedimento di conciliazione è esclusa dall’art. 29.6 RE; (iv) l’Istanza di Arbitrato è stata depositata nei termini indicati dal Regolamento; (v) la controversia non riguarda una sanzione inferiore ai 120 giorni di squalifica ovvero una violazione in materia antidoping; (vi) non risultano istituiti nell’ambito della FIP procedimenti arbitrali per la risoluzione della controversia dedotta nel presente arbitrato. Sul merito della controversia La controversia insorta tra le parti riguarda la legittimità, negata dall’istante e confermata dalla F.I.P., del provvedimento prot. n. 791 del 12 giugno 2006 emesso dal Consiglio Federale della FIP (il “Provvedimento”)con il quale il Consiglio Federale della convenuta ha deliberato: “in conformità a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, … di disporre in capo alla Società Basket Livorno S.r.l. la decurtazione di quattro punti in classifica da scontarsi nel Campionato di Serie A 2006/2007 e sanzionare la medesima società con un’ammenda pari a € 45.000,00”. Più precisamente, il Provvedimento è stato assunto sulla base di una relazione al Consiglio Federale della F.I.P. effettuata dalla COM. TE. C.. in data 1° giugno 2006 (la “Relazione Com.Te.C.”) e in riferimento all’art. 29.3 RE, il quale prevede quanto segue: “In caso di mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento e/o del Rapporto patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori nelle misure previste, a seguito di segnalazione della Com.Te.C., il Consiglio Federale dispone che la società non possa effettuare operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura in contratti di cessione di giocatori con altre società affiliate alla F.I.P., precedentemente o contestualmente depositati ovvero in versamenti in conto futuro aumento di capitale irreversibile all’uopo effettuati. Allo stesso tempo, la Com.Te.C. invita la società a riequilibrare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’invito. La situazione patrimoniale mediante opportuna operazione di aumento del capitale sociale o mediante immissione di finanziamenti infruttiferi o postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dall’organo di controllo. In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nei termini fissati dal Consiglio Federale, quest’ultimo applica alla società inadempiente l’ammenda nella misura massima prevista al superiore comma 1, nonché dispone la decurtazione di non meno di quattro punti classifica da scontare come disposto al comma 1”. La questione che l’Arbitro Unico deve esaminare si svolge, invero, dal punto di vista logico e giuridico, in due diverse direzioni: in primo luogo, deve valutarsi se una violazione delle disposizioni stabilite dall’art. 29.3 RE sia stata commessa; in secondo luogo, laddove si concluda che una violazione sia stata commessa, deve esaminarsi se la sanzione applicata sia corretta. Sotto il primo profilo, appare indubbio all’Arbitro Unico che la violazione contestata alla Ricorrente non sussista. Se infatti è vero che l’art. 29.3 RE prevede che il riequilibrio dei parametri di stabilità patrimoniale posti dalle norme federali debba avvenire attraverso le operazioni indicate (aumento di capitale o acquisizione di finanziamento soci postergato e infruttifero), e ciò nel termine stabilito dalla norma, altrettanto vero è che le operazioni indicate ed il termine posto non appaiono essere tassativamente stabilite. In altre parole, in difetto di puntuale previsione normativa (contenuta, ad esempio, nella disciplina posta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in materia di iscrizione ai campionati), appare perfettamente ammissibile che il riequilibrio dei parametri di stabilità avvenga attraverso operazioni idonee allo scopo, anche se diverse da quelle previste dalla F.I.P.. L’Arbitro Unico rileva invero che, a fronte dell’invito formulato dalla Com.Te.C. in data 17 marzo 2006 a ripianare la situazione patrimoniale mediante un’operazione straordinaria per un importo di € 266.504,00 la Ricorrente, sulla base della deliberazione assunta dall’assemblea dei soci in data 17 maggio 2006, ha posto in essere operazioni correnti, consistenti in un “ampliamento” dei contratti di sponsorizzazione, per un totale di € 550.000,00. Tali operazioni, per quanto abbiano prodotto l’effetto voluto dall’art. 29.3, ossia il risanamento del coefficiente Ricavi/indebitamento, come riconosciuto dalla Com.Te.C. nella relazione al Consiglio Federale del 1° giugno 2006. non si siano realizzate con le modalità stabilite dall’art. 29.3 RE. Pertanto l’art. 29.3 RE risulta violato. Ciò ritenuto, deve esaminarsi se la sanzione applicata sia corretta. Sotto tale profilo, l’Arbitro ritiene che il ricorso proposto meriti parziale accoglimento. Rileva infatti l’Arbitro che l’obiettivo perseguito dall’art. 29.3 è stato conseguito, e che nella valutazione dell’art. 29.3, invero, appare importante all’Arbitro Unico sottolineare come non possa, sul piano logico, essere assimilato al caso della totale inerzia quello della attività positivamente posta in essere dall’affiliato, che raggiunga il risultato perseguito dalla norma, ancorché con modalità diverse da quelle previste dall’art. 29.3. Ritiene pertanto l’Arbitro che l’art. 29.3 debba essere interpretato in senso conforme a ai principi di proporzionalità (sul cui rilievo nel sistema sportivo cfr. Corte di giustizia, 18 luglio 2006, in causa C-519/04 P, Meca-Medina et al. c. Commissione, punto 47) e di congruità (la cui verifica è stata ritenuta possibile anche in un sistema di sanzioni fisse dal Tribunale arbitrale dello sport, nel lodo del 15 luglio 2005, CAS 2005/A/830, Squizzato c. FINA, punto 10.20). In relazione ad essi, dunque, appare all’Arbitro che la sanzione della penalizzazione di 4 punti debba essere modificata, e rideterminata in 2 punti di penalizzazione, mentre la sanzione pecuniaria debba rimanere ferma. Ne consegue che il ricorso debba essere parzialmente accolto e il Provvedimento modificato come in motivazione. Quanto alle spese di arbitrato, appare all’Arbitro Unico equo, attesa la novità della questione, porre gli onorari e le spese di arbitrato a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, mentre le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: A. in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Basket Livorno S.r.l., riforma il provvedimento prot. n. 791 adottato dal Consiglio Federale della FIP in data 12 giugno 2006, e pertanto riduce a 2 punti la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2006 – 2007; conferma la sanzione pecuniaria; B. pone gli onorari e le spese di arbitrato a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento; C. dispone la integrale compensazione delle spese di difesa sostenute dalle parti; D. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2006 F.to Enrico Ingrillì
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