CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA Modica Calcio Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA Modica Calcio Srl
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
(Presidente)
Avv. Guido Cecinelli
(Arbitro)
Avv. Marcello de Luca Tamajo
(Arbitro)
Prof. Avv. Marcello Foschini
(Arbitro)
Prof. Avv. Luigi Fumagalli
(Arbitro)
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Regolamento”)
riunito in conferenza personale in data 8 settembre 2006, presso la sede dell’Arbitrato in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1172 del 23.08.2006) promosso da:
Modica Calcio Srl, con sede in Modica (RG) alla Via Sacro Cuore n. 127, in persona del
suo Presidente p.t. Sig. Antonio Aurmia, con gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele
Cozzone
attrice
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n. 14, in
persona del Procuratore Antonio Di Sebastiano, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi
Medugno
convenuta
e con l’intervento del
Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC, con sede in Roma alla
Via Po n. 36, in persona del Presidente e legale rappresentante William Punghellini, con
l’Avv. Carlo Greco
altra parte
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 23.8.2006, prot. n. 1172, la società Modica Calcio ha dedotto
che:
- con decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della F.I.G.C. del
27.7.2006, pubblicata sul C.U. n. 8, è stata deliberata la sua esclusione dal campionato di
serie D 2006/2007;
- a fondamento di tale decisione è stato addotto “il mancato deposito delle dichiarazioni
liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze al
30/6/2006 di alcuni tesserati”;
- avverso il suddetto provvedimento ha proposto istanza di conciliazione senza però sortire
alcun effetto perché, all’udienza del 21.8.2006, la controparte non è comparsa.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha attivato la procedura arbitrale chiedendo l’immediata
iscrizione e/o ammissione al campionato di serie D 2006/2007 sul presupposto
dell’illegittimità ed infondatezza della delibera adottata dal Consiglio Direttivo del Comitato
Interregionale della F.I.G.C.
Con memoria del 29.8.2006, prot. n. 1229, la Federazione Italiana Giuoco Calcio - dopo
aver precisato che il Comitato Interregionale non è un organismo federale, bensì
un’articolazione funzionale della Lega Nazionale Dilettanti – ha concluso per il rigetto della
domanda.
Con atto del 30.8.2006, prot. n. 1235, si è altresì costituito il Comitato Interregionale della
Lega Nazionale Dilettanti che, ritenendosi legittimato passivo ad causam, ha chiesto di
respingere l’istanza arbitrale perché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata
in fatto ed in diritto.
All’udienza dell’8.9.2006, fissata per la discussione, il Collegio ha rigettato il ricorso per i
seguenti
MOTIVI
In tema di iscrizione al campionato nazionale di serie D per la stagione 2006/2007, il punto
1/A del Comunicato Ufficiale n. 179 dell’1.6.2006 emesso dal Comitato Interregionale
stabilisce, fra l’altro, che le società provenienti dall’area professionistica, entro e non oltre
le ore 12 del 12.7.2006 (termine poi prorogato al 25.7.2006), devono “depositare
certificazione, rilasciata dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, attestante
l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati della Società
comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze maturate al
30.6.2006”.
E’ questa dunque la disposizione alla stregua della quale valutare la decisione del
Comitato Interregionale in ordine al comportamento posto in essere dalla ricorrente.
Orbene, dalle contrapposte prospettazioni dei fatti e dai documenti prodotti emerge
oggettivamente ed incontrovertibilmente che la società Modica Calcio, proveniente dalla
serie C, non ha assolto a siffatto onere.
E’ infatti pacifico che, in relazione alla posizione del calciatore Davide Campofranco, la
ricorrente non ha depositato la ricevuta liberatoria concernente gli emolumenti maturati
fino alla prescritta data del 30.6.2006, ma solo quella riguardante le spettanze maturate al
31.5.2006, come si evince peraltro dalla comunicazione del 24.7.2006 a firma del
Presidente della Lega Professionisti di serie C.
Sotto un diverso profilo - anche a voler per assurdo ritenere sufficiente, ai fini
dell’iscrizione al campionato, il mero versamento degli emolumenti maturati alla data del
30.6.2006 a prescindere dal deposito della relativa liberatoria - occorre rilevare che, entro
il termine perentorio del 25.7.2006, la Modica Calcio s.r.l. non aveva provveduto ad
effettuare il relativo pagamento in favore del calciatore di cui trattasi: difatti la
corresponsione delle spettanze relative al mese di giugno del 2006 è avvenuta ben oltre
la data del 25.7.2006, come risulta dalla prova documentale (un bonifico bancario disposto
il 31.7.2006) offerta dalla ricorrente. Ciò dimostra in modo assolutamente inequivoco la
condotta inadempiente della società Modica Calcio.
Pertanto il Comitato Interregionale ha giustamente deliberato l’esclusione della società
Modica Calcio dal campionato di serie D, peraltro non prima di aver invitato quest’ultima
con nota del 21.7.2006 - nel pieno rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede
- a depositare i documenti necessari all’iscrizione al detto campionato, pena l’esclusione.
Ad inficiare la decisione impugnata non vale sostenere l’irrisorietà del credito vantato dal
sig. Campofranco in quanto la disposizione di cui al punto 1/A del Comunicato Ufficiale n.
179/06 è diretta ad assicurare la regolarità e la continuità dei pagamenti in favore dei
tesserati, quale che sia l’entità degli emolumenti.
Sebbene l’esame della posizione del calciatore Campofranco sia assorbente in ordine alla
fondatezza della decisione del Comitato Interregionale, la correttezza e la legittimità del
provvedimento di esclusione della ricorrente dal campionato de quo appare evidente
anche considerando l’irregolarità della posizione di altri tesserati (sigg.ri Amenta Santo,
Bruno Gianluca, Fascetto Francesco, Li Bassi Giuseppe, Montalbano Vincenzo e Siclari
Giuseppe).
Sul punto giova innanzitutto sottolineare che per l’iscrizione al campionato è
indispensabile esibire, così come richiesto dalla citata disposizione del Comunicato
Ufficiale n. 179/06, la certificazione a firma del Presidente della Lega Professionisti di serie
C attestante l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie relative ai tesserati della
società comprovanti il pagamento di tutte le spettanze maturate alla data del 30.6.2006.
Orbene per i suddetti 6 tesserati l’apposita certificazione del Presidente attesta l’avvenuto
pagamento delle sole spettanze maturate alla data del 31.3.2006.
Infatti dalla comunicazione datata 24.7.2006 a firma del Presidente Macalli emerge che i
sigg.ri Amenta Santo, Bruno Gianluca, Fascetto Francesco, Li Bassi Giuseppe,
Montalbano Vincenzo e Siclari Giuseppe sono stati regolarmente retribuiti solo sino alla
data del 31.3.2006 e questa circostanza risulta confermata dalla stessa società ricorrente
sia prima (v. nota del 21.7.2006) che dopo (v. nota del 27.7.2006) la scadenza del termine
del 25.7.2006 entro il quale avrebbero dovuto essere depositati i documenti a corredo
della domanda di iscrizione al campionato.
Assolutamente inconferente, ai fini che qui interessano, è poi l’argomentazione della
ricorrente secondo cui, “avendo . . . . . impegnato somme, in favore della F.I.G.C.”, per
oltre €. 460.000,00, essa non avrebbe dovuto essere esclusa dal campionato di serie D.
Al riguardo il Collegio rileva che la gestione e le finalità di quelle somme esulano
evidentemente dalle questioni oggetto del provvedimento adottato dal Comitato
Interregionale, il quale, dunque, non è in alcun modo censurabile.
Alla luce di tutto quanto innanzi il ricorso va rigettato; in considerazione della peculiarità
delle questioni trattate, le spese di assistenza e difesa delle parti vengono tra di esse
compensate, mentre il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato è posto a carico
della società Modica Calcio e del Comitato della Lega Nazionale Dilettanti/FIGC nella
misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
1. respinge il ricorso presentato dalla Modica Calcio Srl;
2. fermo il vincolo di solidarietà, pone il pagamento degli onorari e delle spese di
arbitrato, così come liquidati dalla Camera con separato provvedimento, nella misura
del 50% ciascuna a carico della Modica Calcio Srl e del Comitato Interregionale della
Lega Nazionale Dilettanti / FIGC;
3. compensa tra le parti le spese di assistenza e difesa;
4. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri,
il giorno 8 settembre 2006.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Marcello Foschini
F.to Luigi Fumagalli