CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA Modica Calcio Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA Modica Calcio Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani (Presidente) Avv. Guido Cecinelli (Arbitro) Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro) Prof. Avv. Marcello Foschini (Arbitro) Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro) nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”) riunito in conferenza personale in data 8 settembre 2006, presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1172 del 23.08.2006) promosso da: Modica Calcio Srl, con sede in Modica (RG) alla Via Sacro Cuore n. 127, in persona del suo Presidente p.t. Sig. Antonio Aurmia, con gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Procuratore Antonio Di Sebastiano, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno convenuta e con l’intervento del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC, con sede in Roma alla Via Po n. 36, in persona del Presidente e legale rappresentante William Punghellini, con l’Avv. Carlo Greco altra parte FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 23.8.2006, prot. n. 1172, la società Modica Calcio ha dedotto che: - con decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della F.I.G.C. del 27.7.2006, pubblicata sul C.U. n. 8, è stata deliberata la sua esclusione dal campionato di serie D 2006/2007; - a fondamento di tale decisione è stato addotto “il mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze al 30/6/2006 di alcuni tesserati”; - avverso il suddetto provvedimento ha proposto istanza di conciliazione senza però sortire alcun effetto perché, all’udienza del 21.8.2006, la controparte non è comparsa. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha attivato la procedura arbitrale chiedendo l’immediata iscrizione e/o ammissione al campionato di serie D 2006/2007 sul presupposto dell’illegittimità ed infondatezza della delibera adottata dal Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della F.I.G.C. Con memoria del 29.8.2006, prot. n. 1229, la Federazione Italiana Giuoco Calcio - dopo aver precisato che il Comitato Interregionale non è un organismo federale, bensì un’articolazione funzionale della Lega Nazionale Dilettanti – ha concluso per il rigetto della domanda. Con atto del 30.8.2006, prot. n. 1235, si è altresì costituito il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti che, ritenendosi legittimato passivo ad causam, ha chiesto di respingere l’istanza arbitrale perché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. All’udienza dell’8.9.2006, fissata per la discussione, il Collegio ha rigettato il ricorso per i seguenti MOTIVI In tema di iscrizione al campionato nazionale di serie D per la stagione 2006/2007, il punto 1/A del Comunicato Ufficiale n. 179 dell’1.6.2006 emesso dal Comitato Interregionale stabilisce, fra l’altro, che le società provenienti dall’area professionistica, entro e non oltre le ore 12 del 12.7.2006 (termine poi prorogato al 25.7.2006), devono “depositare certificazione, rilasciata dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, attestante l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati della Società comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze maturate al 30.6.2006”. E’ questa dunque la disposizione alla stregua della quale valutare la decisione del Comitato Interregionale in ordine al comportamento posto in essere dalla ricorrente. Orbene, dalle contrapposte prospettazioni dei fatti e dai documenti prodotti emerge oggettivamente ed incontrovertibilmente che la società Modica Calcio, proveniente dalla serie C, non ha assolto a siffatto onere. E’ infatti pacifico che, in relazione alla posizione del calciatore Davide Campofranco, la ricorrente non ha depositato la ricevuta liberatoria concernente gli emolumenti maturati fino alla prescritta data del 30.6.2006, ma solo quella riguardante le spettanze maturate al 31.5.2006, come si evince peraltro dalla comunicazione del 24.7.2006 a firma del Presidente della Lega Professionisti di serie C. Sotto un diverso profilo - anche a voler per assurdo ritenere sufficiente, ai fini dell’iscrizione al campionato, il mero versamento degli emolumenti maturati alla data del 30.6.2006 a prescindere dal deposito della relativa liberatoria - occorre rilevare che, entro il termine perentorio del 25.7.2006, la Modica Calcio s.r.l. non aveva provveduto ad effettuare il relativo pagamento in favore del calciatore di cui trattasi: difatti la corresponsione delle spettanze relative al mese di giugno del 2006 è avvenuta ben oltre la data del 25.7.2006, come risulta dalla prova documentale (un bonifico bancario disposto il 31.7.2006) offerta dalla ricorrente. Ciò dimostra in modo assolutamente inequivoco la condotta inadempiente della società Modica Calcio. Pertanto il Comitato Interregionale ha giustamente deliberato l’esclusione della società Modica Calcio dal campionato di serie D, peraltro non prima di aver invitato quest’ultima con nota del 21.7.2006 - nel pieno rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede - a depositare i documenti necessari all’iscrizione al detto campionato, pena l’esclusione. Ad inficiare la decisione impugnata non vale sostenere l’irrisorietà del credito vantato dal sig. Campofranco in quanto la disposizione di cui al punto 1/A del Comunicato Ufficiale n. 179/06 è diretta ad assicurare la regolarità e la continuità dei pagamenti in favore dei tesserati, quale che sia l’entità degli emolumenti. Sebbene l’esame della posizione del calciatore Campofranco sia assorbente in ordine alla fondatezza della decisione del Comitato Interregionale, la correttezza e la legittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dal campionato de quo appare evidente anche considerando l’irregolarità della posizione di altri tesserati (sigg.ri Amenta Santo, Bruno Gianluca, Fascetto Francesco, Li Bassi Giuseppe, Montalbano Vincenzo e Siclari Giuseppe). Sul punto giova innanzitutto sottolineare che per l’iscrizione al campionato è indispensabile esibire, così come richiesto dalla citata disposizione del Comunicato Ufficiale n. 179/06, la certificazione a firma del Presidente della Lega Professionisti di serie C attestante l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie relative ai tesserati della società comprovanti il pagamento di tutte le spettanze maturate alla data del 30.6.2006. Orbene per i suddetti 6 tesserati l’apposita certificazione del Presidente attesta l’avvenuto pagamento delle sole spettanze maturate alla data del 31.3.2006. Infatti dalla comunicazione datata 24.7.2006 a firma del Presidente Macalli emerge che i sigg.ri Amenta Santo, Bruno Gianluca, Fascetto Francesco, Li Bassi Giuseppe, Montalbano Vincenzo e Siclari Giuseppe sono stati regolarmente retribuiti solo sino alla data del 31.3.2006 e questa circostanza risulta confermata dalla stessa società ricorrente sia prima (v. nota del 21.7.2006) che dopo (v. nota del 27.7.2006) la scadenza del termine del 25.7.2006 entro il quale avrebbero dovuto essere depositati i documenti a corredo della domanda di iscrizione al campionato. Assolutamente inconferente, ai fini che qui interessano, è poi l’argomentazione della ricorrente secondo cui, “avendo . . . . . impegnato somme, in favore della F.I.G.C.”, per oltre €. 460.000,00, essa non avrebbe dovuto essere esclusa dal campionato di serie D. Al riguardo il Collegio rileva che la gestione e le finalità di quelle somme esulano evidentemente dalle questioni oggetto del provvedimento adottato dal Comitato Interregionale, il quale, dunque, non è in alcun modo censurabile. Alla luce di tutto quanto innanzi il ricorso va rigettato; in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese di assistenza e difesa delle parti vengono tra di esse compensate, mentre il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato è posto a carico della società Modica Calcio e del Comitato della Lega Nazionale Dilettanti/FIGC nella misura del 50% ciascuno. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, 1. respinge il ricorso presentato dalla Modica Calcio Srl; 2. fermo il vincolo di solidarietà, pone il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, così come liquidati dalla Camera con separato provvedimento, nella misura del 50% ciascuna a carico della Modica Calcio Srl e del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC; 3. compensa tra le parti le spese di assistenza e difesa; 4. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri, il giorno 8 settembre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli
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