CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA A.C. Forlì Srl, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC e Lega Nazionale Dilettanti
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA A.C. Forlì Srl,
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC e Lega Nazionale Dilettanti
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
(Presidente)
Avv. Guido Cecinelli
(Arbitro)
Avv. Marcello de Luca Tamajo
(Arbitro)
Prof. Avv. Marcello Foschini
(Arbitro)
Prof. Avv. Luigi Fumagalli
(Arbitro)
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Regolamento”)
riunito in conferenza personale in data 8 settembre 2006, presso la sede dell’Arbitrato in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1245 del 01.09.2006) promosso da:
A.C. Forlì Srl, con sede in Forlì al Viale Roma n. 128/b, in persona del suo legale
rappresentante p.t. Dott. Giovanni Cecchetti, con l’Avv. Sabrina Tentoni ed il Dott.
Massimiliano Orrù
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n. 14, in
persona del Procuratore Antonio Di Sebastiano, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi
Medugno
convenuta
contro
Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC, con sede in Roma alla
Via Po n. 36, in persona del Presidente e legale rappresentante William Punghellini, con
l’Avv. Carlo Greco
convenuta
e contro
Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma alla Via Po n. 36
altra convenuta non costituita
FATTO E SVOLGIMENTO DELL'ARBITRATO
1. Con “Istanza di arbitrato” depositata il 01-09-2006 la A.C. Forlì s.r.l. (“FORLI’” o la
“RICORRENTE”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco
Calcio (“FIGC”), il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti/FIGC e la Lega
Nazionale Dilettanti;
2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la
Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio arbitrale di:
a) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione del Consiglio
Direttivo del Comitato Interregionale della L.N.D. assunta nella riunione del 27-
7-06 e pubblicata sul C.U. n. 8 di pari data, con cui veniva deliberata
l’esclusione della Società A.C. Forlì S.r.l. dal campionato di serie D 2006/2007,
nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o,
comunque, connessi con la decisione medesima e, conseguentemente,
dichiarare l’immediata iscrizione e/o ammissione dell’istante al campionato di
Serie D 2006/2007.
In via istruttoria, la ricorrente chiedeva di essere ascoltata personalmente, anche per
mezzo di rappresentante designato, e allegava documenti.
3. La Ricorrente premetteva quanto segue:
- che il C.U. n. 179 del 1° giugno 2006 al punto 1/A “Disposizioni ulteriori per Società
provenienti dall’area professionistica”, fissava il termine perentorio del 12 luglio 2006 per
“depositare certificazione, rilasciata dal Presidente della Lega professionisti Serie C,
attestante l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati della
Società comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze maturate
al 30.06.2006”;
- che la F.I.G.C. Lega Professionisti Serie C, con missiva del 25 luglio 2006, con
riferimento alla A.C. Forlì S.r.l., comunicava al Comitato Nazionale per l’attività
Interregionale:
a. l’esistenza di vertenze presso il Collegio Arbitrale fino al mese di marzo 2006 per
un totale lordo di € 153.228,05;
b. l’esistenza di un residuo lordo delle mensilità dovute per i mesi di aprile, maggio
e giugno 2006 pari ad € 83.328,44 per un ammontare complessivo del passivo pari a €
236.556,49 al 30 giugno 2006;
c. l’esistenza presso la Lega di un attivo dell’A.C. Forlì per l’importo di € 52.536,74
oltre ad € 207.000,00 a fronte dell’escussione della fideiussione per un ammontare
complessivo dell’attivo di € 259.536,74 al 30 giugno 2006 (all. 1);
- che l’A.C. Forlì S.r.l. riteneva, e ritiene, di dover corrispondere l’importo netto di €
83.153,65, quale passivo relativo alle vertenze ed agli emolumenti in essere contro un
attivo di € 259.536,74 a tutto il 30 giugno 2006 (all. 2 );
- che a tale attivo devono aggiungersi gli importi, maturati dopo il 30 giugno 2006
ammontanti a:
a. € 7.000,00 per cessione del calciatore Cola Claudio al Modena (all. 3);
b. € 14.386,80 per cessione dei diritti televisivi (all. 4);
c. per un totale di € 21.386,80;
- che la garanzia a prima richiesta per l’importo totale di € 207.000,00 veniva escussa il 29
giugno 2006 (all. 5);
- che in data 21 luglio 2006, il Comitato Interregionale, invitava la A.C. Forlì S.r.l. a
depositare entro e non oltre il termine perentorio del successivo 25 luglio la certificazione,
rilasciata dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, attestante l’avvenuto
pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze maturate al 30 giugno 2006 (all. 6);
- che in pari data l’A.C. Forlì S.r.l. dava mandato alla Lega Professionisti Serie C di
emettere assegni circolari/non trasferibili nominativi in favore dei singoli calciatori per gli
importi, di cui all’elenco, non contestati ed a saldo (all. 7).
La Ricorrente assumeva, pertanto, di vantare al 30-6-2006 un credito nei confronti della
Lega Professionisti di Serie C, pari ad € 259.536,74 a fronte di vertenze azionate da parte
dei tesserati per un totale di € 236.556,49 lordo.
La Ricorrente dichiarava che alcuni tesserati avevano avviato le azioni per ottenere il
riconoscimento dei propri diritti (il calciatore Luconi Cristiano, da solo, aveva iniziato
vertenza per ottenere € 82.000,00 invocando il contratto biennale di € 98.193,00 per
ciascuna stagione. Pertanto i tesserati che avevano iniziato il contenzioso, si erano rifiutati
di sottoscrivere le liberatorie.
La Ricorrente assumeva, altresì, di vantare un credito nei confronti della Lega
Professionisti di Serie C (fideiussione di € 207.000,00 rilasciata in occasione dell’iscrizione
al campionato 2005/06).
4. Con memoria depositata il 4-9-2006 (prot. n. 1296 C.C.A. Sport CONI) si costituiva la
Federazione Italiana Giuoco Calcio eccependo preliminarmente la propria carenza di
legittimazione passiva, avendo chiesto la Ricorrente l’annullamento di un provvedimento
emesso dal Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, che non è organo
della FIGC, ma è un’articolazione funzionale della L.N.D. (art. 18 Statuto L.N.D.).
Nel merito la FIGC aderiva alle difese svolte dal Comitato Interregionale.
5. Con comparsa depositata il 4-9-2006 (prot. n. 1288 C.C.A. Sport CONI), si costituiva il
Comitato Interregionale della L.N.D./FIGC contestando la domanda della A.C. Forlì S.r.l.,
sostenendo di aver comunicato a quest’ultima in data 21-7-2006 l’irregolarità della
documentazione per l’iscrizione al campionato richiesto, diffidandola a depositare la
prevista certificazione entro e non oltre il termine del 25-7-06.
Assumeva il Comitato Interregionale che il Presidente della Lega Professionisti, in data 25-
7-2006, certificava l’irregolarità della posizione dell’A.C. Forlì S.r.l. per i seguenti motivi:
1) non è pervenuta alcuna liberatoria di tesserati;
2) il totale lordo dei contratti economici della società per la stagione sportiva 2005/06 è
di € 333.313,27;
3) al Collegio Arbitrale della Lega risulta la pendenza di vertenze al Marzo 2006 di €
153.228,05;
4) il residuo lordo delle mensilità dovute per i mesi di Aprile/Maggio/Giugno 2006 è di
€ 83.328,44;
5) il debito presunto verso i tesserati è di € 236.556,49 al 30-6-2006;
6) la società dichiarava un debito netto di € 85.457,21;
7) risultano vertenze di tesserati per € 6.879,90;
8) con lodo del 22-7-2006 il Collegio Arbitrale di Lega ha accolto la vertenza del
tesserato Calderoni Alberto con conseguente condanna della società al pagamento
di € 4.554,30;
9) il conto della società risulta attivo per € 52.536,74 ed è stata escussa la fideiussione
di € 207.000,00 presentata per l’iscrizione del campionato 2005/06.
Il Consiglio Direttivo del Comitato, pertanto, alla riunione del 27-7-2006, preso atto della
comunicazione del Presidente della Lega Professionisti di Serie C attestante la mancanza
delle liberatorie da parte di tutti i tesserati della società e la grave esposizione debitoria
della stessa, escludeva l’A.C. Forlì S.r.l. dal Campionato nazionale di Serie D 2006/07 in
applicazione della regola di cui al punto 1/A del C.U. n. 179 del 1-6-2006.
Assumeva il Comitato che, per le società provenienti dall’area professionistica il suddetto
C. U. al punto 1/A impone entro il termine del 12-7-2006 (spostato poi al 25-7-2006) di
depositare la certificazione del presidente della lega Professionisti Serie C attestante
l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie dei tesserati della società, comprovanti
l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti maturati al 30-6-2006.
Pertanto, il Comitato Interregionale della L.N.D./FIGC chiedeva il rigetto dell’istanza di
arbitrato proposta dall’A.C. Forlì S.r.l..
In data 8-9-2006 il Collegio Arbitrale si pronunciava sulla domanda dell’A.C. Forlì S.r.l.
sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Esaminata al documentazione in atti, risulta chiaramente che l’A.C. Forlì S.r.l. non ha
provato l’adempimento dei requisiti richiesti dalla normativa (certificazione del Presidente
della lega Professionisti di Serie C) entro il termine del 25-7-2006. In tal senso, il C.U. n.
179 del 1-6-2006 del Comitato interregionale della L.N.D./FIGC, non impugnato, appare
chiaro nel dettare le regole per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2006/2007.
Ancora il Collegio osserva che l’A.C. Forlì S.r.l. era stata tempestivamente avvisata dallo
stesso Comitato con nota del 21-7-2006, della posizione di grave irregolarità, con nuovo
invito a depositare la prevista certificazione entro il 25-7-2006.
Pertanto, l’esclusione della ricorrente è legittimamente avvenuta a causa del mancato
deposito della certificazione sopra detta nel termine stabilito.
Né può valere l’assunto della ricorrente circa l’esistenza di una fideiussione depositata
presso la Lega di Serie C, evidentemente non escutibile dal comitato interregionale
essendo quest’ultimo, soggetto diverso dal beneficiario indicato (Lega Serie C).
In ogni caso, l’escussione della fideiussione conferma le perplessità sul fatto che la A.C.
Forlì S.r.l. potesse continuare la propria attività facendo fronte alle proprie obbligazioni.
Il Collegio rileva che motivo della mancata certificazione della Lega Serie C è solo ed
unicamente il mancato deposito delle liberatorie dei tesserati entro il termine previsto,
circostanza, questa, confermata dalla stessa Ricorrente laddove dichiara che circa il 50%
dei tesserati è stato soddisfatto delle pretese avanzate, con ciò ammettendo e
confessando il proprio inadempimento riguardo l’altra metà degli aventi diritto.
Ad avviso del Collegio, tutti questi elementi hanno determinato il legittimo diniego
dell’iscrizione al campionato di competenza dell’A.C. Forlì S.r.l. che, anzi, si presentava
come un vero e proprio atto dovuto.
Alla luce delle considerazioni sopra dette, con riferimento al mancato soddisfacimento
delle condizioni stabilite dalla vigente normativa, rimane assorbita la questione legata alla
perentorietà dei termini entro i quali devono essere adempiuti gli atti richiesti per
l’ammissione al Campionato, anche perché la Ricorrente non ha, comunque, dato prova di
aver mai ottenuto tutte le ricevute liberatorie dei tesserati.
Non rientra, infatti, nei poteri del Collegio concedere ulteriori proroghe non previste dalle
norme che devono essere applicate, poiché ciò determinerebbe un inammissibile
intervento abrogativo e/o additivo sulle regole federali, mai impugnate e, dunque,
pienamente valide ed efficaci sia per i soggetti dell’ordinamento sportivo che per le istanze
giurisdizionali.
Osserva, ancora, il Collegio che lo svolgimento dell’odierno procedimento arbitrale ha
consentito un ampio esame sulla sussistenza dei requisiti relativi all’ammissione dell’A.C.
Forlì S.r.l. al campionato nazionale di Serie D, con la piena partecipazione del soggetto
interessato, nell’assoluto rispetto dei diritti della difesa, nonché dei principi di trasparenza
e correttezza dell’azione amministrativa nell’ambito del giusto procedimento.
In conclusione, dunque, le domande spiegate in arbitrato dalla Ricorrente devono essere
respinte. Sulla base delle considerazioni che precedono, è assorbita anche la eccezione
della legittimazione passiva della FIGC sollevata in arbitrato dalla Ricorrente, su cui non
occorre pertanto pronunciarsi.
- SULLE SPESE
Gli onorari e le spese di arbitrato seguono la soccombenza; i diritti amministrativi versati
dalle parti devono essere incamerati dalla camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
1. respinge il ricorso presentato dalla A.C. Forlì Srl;
2. fermo il vincolo di solidarietà, condanna la A.C. Forlì Srl al pagamento degli onorari e
delle spese di arbitrato, così come liquidati dalla Camera con separato
provvedimento;
3. condanna la A.C. Forlì Srl al pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute
dal Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC, che si liquidano in
forfettari € 2.000,00 (duemila/00 euro), oltre accessori di legge
4. condanna la A.C. Forlì Srl al pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute
dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che si liquidano in forfettari € 1.000,00
(mille/00 euro), oltre accessori di legge;
5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri,
il giorno 8 settembre 2006.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Marcello Foschini
F.to Luigi Fumagalli
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