CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA Juventina F.F.C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale delle Marche della FIGC – LND (C.R. Marche), P.A. Futsal Makkia Urbino, F.C. Porto San Giorgio A.S.D.
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/10/2006 TRA Juventina F.F.C.
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale delle Marche della FIGC – LND (C.R. Marche), P.A. Futsal Makkia Urbino, F.C. Porto San Giorgio A.S.D.
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Prof. Avv. Marcello Foschini Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 11.3 del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso
la sede dell’arbitrato, in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (n. 1472 del 15 settembre 2006) promosso da:
Juventina F.F.C., associazione sportiva dilettantistica con sede in via Vittorio Veneto
6, Montegranaro (AP), in persona del suo Presidente Sig. Augusto Brasili,
rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Saburri, ed elettivamente domiciliata presso
lo studio di questi, in Macerata, viale Carradori 28, giusta procura in calce all’istanza
di arbitrato
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri 14, in persona
del Segretario Federale Antonio Di Sebastiano
e
Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma via Po 6, in persona del Presidente
pro tempore Carlo Tavecchio
entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed
elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via Po 9, giusta delega
a margine della memoria di costituzione
e
Comitato Regionale delle Marche della FIGC – LND (C.R. Marche), con sede in
via Schiavoni, Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita
resistenti
nonché nei confronti di
P.A. Futsal Makkia Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in via Togliatti 6, Urbino, non costituita
e
F.C. Porto San Giorgio A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in via Gennari 20, Fermo, non costituita
controinteressate
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1. Con istanza di arbitrato datata 15 settembre 2006, formata ai sensi dell’art. 8
del vigente Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (il
“Regolamento”), la Juventina F.F.C. (la “Juventina” o la “Ricorrente”) ha dato avvio al
presente arbitrato, evocando in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio
(“FIGC”), la Lega Nazionale Dilettanti (“LND”), e il Comitato Regionale delle Marche
della FIGC – LND (“CR Marche”), nonché indicando quali “controinteressati” la P.A.
Futsal Makkia Urbino e la F.C. Porto San Giorgio A.S.D.
2. Con tale istanza la Juventina ha chiesto l’annullamento
i. del provvedimento recato dal C.U. n. 4 del 26 luglio 2006, emanato dal CR
Marche, nella parte in cui la stessa Ricorrente era stata esclusa dalla graduatoria
delle domande per l’ammissione al campionato di calcio a cinque, stagione
2006/2007, di Serie C1; nonché di ogni atto della FIGC e dei suoi organi centrali e
periferici ad esso direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto e/o
concorrente e/o conseguente a tale provvedimento e in particolare
ii. del provvedimento recato dal C.U. n. 14 del 12 settembre 2003 emesso dal
CR Marche, limitatamente alla statuizione secondo cui la Ricorrente sarebbe stata
ammessa al campionato di serie C2 per la stagione 2003/2004 in ossequio alle
disposizioni del C.U. n. 45 del 23 dicembre 2002,
iii. del provvedimento recato dal C.U. n. 3 del 14 luglio 2005 emanato dal CR
Marche, laddove afferma che la Juventina ha usufruito del c.d. ripescaggio per la
stagione 2003/2004,
iv. del provvedimento recato dal C.U. n. 8 del 22 agosto 2006 emanato dal
CR Marche, con la quale la Juventina è stata definitivamente estromessa dalle
graduatorie per l’ammissione al campionato di serie C1 e sono state ripescate in
detta competizione altre società,
v. del provvedimento recato dal C.U. n. 19 del 12 settembre 2006 emanato
dal CR Marche con il quale sono stati ufficializzati i gironi e i relativi calendari delle
gare di calcio a cinque, stagione 2006/2007; nonché “per mero tuziorismo”
vi. del provvedimento recato dal C.U. n. 70 del 23 dicembre 2005 emanato
dal CR Marche ed avente ad oggetto “meccanismi di promozione e retrocessione per
determinare gli organici della stagione sportiva 2006/2007”, così come interpretato
dai criteri riportati nel C.U. n. 8 del 22 agosto 2006 del CR Marche, nonché
vii. del silenzio della FIGC, della LND e del CR Marche, formatosi in ordine ad
ogni contestazione ed eccezione formulata il 15 luglio 2005 dalla Ricorrente in merito
all’esito del campionato di serie C2, Girone C, della stagione sportiva 2004/05.
3. In definitiva, la Ricorrente ha chiesto, premessa la rimozione e/o
disapplicazione dei provvedimenti impugnati, l’accertamento e la declaratoria, previa
eventuale disapplicazione dell’interpretazione del concetto di “triennio” fornita in
asserito contrasto con tutti i precedenti e solo dopo la pubblicazione delle graduatorie
per i c.d. ripescaggi, di cui al C.U. n. 8 del 22 agosto 2006 del CR Marche:
● del proprio diritto di essere inserita nelle graduatorie per l’ammissione al
campionato regionale di calcio a cinque, serie C1 per il campionato 2006/2007 per le
società non aventi diritto;
● del proprio diritto di essere ammessa, anche in soprannumero, al
campionato regionale di calcio a cinque di serie C1, stagione sportiva 2006/2007,
con ogni consequenziale statuizione.
4. A sostegno della propria domanda la Ricorrente ha illustrato di essere stata
esclusa dalla graduatoria di ammissione al campionato regionale di calcio a cinque di
serie C1, stagione 2006/2007, per la preclusione di cui alla lett. B) p. 19 del C.U. n.
70 del 23 dicembre 2005, essendo la stessa stata già riammessa al campionato di
serie C2 nella stagione 2003/2004. A tale proposito la Ricorrente ha eccepito che
tale riammissione doveva considerarsi “straordinaria”, fuori dalle previsioni di cui al
C.U. n. 45 del 23 dicembre 2002 e pertanto non preclusiva di un nuovo “ripescaggio”,
attesa la non assimilabilità della riammissione “straordinaria” ad un “ripescaggio”. Ha
assunto, ancora, la Ricorrente la non correttezza dell’interpretazione fornita nel C.U.
n. 8 del 22 agosto 2006 del CR Marche del concetto di “triennio” (quale periodo in cui
sarebbe preclusa la possibilità di nuovo ripescaggio), laddove essa fa riferimento agli
“ultimi tre anni solari”, poiché esso, a parere della Ricorrente, andrebbe più
correttamente rapportato alle “stagioni sportive”.
In tale quadro, dunque, la Ricorrente ha dunque dedotto:
i. “violazione e/o falsa applicazione del C.U. n. 70 del 23.12.2005 emanato
dal C.R. Marche – eccesso di potere per disparità di trattamento”;
ii. “violazione e/o falsa applicazione del C.U. n. 70 del 23.12.2005 emanato
dal C.R. Marche sotto altro profilo – eccesso di potere per disparità di trattamento”;
iii. “violazione dei principi costituzionali del contraddittorio – del buon
andamento e dell’imparzialità – violazione dei principi di efficienza, efficacia e
imparzialità di cui all’art. 5 dello Statuto FIGC – violazione del principio del
contraddittorio nell’ambito del procedimento di autotutela e/o mancato avviso
dell’avvio del procedimento ricorso in opposizione”.
5. Si sono costituite in giudizio la FIGC e la LND (le “Resistenti”), mentre non
hanno svolto attività difensiva gli altri soggetti evocati dalla Ricorrente.
6. Le Resistenti, nella memoria di costituzione datata 22 settembre 2006, hanno
eccepito l’infondatezza della pretesa della Ricorrente e rilevato l’irrilevanza delle
motivazioni in base alle quali essa aveva beneficiato del “salto di categoria” nell’anno
2003, essendo la società stata comunque ammessa ad un campionato superiore:
nessun “diritto” al ripescaggio, dunque, poteva essere vantato dalla Ricorrente. In
ogni caso, le Resistenti hanno altresì eccepito la tardività delle doglianze avverso il
provvedimento che il 12 settembre 2003 aveva concesso la richiesta ammissione
della Juventina alla Serie C2.
7. Con provvedimento in data 6 ottobre 2006 il Presidente della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha nominato il collegio arbitrale nelle persone
dei componenti fissi della Camera, in forza delle previsioni recate dall’art. 11.3 del
Regolamento.
8. In data 27 ottobre 2006 ha avuto luogo l’udienza di fronte al Collegio Arbitrale.
In tale occasione le parti hanno confermato la loro accettazione della nomina del
Collegio Arbitrale e, all’esito dell’udienza, davano atto del pieno rispetto del
contraddittorio nel corso del presente arbitrato. Il Collegio si è quindi riservato ogni
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sulla procedibilità dell’arbitrato
1. Le domande proposte dalla Ricorrente sono ricevibili e l’arbitrato è procedibile,
essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste dal Regolamento.
2. Questo infatti dispone che l’arbitrato da esso disciplinato possa essere attivato:
(i) “quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale
…” (art. 7 comma 1 lett. a) o “vi sia comunque tra le parti … un accordo arbitrale …”
(art. 7 comma 1 lett. b);
(ii) “a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla
Federazione sportiva nazionale … o comunque si tratti di decisioni non soggette ad
impugnazione nell’ambito della giustizia federale” (art. 7 comma 2);
(iii) “solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al
presente Regolamento” (art. 7 comma 6, prima frase); ed
(iv) “entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione” (art.
7 comma 6, seconda frase).
Viceversa si prevede che l’arbitrato non possa essere instaurato:
(v) “da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare
inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping”
(art. 7 comma 3), oppure
(vi) allorché per la controversia in esso dedotta “siano stati istituiti
procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni” (art. 7 comma 4).
3. A tal riguardo il Collegio nota che nessun dubbio sussiste circa la ricorrenza
delle condizioni di procedibilità sopra indicate, poiché:
(i) l’arbitrato presso la Camera con i meccanismi stabiliti dal Regolamento è
espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 27 dello
Statuto FIGC (e vincolante per tutti gli affiliati e tesserati, oltre che, ovviamente, per
la FIGC stessa);
(ii) il provvedimento contestato non è soggetto ad impugnazione nell’ambito
della giustizia federale delle Resistenti;
(iii) il procedimento di conciliazione si è infruttuosamente svolto, essendosi
chiuso con verbale di mancata conciliazione in data 5 settembre 2006;
(iv) l’istanza di arbitrato è stata depositata nei termini indicati dal
Regolamento;
(v) la controversia non riguarda una sanzione inferiore ai 120 giorni di
squalifica ovvero una violazione in materia antidoping;
(vi) non risultano istituiti nell’ambito della FIGC procedimenti arbitrali per la
risoluzione della controversia dedotta nel presente arbitrato.
B. Sull’ammissibilità dell’istanza
1. La domanda proposta dalla Ricorrente risulta comunque inammissibile.
2. In primo luogo, il Collegio rileva che l’impugnazione dei provvedimenti relativi
agli anni 2002/2003/2004/2005 deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
A tale proposito, il Collegio osserva come l’ordinamento sportivo necessiti di regole
stabili. Fondamentale appare, pertanto, la tempestiva impugnazione degli atti a
carattere generale, anche per superare la situazione di incertezza che si verrebbe
altrimenti a creare sulle sorti delle singole disposizioni, a causa della loro possibile
impugnazione in un momento futuro ed indeterminato, da parte di una qualunque
delle società interessate.
Anche nell’ambito dell’ordinamento statale, la giurisprudenza amministrativa afferma
chiaramente che ricorre l’onere di immediata impugnazione delle clausole che
prescrivono requisiti di partecipazione quando “esse manifestino la loro immediata
attitudine lesiva”: in particolare, laddove “le stesse, essendo legate a situazioni e
qualità del soggetto …, risultino esattamente e storicamente identificate e, perciò, in
condizione di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del
soggetto” che ambisce a partecipare alla procedura (Cons. Stato, ad. plen., 29
gennaio 2003 n. 1).
Ora, la controversia insorta tra le parti riguarda l’applicazione delle norme riguardanti
il ripescaggio delle società nella serie superiore. In tale quadro, al Collegio Arbitrale
appare che la disciplina introdotta nell’ordinamento federale abbia regolato
puntualmente i criteri di sostituzione delle società non ammesse ai campionati di
Serie C1 e C2, imponendo alle società astrattamente ammesse al sistema dei
ripescaggi, una serie di oneri procedimentali addirittura precedenti il completamento
degli accertamenti sui requisiti delle società aventi il titolo sportivo allo svolgimento
del campionato di serie superiore, ovvero stabilendo disposizioni, quali quella
contestata, applicabili senza tenere conto dal concreto grado di maturazione
dell’aspettativa al ripescaggio. La disposizione contestata, se lesiva, dunque, lo era
immediatamente e direttamente, per tutte le società destinatarie.
Ne consegue, pertanto, che il relativo potere di azione si è consumato decorsi trenta
giorni dalla pubblicazione dei relativi Comunicati Ufficiali, con la conseguenza che la
loro impugnazione, proposta con l’istanza di arbitrato introduttiva dell’odierno
giudizio, deve essere dichiarata inammissibile.
3. Il Collegio Arbitrale, anche prescindendo dal suddetto rilievo, in parte qua di
per sé assorbente, osserva che comunque non appare configurabile, in capo ad ogni
società che potenzialmente aspiri al ripescaggio, una posizione soggettiva
giuridicamente qualificata. Infatti la sostituzione delle società non ammesse ai
campionati di competenza è un istituto che mira ad integrare l’organico delle squadre
nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti
numerici previsti dall’ordinamento e conformemente all’assetto già stabilito.
Ci si trova, così, di fronte ad una misura indirizzata a tutelare il bene primario
collettivo del mantenimento dei livelli quantitativi applicabili ai vari campionati, la
quale solo in via indiretta e mediata reca benefici alle società che vi possono
accedere sulla base del rispetto di una serie di parametri sportivi, amministrativi e
finanziari.
L’istituto del ripescaggio, dunque, non può essere considerato come il bene
costituente l’oggetto di un preteso diritto soggettivo perfetto da parte delle società. Il
ripescaggio, pertanto, rappresenta solo un beneficio di fatto, verso il quale la società
vanta, semmai, solo un aspettativa. E l’esclusione di una tutela autonoma per siffatta
aspettativa ne appare coerente corollario, tale da non contrastare con alcun precetto
imperativo.
Sotto tale profilo, le censure della Ricorrente devono pertanto dichiarasi inammissibili
anche laddove esse vertono su atti federali la cui impugnazione non è preclusa per
tardività. In relazione ad essi, infatti, deve affermarsi la carenza di una legittimazione
attiva in capo alla stessa Juventina, la quale non appare titolare di alcuna posizione
giuridica qualificata in relazione alla pretesa dedotta in arbitrato.
4. L’accoglimento di siffatte eccezioni preliminari esonera il Collegio dall’esame
delle altre questioni, procedurali, istruttorie e di merito, sollevate dalle parti, che
restano, dunque, assorbite.
C. Sulle spese
Gli onorari e le spese di arbitrato e di difesa, come da dispositivo, devono seguire la
soccombenza, mentre i diritti amministrativi versati dalle parti devono ritenersi
definitivamente incassati dalla Camera.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa
ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Juventina F.F.C.;
2. pone integralmente a carico della società Juventina F.C.C. gli onorari e le spese
di arbitrato, così come liquidati con separata ordinanza, nonché gli onorari e le
spese di difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale
Dilettanti, quantificate forfetariamente e complessivamente in Euro 1.000;
3. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 27 ottobre 2006.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello Foschini
F.to Luigi Fumagalli
F.to Giulio Napolitano
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