COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 6/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 11/11/2006 CIVITAVECCHIESE – OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 6/12/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 11/11/2006 CIVITAVECCHIESE - OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 24j del 15112006;
- rilevato che la Società Civitavecchiese non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Civitavecchiese - Ostia Mare 0-1;
3) di addebitare sul conto della Società Civitavecchiese la tassa di reclamo.
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