COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 6/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 08/10/2006 A.S.D. LEONESSA ALTAMURA – A.S.D. SAN FELICE NORMANNA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 6/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 08/10/2006 A.S.D. LEONESSA ALTAMURA – A.S.D. SAN FELICE NORMANNA Il Giudice Sportivo; - esaminati i reclami fatti pervenire, a seguito di tempestivi preannunci, dalla "A.S.D. LEONESSA ALTAMURA" e dalla "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA"; - esaminate, altresì, le controdeduzioni fatte pervenire dalla "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA", nonchè la relazione fatta pervenire dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. su richiesta di questo Giudice Sportivo; - ritenuta la necessità di esaminare congiuntamente i suindicati reclami attesa la obiettiva connessione dei fatti in essi esposti; osserva la "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" chiede il recupero della gara prevista per l'8 ottobre 2006, assumendo che la stessa non si è potuta disputare per la sussistenza di una causa di forza maggiore. A sostegno del proprio assunto la società deduce che, sia durante la notte fra il 7 e l'8 ottobre 2006, sia nel corso della mattinata dell'8 ottobre, molti propri tesserati avevano avvertito sintomi di gastroenterite, così come riportato dai quindici referti medici rilasciati dal Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Altamura. La causa di detti sintomi era da ricercarsi nella cena, con cibi verosimilmente avariati, consumata dalla intera rosa dei calciatori in un ristorante locale la sera del 7 ottobre. La circostanza aveva reso impossibile l'effettuazione della gara, posto che la società disponeva di soli venti atleti tesserati e che la stessa, anche volendo, non avrebbe potuto utilizzare i tesserati Juniores in quanto questi, nel pomeriggio del 7 ottobre 2006, avevano disputato la gara di campionato con il "Brindisi" ed avevano fatto rientro nelle proprie abitazioni a tarda notte. La "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" ha allegato al reclamo il verbale redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari - in data 9 ottobre 2006, nonchè la comunicazione inviata dall'A.S.L. Bari/3 - Dipartimento di Prevenzione, relativa all'avvio di una indagine epidemiologica intesa a stabilire le cause dei disturbi gastroenterici accusati dai giocatori. La "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA" chiede con il proprio reclamo che alla "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" sia inflitta la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. A fondamento della richiesta la "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA" deduce la totale insussistenza della causa di forza maggiore invocata dalla "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" sulla base dei seguenti rilievi: - gli inconvenienti fisici lamentati dai giocatori avversari si sarebbero verificati diverse ore prima della gara; - la società avrebbe avuto tutto il tempo per convocare altri giocatori; - dall'esame dei tabellini delle gare antecedenti quella di cui all'oggetto risulta, infatti, che i calciatori utilizzati dalla "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" erano stati 31 (trentuno): la società, pertanto, avrebbe potuto fare fronte alla defezione dei giocatori che si assume essere stati colti da malore con gli altri giocatori a disposizione; - dal verbale redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari - in data 9 ottobre 2006, risulta che la sera del 7 ottobre 2006 avevano consumato la cena presso il ristorante nove giocatori della "A.S.D LEONESSA ALTAMURA", e che un pasto era stato asportato per un giocatore "che non stava bene"; - vari giocatori della società ospitante avevano lamentato in ospedale inconvenienti di lievissima entità; - l'intera compagine della "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" , composta di 24 (ventiquattro) elementi, poco prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, aveva consumato un pasto presso lo stesso ristorante. - Il reclamo della "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" è infondato e deve essere respinto. - Il reclamo della "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA" va, invece, accolto. Gli elementi di fatto desumibili dai documenti in atti, ed in particolare dalla relazione redatta dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., consentono di escludere la sussistenza, nel caso di specie, di una causa di forza maggiore, così come richiesto dalla "A.S.D LEONESSA ALTAMURA". Dal verbale redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari - in data 9 ottobre 2006, risulta (come posto in rilievo nel proprio reclamo dalla "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA", e come evidenziato dallo scrivente nel comunicato numero 52 del 25 ottobre 2006 con il quale si disponeva la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C.), che la sera del 7 ottobre 2006 avevano consumato la cena presso il ristorante locale soltanto nove giocatori della "A.S.D LEONESSA ALTAMURA", e che un pasto era stato asportato per un giocatore "che non stava bene". Tale circostanza, ben nota alla "A.S.D LEONESSA ALTAMURA", in quanto riferita proprio in uno dei documenti dalla stessa allegati al proprio reclamo, non è stata assolutamente smentita o contraddetta dalla società. Nè le dichiarazioni al riguardo rese dai giocatori interrogati dal collaboratore dell'Ufficio Indagini sono, per il loro contenuto discorde ed incerto, tali da porre in discussione quanto riferito nel predetto verbale. A ciò aggiungasi che, ad eccezione del giocatore Buono Angelo, recatosi al Pronto Soccorso alle ore 1,45 dell'8 ottobre 2006 e dimesso alle ore 2,11, per quasi tutti gli altri giocatori l'ora di accettazione al Pronto Soccorso del locale nosocomio risulta compresa tra le 14,30 e le 16,02; compresa in un orario, cioè, di poco precedente e di poco successivo rispetto a quello ultimo (ore 15,45) fissato per l'inizio della gara. Detto particolare rende assai poco credibile l'assunto della "A.S.D LEONESSA ALTAMURA", nella parte relativa alle gravi condizioni fisiche di tutti e quindici i propri calciatori nel corso della notte e della mattinata, soprattutto se si valuti tale assunto congiuntamente al fatto che i medesimi quindici giocatori che si assume intossicati, insieme ad altri giocatori della squadra, prima dell'ora fissata per l'inizio della gara consumavano un pasto (a base di "rigatoni - in bianco o al sugo - affettato di prosciutto crudo e crostata di marmellata di albicocche") presso lo stesso ristorante locale. Nell'occasione non si discusse “dell'evento intossicazione", evento che - data la sua gravità per le conseguenze che ne sarebbero potute derivare - avrebbe dovuto formare l'oggetto principale, se non esclusivo, dei discorsi tra i compagni di squadra (v. al riguardo la dichiarazione resa da Gioielli Carlo). Gli elementi suindicati già da soli inducono ad escludere la sussistenza di una causa di forza maggiore consistita in un evento di tale gravità da rendere assolutamente impossibile per la società di partecipare alla gara. D'altra parte le prognosi contenute nei certificati medici, fondate su dati sanitari forniti dai soggetti interessati e non supportate da alcun elemento di carattere obiettivo, esprimono un giudizio fondato sulla probabilità e non sulla certezza, e come tali non sono idonee a fornire la prova incontrovertibile che tutti giocatori fossero realmente affetti da disturbi di gravità tale da rendere assolutamente impossibile la loro presenza in campo. A ciò aggiungasi che, anche a non voler tener conto dei quindici giocatori che si assumono intossicati, la "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" aveva a disposizione, oltre i cinque giocatori inseriti nella distinta consegnata all'Arbitro l'8 ottobre 2006 (Tritto V. - Bruno A. - Incampo A. - Sidella A. e Tafuni L.), altri giocatori regolarmente tesserati, e precisamente: - Subashi R., Molinari G. e Accettura G. (che erano già stati schierati nella prima gara di campionato del 17/9/2006, e cioè venti giorni prima della gara dell'8/10/2006); - Liantonio L. e Annese V.A. (già schierati nelle precedenti gare del 24/9 e dell'1/10/2006, il primo; e del 17/9 e dell'1/10/2006, il secondo); - Renna A. (schierato, poi, in gara successiva a quella dell'8/10/2006). Il tutto, infine, senza considerare che l'assunto della "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" secondo il quale non si sarebbe potuto fare ricorso ad alcuno dei giocatori Juniores, in quanto questi, impegnati il giorno 7 ottobre 2006 sul campo del Brindisi, avevano fatto ritorno a casa "a tarda notte", risulta obiettivamente smentito dalla presenza di uno di essi (Siviglia Fabio) nel ristorante locale proprio durante la cena in cui si assume essere stati ingeriti cibi avariati. Le considerazioni innanzi svolte consentono di affermare che la "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" era comunque in grado di schierare in campo un numero di calciatori quanto meno pari a quello minimo indicato dalla Regola 3 delle Regole del Giuoco Calcio ("nessuna gara potrà avere luogo se l'una o l'altra squadra dispone di meno di sette calciatori"). La "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" , pertanto, non essendosi presentata in campo nel termine di cui all'articolo 54 comma 2° NOIF, deve, attesa la insussistenza della invocata causa di forza maggiore, considerarsi rinunciataria alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53 NOIF. P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo proposto dalla "A.S.D LEONESSA ALTAMURA"; 2) di accogliere il reclamo proposto dalla "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA" e, conseguentemente, di non addebitare sul conto della stessa la tassa di reclamo; 3) di infliggere alla "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica; 4) di irrogare alla "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" la sanzione pecuniaria di Euro 1.000 quale prima rinuncia; 5) di addebitare sul conto della "A.S.D LEONESSA ALTAMURA" la tassa di reclamo.
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