COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIOIA GIANCARLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 68 del 22.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIOIA GIANCARLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 68 del 22.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla F.C. Francavilla avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 68 del 22.11.2006) con il quale il calciatore Giancarlo Gioia è stato squalificato per sei gare effettive “perché a gioco fermo, in reazione ad una gomitata al volto ricevuta da un calciatore avversario, colpiva lo stesso con una testata alla bocca procurandogli la rottura di tre denti ed un taglio al mento”. Rigettata, in via preliminare, la richiesta di visione delle immagini della gara trasmesse dalla Società reclamante in quanto inviate tardivamente in violazione di quanto previsto dall’art. 31 lett a3) del C.G.S.. Rilevato che la versione dei fatti esposti dalla Società reclamante non risulta suffragata da alcun mezzo di prova . Acquisito agli atti un supplemento di rapporto dell’Assistente che ha confermato il rapporto di gara. Ribadito che il rapporto degli Ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Valutata la congruità della sanzione irrogata in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore Gioia, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla F.C. Francavilla e, per l’effetto, conferma la squalifica irrogata al calciatore Giancarlo Gioia. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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