COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MADOCCI SIMONE AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 15/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE MADOCCI SIMONE AVVERSO LA PROPRIA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del
6.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
OSSERVA
con C.U. n. 77 del 06.12.2006 il Giudice Sportivo squalificava per tre gare effettive il
calciatore Madocci Simone, per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario.
Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.
Il calciatore Madocci Simone ha proposto reclamo avverso la suddetta squalifica,
sostenendo che il gesto è stato del tutto involontario, un movimento naturale nell’attività
agonistica e chiedeva l’accoglimento del reclamo e l’annullamento delle rimanenti giornate
di squalifica inflittegli.
E’ stato udito personalmente il calciatore che ha confermato e si è riportato al reclamo
proposto.
Il reclamo è infondato e va respinto.
I fatti, come risultanti dagli atti ufficiali di gara, che godono di fede privilegiata ai sensi
dell’art. 31 lett. a1), non possono che essere confermati, tra l’altro in assenza di una se pur
minima prova contraria; sentito l’assistente arbitrale che conferma i fatti con supplemento
trasmesso a questa Commissione; ricordato, infine, che ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis
lett. b) del C.G.S., la sanzione inflitta è il minimo edittale per il fatto commesso, e che
quindi appare congrua,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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