COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo interposto dalla A.S. Morolo Calcio avverso l’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo per la mancata osservazione della procedura di fair play, visti gli atti di gara, osserva: con decisione assunta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 77 del 6 dicembre 2006, la A.S. Morolo veniva sanzionata con l’ammenda di € 500,00 perché “i propri tesserati in segno di protesta nei confronti dell’arbitro, si rifiutavano di effettuare la normale procedura del Fair Play a fine gara”. Avverso la suddetta sanzione, la Società reclamante ha interposto reclamo deducendo che la procedura de qua si è svolta regolarmente. A sostegno del proposto reclamo ha allegato una dichiarazione, a firma del Presidente della A.C. Guidonia. Il reclamo è infondato e pertanto va respinto. Invero la ricostruzione posta a fondamento della comminata sanzione, riposa sul rapporto del direttore di gara che, ex art. 31 lett. a1) del C.G.S. gode di fede privilegiata, che attesta incontrovertibilmente che la condotta in argomento non è stata effettuata come previsto dalle attuali disposizioni, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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