COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (nota n. 6/Cae 2006/07 del 10.11.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 15/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA L.N.D. A
CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 94
TER DELLE N.O.I.F. (nota n. 6/Cae 2006/07 del 10.11.2006).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti;
visto il deferimento in data 10 novembre 2006 disposto dalla Commissione Accordi
Economici nei confronti della Società Nuova Avezzano Calcio S.r.l. per violazione dell’art.
94 ter delle N.O.I.F..
considerato che risulta accertato che non è stato depositato presso l’Ufficio Tesseramenti
del Comitato Interregionale l’accordo economico intervenuto tra il calciatore Agostino
Sasso e la Società Nuova Avezzano Calcio.
Esaminata la memoria difensiva depositata dalla Società deferita con la quale si giustifica
il mancato deposito dell’accordo economico con una “dimenticanza” di un dirigente della
Società stessa.
Ritenuto che a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter , comma 2 delle N.O.I.F., la Società
avrebbe dovuto depositare in ogni caso detto accordo entro 15 giorni dalla sua
sottoscrizione presso il Comitato Interregionale e non può dunque essere presa in
considerazione la giustificazione addotta.
Valutate, conseguentemente, le violazioni dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. da parte della
Società Nuova Avezzano Calcio S.r.l.,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell’ammenda di € 500,00
(cinquecento/00) alla Società Nuova Avezzano Calcio S.r.l..
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