COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. S. D. BORRELLO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DI FRANCESCO STEFANO, BERARDINELLI DIEGO, ANGELOZZI FABRIZIO IN RELAZIONE ALLA GARA DI RECUPERO REAL MONTAZZOLI / BORRELLO DISPUTATA IL 13/04/06 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B”. (COM. PROV.LE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. S. D. BORRELLO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DI FRANCESCO STEFANO, BERARDINELLI DIEGO, ANGELOZZI FABRIZIO IN RELAZIONE ALLA GARA DI RECUPERO REAL MONTAZZOLI / BORRELLO DISPUTATA IL 13/04/06 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B”. (COM. PROV.LE CHIETI) Con reclamo ritualmente proposto, la Società A.S.D. BORRELLO ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società REAL MONTAZZOLI per avere quest’ultima utilizzato i calciatori DI FRANCESCO STEFANO, BERARDINELLI DIEGO, ANGELOZZI FABRIZIO che non avevano titolo a parteciparvi poiché squalificati per due gare. Il reclamo è fondato e merita accoglimento, poiché dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale risulta che i calciatori Di Francesco Stefano, Berardinelli Diego, Angelozzi Fabrizio sono stati effettivamente squalificati per due turni come da C.U. n° 32 del 06.04.2006, Comitato Provinciale di Chieti e che in data 13.04.2006, giorno di svolgimento della gara in epigrafe, solo i calciatori Di Francesco Stefano e Angelozzi Fabrizio avevano scontato la squalifica, per non aver preso parte alle due precedenti gare del 5.4.2006 (Real Montazzoli – Quadri) e del 9.04.2006 (Real Montazzoli – Civitellese) mentre il calciatore Berardinelli Diego risultava non aver ancora scontato le due giornate di squalifica, avendo partecipato alla gara Real Montazzoli – Quadri del 5.4.2006. Il predetto Berardinelli non aveva titolo, quindi, a partecipare alla gara oggetto di reclamo. Ulteriore conseguenza è quella della sanzione della perdita della gara in danno della REAL MONTAZZOLI, nonché quella pecuniaria come sanzione accessoria. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società REAL MONTAZZOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio REAL MONTAZZOLI / BORRELLO 0 – 3, nonché la sanzione dell’ammenda di Euro 52,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo versata.
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