COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 15/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 151 della società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 dell’11.05.2006 (Squalifica calciatore SPANTI Sebastiano fino al 07.10.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 15/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 151 della società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 dell’11.05.2006 (Squalifica calciatore SPANTI Sebastiano fino al 07.10.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società reclamante non contesta che il calciatore Spanti Sebastiano abbia colpito il direttore di gara con uno schiaffo al viso; che pur ritenendo apprezzabili i contenuti del reclamo in ordine al rispetto delle regole e alle scuse formulate , l’episodio appare particolarmente grave e la sanzione comminata dal primo giudice congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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