COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 29/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 152 della società F.C. BOCA PELLARO 1921 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 134 del 17.05.2006 (Regolarità della gara Belvedere – Bocapellaro del 14.05.2006). RECLAMO N. 153 della società A.S. BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 134 del 17.05.2006 (Penalizzazione di TRE punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006/2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 140 del 29/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 152 della società F.C. BOCA PELLARO 1921 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 134 del 17.05.2006 (Regolarità della gara Belvedere – Bocapellaro del 14.05.2006). RECLAMO N. 153 della società A.S. BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 134 del 17.05.2006 (Penalizzazione di TRE punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006/2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e i reclami; riuniti i reclami nn° 152 e 153 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; sentite le società reclamanti; rilevato che, in punto di fatto, può ritenersi accertato, in quanto risultante, in maniera chiara ed inequivoca dal rapporto arbitrale, che alla fine del primo tempo, mentre le squadre facevano rientro nello spogliatoio, il portiere del Boca Pellaro (A.Morabito) veniva colpito con un pugno “alla tempia” dal calciatore di riserva della società Belvedere; che è allegata agli atti documentazione sanitaria proveniente dall’azienda ospedaliera di Reggio Calabria, dalla quale risulta eseguito, in data 14.05.2006 alle ore 22:05, accertamento medico sulla persona del suddetto A.Morabito; che in tale documento emerge essere stata diagnosticata al predetto un “trauna bulbare OD” con abrasione corneale e lieve subedemo oculare post-contusivo; che entrambe le società reclamano l’erroneità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo (penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006/2007) adducendo rispettivamente, e per estrema sintesi, la società Belvedere la lieve entità dell’atto violento, tale da non determinare alcuna alterazione del potenziale atletico della società antagonista e la società Boca Pellaro l’inapplicabilità dell’art. 12 comma 1, ad finem; e, conseguentemente, l’assegnazione della vittoria a tavolino. Tutto ciò rilevato occorre innanzitutto evidenziare che la fattispecie in esame non sia sussumibile nell’art. 12, comma 1, ad finem, del C.G.S. (così come ritenuto dal giudice sportivo). I calciatori di riserva, infatti, sebbene siano da considerarsi persone estranee al gioco (almeno fino al momento della loro utilizzazione) non possono, tuttavia, farsi rientrare nell’ambito degli “accompagnatori o sostenitori della società”, per i quali solo l’imputazione del fatto alterante il potenziale atletico determina, secondo la disposizione in esame, l’insorgenza delle correlate sanzioni. Dunque unica norma applicabile resta quella di cui all’incipit del 1° comma dell’art. 12 del C.G.S., trattandosi di fatto che anche per la sua obiettiva gravità (il pugno ha interessato l’organo visivo) e per le modalità in cui si è estrensicato , deve ritenersi influente sul regolare svolgimento dell’incontro ed è oggettivamente riferibile alla società. Naturale conseguenza è, pertanto, l’irrogazione della sanzione della perdita della gara applicabile, ad avviso di questa commissione, anche nel caso di alterazione del potenziale atletico riconducibile eziologicamante a fatti o situazioni che, come quello in oggetto, sono completamente avulsi dal gioco e, quindi, dal contesto agonistico vero e proprio; P.Q.M. in riforma della delibera del Giudice Sportivo: accoglie il reclamo della società Boca Pellaro 1921, nei termini di cui in motivazione, ed irroga alla società BELVEDERE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; rigetta l’ulteriore impugnativa della società Belvedere; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società Boca Pellaro 1921; dispone, infine, incamerarsi la tassa della società Belvedere.
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