F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DEL F.C. VITTORITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORITO/ S.GREGORIO DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 33 del 15.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DEL F.C. VITTORITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORITO/ S.GREGORIO DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 33 del 15.12.2005) La A.S.C. S.Gregorio, iscritta al Campionato di 2^ Categoria Abruzzese, Girone “B”, proponeva, in data 2 dicembre 2005, reclamo alla Commissione Disciplinare per vedersi assegnare “la vittoria a tavolino” della gara Vittorito/S.Gregorio, disputata il 27 novembre 2005 e conclusasi con il risultato di 2-1 a favore del Vittorito, deducendo a fondamento della propria domanda lo schieramento, tra le fila della squadra di casa, del calciatore Pierpaolo Santilli, “pur essendo quest’ultimo non in regola con il tesseramento”. La Società F.C. Vittorito, non formulava controdeduzioni nei termini stabiliti dal Codice di Giustizia Sportiva. All’uopo, la Commissione Disciplinare adita, nella seduta del 12 dicembre 2005, dopo aver rilevato che “la società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni”, ha accolto il reclamo proposto dalla Società S.Gregorio A.S.C. dichiarando che “dalla documentazione ufficiale in possesso del Comitato Regionale … il calciatore Santilli Pierpaolo, utilizzato nel corso della gara oggetto del reclamo, non risulta tesserato per l’ appellata società”. Pertanto, la suddetta Commissione Disciplinare ha inflitto “alla Società Vittorito la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : Vittorito/S.Gregorio 0-3”, nonché, “la sanzione dell’ammenda di € 100,00 disponendo riaccredito della tassa in favore della società reclamante” Avverso tale decisione, la Società Vittorito F.C. ha proposto reclamo alla Commissione d’Appello Federale, in data 22 dicembre 2005, per sentire dichiarare “in via preliminare e per questioni di stretto rito, l’integrale reiezione del reclamo proposto dalla società S. Gregorio … e la contestuale declaratoria di nullità del medesimo reclamo … perché inammissibile”, nonché, “censurare integralmente la delibera” suddetta “perché del tutto infondata sia in punto di fatto che di diritto”, con la “condanna alla totale refusione, a carico della società S. Gregorio, delle spese patrimoniali e legali occorse all’odierna ricorrente e appellante (F.C. Vittorito), vista anche, e soprattutto, la temerarietà e la palese infondatezza del reclamo avanzato in I° grado … con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. All’uopo, la società ricorrente ha eccepito “preliminarmente … la nullità afferente la notifica del reclamo avanzato dal S. Gregorio e contestualmente l’inammissibilità della medesima domanda all’Organo di Giustizia Sportiva di I° Grado … in quanto, nel caso di specie, la società reclamante <> ometteva colposamente di notificare, come prescritto a chiare lettere dalle normative Federali in materia di Diritto Sportivo, il reclamo presentato dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo al domicilio eletto [F.C. Vittorito, sede Vittorito (AQ), presso Antonio Catalano, in Via Popoli, n. 26, Vittorito (AQ) 67030] dalla società astrattamente resistente in quel grado (<>)”. La società ricorrente ha, altresì, dichiarato che “non vi è stata alcuna notifica alla F.C. Vittorito … del reclamo presentato in I° Grado dal S. Gregorio, ma vi è stata, solamente e da ultima, la comunicazione a cura del Comitato Regionale Abruzzo al domicilio eletto dalla” società ricorrente “dell’ormai già avvenuta delibera adottata dalla Commissione Disciplinare”. Pertanto, nella fattispecie de qua, si sarebbe avuta, secondo la società ricorrente, “l’assoluta violazione del” proprio <>, non avendo potuto, la stessa, “conseguentemente e logicamente prendere parte al contraddittorio fra le parti in causa, né tanto meno … produrre le prove documentali all’uopo necessarie”. La Società S. Gregorio ha, altresì, rilevato “l’ulteriore, assoluta infondatezza della domanda azionata dalla società reclamante … in quanto il calciatore Pierpaolo Santilli è stato ritualmente e tempestivamente tesserato in funzione del suo utilizzo concreto nel campo di gioco, risalente alla gara del 27.11.2005”. Al riguardo, la ricorrente società ha asserito che “il calciatore in parola ha sottoscritto il tesseramento in data 10.11.2005 che, peraltro, è stato ritualmente e tempestivamente spedito mediante raccomandata a/r il giorno 12.11.2005”, allegando al ricorso. Il gravame è fondato e va accolto. Il reclamo, proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, dalla società S. Gregorio “per posizione irregolare del calciatore Santilli Pierpaolo in relazione alla gara Vittorito/S. Gregorio, disputata il 27.11.2005 per il Campionato di 2^ Categoria Girone <>”, è stato spedito il 2 dicembre 2005 alla F.C. Vittorito in L’Aquila, alla via Roma, n. 4. Al riguardo va rilevato che, dalla domanda di iscrizione per la stagione 2005/2006 al Campionato di 2^ Categoria organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo, presentata l’11 luglio 2005, si evince che la sede sociale della F.C. Vittorito è in L’Aquila, alla via Di Popoli – Vittorito – Lo stesso indirizzo risulta dalla domanda d’iscrizione al campionato 2004/2005. Pertanto, è fondato il rilievo della società appellante, che ha eccepito la mancata notificazione del reclamo suddetto, presso il domicilio dalla F.C. Vittorito, in Via Popoli, n. 26, (AQ) , secondo quanto dispone l’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Di conseguenza, il reclamo de quo doveva essere dichiarato inammissibile, non essendo possibile condividere l’affermazione della Commissione Disciplinare secondo la quale “la società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni”. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal F.C. Vittorito di Vittorito (L’Aquila), annulla senza rinvio l’impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla A.S.D. S. Gregorio, ripristinando, altresì, il risultato di 2 – 1 conseguito in campo nella gara a sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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