F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06 APPELLO DELL’A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALLE DEL GIOVENCO/NUOVA S. FRANCESCO D’ASSISI DEL 4.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 15.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06
APPELLO DELL’A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALLE DEL GIOVENCO/NUOVA S. FRANCESCO D’ASSISI DEL 4.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 15.12.2005)
L’arbitro della gara in esame comunicava – in sede di richiesta di chiarimenti - al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico, che nel corso della gara tra Valle del Giovenco e Nuova San Francesco dell’1 dicembre 2005, al minuto 22° del secondo tempo la Valle del Giovenco effettuava una sostituzione in cui usciva dal campo il calciatore con il numero 8 ed entrava quello con il numero 18. Specificava il direttore di gara che il numero 18 non risultava nella distinta presentata prima della gara dalla Valle del Giovenco e che non si era accorto di tale circostanza al momento della sostituzione. Il Giudice Sportivo di 2° Grado pertanto infliggeva la sanzione della perdita della
gara per 0-3 stante la partecipazione alla gara medesima del calciatore in modo irregolare. La società ricorrente sosteneva nel reclamo che era entrato in campo il calciatore Mastrone Davide, che nella distinta era identificato con il numero 15 e che per errore aveva indossato la maglia numero 18. La decisione impugnata è fondata e va, pertanto, confermata. Dal referto arbitrale si può notare come il numero 18 non fosse presente nella distinta e pertanto in condizione di non identificazione. Non sono possibili altri riscontri di natura oggettiva e pertanto fa stato il contenuto dei chiarimenti forniti dal direttore di gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Valle del Giovenco di Aielli Stazione (L’Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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