F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06 APPELLO DELL’U.S. ISOLA SACRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BATTISTA FRANCESCO FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 50 del 29.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06
APPELLO DELL’U.S. ISOLA SACRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BATTISTA FRANCESCO FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 50 del 29.12.2005)
La U.S.D. Isola Sacra ha proposto ricorso davanti a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che, confermando parzialmente quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha ridotto la squalifica del calciatore Battista Francesco dal 31.9.2008 al 30.6.2007. A sostegno del gravame la ricorrente ribadisce sostanzialmente quanto già assunto davanti alla Commissione Disciplinare e, in particolare, la involontarietà dell’impatto tra la spalla del giocatore e il viso del direttore di gara che cagionava allo stesso “un lieve gonfiore del labbro”. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, nel caso in esame i motivi addotti dalla ricorrente non possono essere fatti valere in questa sede in quanto non integrano alcuno dei motivi tassativamente previsti dall’art.33 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva che non consente il ricorso a questa Commissione d’Appello Federale per motivi attinenti al merito e, in pratica, un terzo grado di giudizio. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Isola Sacra di Fiumicino (Roma), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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