F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06 APPELLO DEL G.S. CEDIAL LIDO DEI PINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SCARPONI BIAGIO FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 50 del 29.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06
APPELLO DEL G.S. CEDIAL LIDO DEI PINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SCARPONI BIAGIO FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 50 del 29.12.2005)
Il G.S. Cedial Lido dei Pini ha proposto appello avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, C.U. n. 50 del 29 dicembre 2005, relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Scarponi Biagio, con la quale veniva ridotta dal 30.11.2008 al 30.6.2006 la squalifica inflitta
al predetto calciatore. Rileva questo decidente che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il G.S. Cedial Lido ha riproposto - esclusivamente in fatto – le identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dalla Commissione Disciplinare. In conseguenza, l’appello deve essere dichiarato inammissibile inammissibile; la tassa reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S., deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal G.S. Cedial Lido Dei Pini di Anzio (Roma), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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