F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DELL’ A.S.D. AMOR SPORTIVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMOR SPORTIVA/BEATA GIULIANA DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 22.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DELL’ A.S.D. AMOR SPORTIVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMOR SPORTIVA/BEATA GIULIANA DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 22.12.2005) La società Amor Sportiva, partecipante al Campionato di 3^ Categoria Girone B del Comitato Provinciale di Varese, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 25 del 22 dicembre 2005, che aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in relazione alla gara Amor Sportiva/Beata Giuliana del 27 novembre 2005, era stato deliberato, 1) di comminare alla società ospitante: la sanzione della perdita della gara per 0-3; l’ammenda di euro 52,00 per non avere provveduto alla segnatura del campo e del montaggio delle reti; l’ammenda di euro 55,00 per prima rinuncia; la penalizzazione di un punto in classifica; 2) di inibire il dirigente accompagnatore della A.S.D. Amor Sportiva, Sig. Colmegna Lorenzo, a tutto il 23 gennaio 2006. Esaminato il reclamo, va osservato, preliminarmente, che la società Amor Sportiva ha, in questa sede, sostanzialmente riproposto gli stessi motivi di merito posti a fondamento del reclamo avanzato alla Commissione Disciplinare, limitandosi, quindi, alla richiesta di una valutazione del fatto che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio con conseguente inammissibiltà dell’appello in esame ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Amor Sportiva di Saronno (Varese), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it