F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DELLA POL. ALEXINA TENDENTE AD OTTENERE LA RIPETIZIONE DELLE GARE DISPUTATE DAL 13.11.2005 AL 23.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DELLA POL. ALEXINA TENDENTE AD OTTENERE LA RIPETIZIONE DELLE GARE DISPUTATE DAL 13.11.2005 AL 23.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2005) Con reclamo 7.1.2006 la Pol. Alexina ha proposto gravame avverso la decisione, pubblicata sul C.U. n. 25 del 23 dicembre 2005, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia aveva respinto il reclamo per la richiesta di annullamento della gara Sporting Vieste/Pol. Alexina del 13.11.2005 e dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento e/o ripetizione della successiva gara disputata il 20.11.2005. Rileva preliminarmente la C.A.F. che l’appello è inammissibile perchè tardivo per violazione del disposto di cui all’art. 32 n. 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Alexina di Lesina (Foggia), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, e dispone incamerarsi la tassa versata.
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