F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCESE/LIPARI DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.32 del 19.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06
APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCESE/LIPARI DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.32 del 19.1.2006)
Preliminarmente si deve osservare come il ricorso sia articolato unicamente sulla sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito alla società ricorrente di partecipare alla gara in oggetto. Sulla sussistenza o meno di tale causa si è già pronunziata la Commissione Disciplinare competente, esaurendo così i gradi di giudizio previsti dall’art. 55 N.O.I.F.. L’appello, pertanto, deve dichiararsi inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina), ai sensi dell’art. 55 comma 2 N.O.I.F., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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