F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DELLA POL. CALCIO SICILIA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE A SEGUITO DELL’IMPUGNATIVA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S. – Com. Uff. n.25 del 19.01.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DELLA POL. CALCIO SICILIA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE A SEGUITO DELL’IMPUGNATIVA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S. – Com. Uff. n.25 del 19.01.2006) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 19.1.2006 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia, investito dal Presidente Regionale del Settore Giovanile e Scolastico a norma dell’art. 40 punto 9 C.G.S., infliggeva alla Polisportiva Calcio Sicilia la sanzione dell’ammenda nella misura di € 500 ed a Vitale Fabio, dirigente della società, l’inibizione fino al 10.12.2010. Rilevava il Giudice che in occasione della gara Termitana-Calcio Sicilia del giorno 11.11.2005 la società aveva inserito nella propria distinta di gara certo Sig. Pasqua Giovanni, non tesserato e persona che, presente peraltro il Sig. Vitale, si era resa responsabile di ripetuti e gravi atti di violenza nei confronti dell’arbitro. Ritenuta, dunque, la responsabilità soggettiva ed oggettiva della Polisportiva infliggeva a questa ed al Sig. Vitale le sanzioni prima dette. Avverso tale decisione proponeva appello la Polisportiva Calcio Sicilia rilevando che il Giudice Sportivo di 2° Grado avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’impugnativa del Presidente del Comitato Regionale Sicilia S.G.S. dal momento che non si era avvalso di quanto previsto dall’art. 40 punto 9 (del C.G.S.) bensì di una procedura non regolamentare. Osservava infatti come il Presidente del Comitato fosse stato investito del caso dal Giudice Sportivo di 1° Grado che, dopo aver inflitto al Sig. Pasqua una certa sanzione (Com. Uff. n. 16 del 14 dicembre 2005), accertato che lo stesso non risulta(va) tesserato in nessun ruolo per la predetta Società (la Polisportiva Sicilia), disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale per i provvedimenti del caso. Chiedeva pertanto che questa Commissione d’Appello dichiarasse improcedibile senza rinvio l’impugnativa presentata dal Presidente del C.R. Sicilia. L’appello della Polisportiva Calcio Sicilia non può essere accolto. Non è seriamente contestabile, e del resto non lo fa la società appellante, che il Presidente di un Comitato Regionale possa richiamare gli atti di un procedimento di 1° grado esauritosi con un provvedimento ritenuto incongruo, illegittimo o comunque irregolare ed investire la Commissione Disciplinare o il Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo giudizio (di primo grado). Lo dispone l’art. 40 punto 9 C.G.S. che nulla prevede, invece, in ordine alle modalità attraverso le quali il Presidente del Comitato Regionale possa venire a conoscenza del provvedimento poi da lui giudicato, come già scritto, incongruo, illegittimo o comunque irregolare. Come del resto non avrebbe potuto, vuoi per l’estrema difficoltà di contemplare la molteplicità dei modi attraverso i quali taluno può venire a conoscenza di un certo fatto vuoi perché, a ben riflettere, non è di interesse alcuno disciplinare il modo attraverso il quali ciò può concretamente avvenire, fermo il fatto che il Codice di Giustizia Sportiva, nell’attribuire certi poteri al Presidente di un Comitato in relazione a taluni provvedimenti, ammette implicitamente che detto Presidente in qualche modo e da qualcuno deve esserne pur informato. Così stando le cose non si vede quale fondamento possano avere le doglianze della Polisportiva Calcio Sicilia, visto che il Presidente del Comitato Regionale ha legittimamente azionato un potere che il Codice di Giustizia Sportiva espressamente gli attribuisce e lo ha azionato venuto ovviamente a conoscenza di quel provvedimento ritenuto incongruo, illegittimo o comunque irregolare che è l’unico presupposto cui l’art. 40 punto 9 C.G.S. subordina la possibilità di investire la Commissione Disciplinare o il Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo giudizio. L’appello va, dunque, respinto, senza che occorra soffermare l’attenzione sul fatto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia è venuto a conoscenza del provvedimento del Giudice Sportivo di 1 Grado, nel caso in esame, nel modo più lineare, corretto e trasparente possibile, visto che è stato lo stesso Giudice Sportivo di 1° Grado al informarlo della situazione con tanto di “Comunicazione” formale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale! Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Calcio Sicilia di Palermo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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