F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 APPELLO DEL S.S.C. VISCIANO FIESTA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA AVELLANA/VISCIANO FIESTA DEL 29.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 60 del 19.01.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 APPELLO DEL S.S.C. VISCIANO FIESTA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA AVELLANA/VISCIANO FIESTA DEL 29.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 60 del 19.01.2006) Con reclamo del 3 gennaio 2006, la S.S.C. Visciano Fiesta – iscritta al Campionato di 3° Categoria della Provincia di Avellino nel Girone “A” – premesso che la U.S Avellana, alla gara del 29 dicembre 2005 svoltasi contro la ricorrente, aveva fatto partecipare alcuni calciatori, nominativamente indicati, sprovvisti di titolo – invocava l’applicazione dell’art. 12, comma 5 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente vittoria della gara con il punteggio di 0-3. La Commissione Disciplinare, adìta, ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto “redatto in forma assolutamente generica e privo di doglianze circostanziate”. Avverso questa decisione la società ricorrente propone appello alla C.A.F in quanto adottata dalla Commissione Disciplinare senza verificare la fondatezza della dedotta irregolarità. In particolare, lamenta la S.S.C. Visciano Fiesta che la Commissione Disciplinare non aveva verificato se effettivamente i calciatori indicati nel reclamo fossero effettivamente sprovvisti del titolo per partecipare alla gara come atleti della U.S. Avellana, per essere in precedenza squalificati, ovvero per essere tesserati ad altra società. Conclude la ricorrente invocando l’annullamento della decisione impugnata, con conseguente inflizione – nei confronti della U.S.Avellana - della punizione sportiva della perdita della gara. Osserva questa Commissione di Appello Federale che la Commissione Disciplinare non ha proceduto alle verifiche in suo potere in ordine alla regolarità delle posizioni dei calciatori nominativamente indicati nel reclamo, considerando come assolutamente generica la censura formulata dalla società ricorrente, e, quindi giudicando inammissibile il ricorso. Tale statuizione non può essere qui condivisa dal momento che, facendosi riferimento nel ricorso all’assenza di titolo da parte dei calciatori dell’Avellana, nei termini espressamente indicati dall’art. 12, n.5 lett. a), C.G.S., sarebbe stato agevole per la Commissione Disciplinare procedere alla verifica della contestazione espressa dalla ricorrente, attraverso l’accertamento di una delle due possibili irregolarità indicate dalla citata disposizione del Codice di Giustizia Sportiva: o la perdurante squalifica dei calciatori, ovvero l’insussistenza del loro tesseramento con l’U.S. Avellana. Premesso quanto sopra, questa C.A.F., letto l’art. 33, n. 5 C.G.S., annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l’esame del merito. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Visciano Fiesta di Nola (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l’esame di merito del reclamo proposto dalla S.S.C. Visciano Fiesta in ordine alla gara sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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