F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 APPELLO DEL G.S. BAYERN CASERTA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA BAYERN CASERTA/S.C.N. GRAVINA DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 60 del 19.01.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 APPELLO DEL G.S. BAYERN CASERTA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA BAYERN CASERTA/S.C.N. GRAVINA DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 60 del 19.01.2006) Il G.S. Bayern Caserta, iscritta al Campionato Regionale di Attività Mista Maschile della Campania, proponeva, in data 2 gennaio 2006, reclamo alla Commissione Disciplinare avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 52 del 20 dicembre 2005, con cui, l’organo decidente rilevava che “al 28° del s.t.” della gara Bayern Caserta/Scuola Calcio Nino Gravina, disputata il 17 dicembre 2005, “entrava indebitamente sul terreno di gioco il Sig. Napolitano Gianfranco della società Bayern Caserta … e colpiva con uno schiaffo l’arbitro, insultandolo”, nonché, che “a fine gara” lo stesso aggressore “ingiuriava e minacciava l’arbitro”. Il Giudice Sportivo, peraltro, precisava che il Sig. Napolitano, benché non fosse presente “in distinta di gara”, veniva riconosciuto dall’arbitro, Sig. Marrone da Ercolano, perché era stato presente nella distinta di una gara precedente – “disputata il 29.10.2005” – arbitrata dallo stesso. Pertanto, l’organo decidente deliberava “di sanzionare il Sig. Napoletano Gianfranco della società Bayern Caserta con la squalifica fino al 16.12.2010 con proposta di radiazione al Presidente Federale”. Il Giudice Sportivo, preso atto, altresì, che “a fine gara” i tesserati della Bayern Caserta “causavano la rottura dello specchietto retrovisore e dell’antenna radio” del direttore di gara, condannava, altresì, la società campana al pagamento dell’ammenda di € 300,00 con squalifica del campo di gioco per una gara effettiva, “con obbligo di disputa a porte chiuse”, nonché, a risarcire tutti i danni subiti dall’Arbitro, nella misura che sarà stabilita dal Comitato Regionale Campania. Il G.S. Bayern Caserta, con reclamo del 2 gennaio 2006, proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare avverso la succitata decisione, per sentire “dichiarare infondato il provvedimento del Giudice Sportivo, per violazione e/o falsa applicazione del R.E., e, per illogicità, contraddittorietà, infondatezza, e non corrispondenza al vero del rapporto arbitrale”. La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006, dopo aver esaminato “gli atti ufficiali, letto il reclamo”, ne rilevava l’inammissibilità perché “spedito il 2.1.2006, con raccomandata n. 12530522486-3, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 5, C.G.S. (entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo)” e, pertanto, deliberava “di dichiarare inammissibile il reclamo” disponendo “addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società”. Il G.S.Bayern Caserta proponeva, in data 26 gennaio 2006, appello alla Commissione d’Appello Federale avverso la succitata decisione, deducendo a fondamento della propria domanda, preliminarmente, che “se da un lato il C.U. n. 52 portante il deliberato del Giudice Sportivo oggetto di gravame è del 20.12.2005, lo stesso veniva comunicato e, pertanto, portato a conoscenza dei tesserati solo in data 22.12.2005 quando veniva distribuito in formato cartaceo”. La società appellante aggiungeva, altresì, che “alla pagina 1065 del C.U. n. 52 del 20.12.2005 testualmente si riporta che <>”. Alla stregua di queste premesse, il Bayern Caserta affermava che “solamente in data 22 dicembre 2005 poteva venire a conoscenza del C.U.” deducendo a fondamento di questo assunto che le società sportive non sarebbero “obbligate alla consultazione del sito internet e che le stesse, invero, sono esclusivamente tenute a recarsi ogni giovedì della settimana (giorno di diffusione del C.U. su cartaceo) per essere messi a conoscenza dei comunicati stessi”. Pertanto, la società appellante concludeva sostenendo che il reclamo alla Commissione Disciplinare Regionale sarebbe stato ammissibile perché tempestivo. La società appellante, inoltre assumeva, nel merito, che “il Giudice Sportivo avrebbe dovuto applicare una sanzione inibitoria corrispondente ai fatti contestati, decisamente inferiore a quella invero comminata e proporzionata alla gravità del fatto”. In particolare, l’odierna appellante sollevava dubbi circa “la corrispondenza al vero di quanto artatamente asserito nel referto” dell’arbitro Sig. Marrone da Ercolano in quanto, secondo la deducente, il Sig. Napolitano, individuato come responsabile di quanto accaduto a fine della gara Bayern Caserta/Scuola Calcio Nino Gravina del 17 dicembre 2005, si sarebbe, in quel momento, trovato altrove “in quanto impedito fisicamente”. La società ricorrente, altresì, sosteneva “che anche alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro nell’allegato al referto di gara” emergerebbe “ictu oculi l’incertezza sull’accaduto e sulla reale identità della persona che presuntivamente avrebbe colpito con uno schiaffo il medesimo, atteso che nel mentre si dichiara che la persona in contestazione non era presente in distinta, dall’altro si afferma di averlo <> per il solo fatto che lo stesso sarebbe stato presente in altra distinta di gara disputatasi il 29.10.05”. Il G.S. Bayern Caserta nell’impugnare le sanzioni disciplinari della squalifica del campo per una gara effettiva e del pagamento dell’ammenda di € 300,00 oltre il risarcimento per i danni causati alla vettura dell’Arbitro da quantificarsi, ha sostenuto “la totale estraneità della società” in relazione a detti fatti, “atteso che l’automobile del direttore di gara, come del resto confermato nel referto arbitrale, non veniva lasciata in custodia alla Società ospitante, ma parcheggiata nel piazzale antistante la struttura comunale di Casolla – Caserta senza affidamento della stessa con le chiavi al dirigente addetto inserito nella distinta”. Alla stregua di queste premesse, la società Bayern Caserta, concludeva “affinché la spett.le Commissione d’Appello Federale in accoglimento del presente gravame avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Regionale voglia riformare il provvedimento del Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Regionale del 20.12.2005 con riferimento alla gara 12a di andata del Campionato Italiano Regionale di Attività Mista maschile G.S. Bayern Caserta – Scuola Calcio Nino Gravina, disputatasi in data 17.12.2005 ed in riforma dello stesso, così provvedere: a) dichiarare infondato il provvedimento del Giudice Sportivo, per violazione e/o falsa applicazione del R.E., e, per illogicità, contraddittorietà, infondatezza, e non corrispondenza al vero del rapporto arbitrale”. Il gravame è infondato. Il reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, dal G.S. Bayern Caserta avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 52 del 20 dicembre 2005, con cui è stata comminata la squalifica del tesserato Gianfranco Napolitano sino al 16 dicembre 2010, nonché, la squalifica del campo di gioco della società appellante per una gara effettiva, col pagamento a carico di quest’ultima dell’ammenda di € 300,00 oltre il risarcimento, da quantificarsi, dei danni subiti dall’arbitro in occasione della gara Bayern Caserta/Scuola Calcio Nino Gravina del 17 dicembre 2005, è stato inviato a mezzo raccomandata n. 12530522486-3, in data 2 gennaio 2006. L’art. 42, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva statuisce che “i ricorsi di 2° grado alla Commissione Disciplinare od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. Alla stregua di queste premesse, essendo stata “resa nota la decisione che” la società Bayern Caserta intendeva impugnare in data 20 dicembre 2005, il termine massimo per proporre ricorso alla Commissione Disciplinare avverso lo stesso era il 30 dicembre 2005. Pertanto, il reclamo inviato dalla società Bayern Caserta, a mezzo raccomandata n. 12530522486-3, il 2 gennaio 2006, è inammissibile perché tardivo. Peraltro, a nulla rileva l’assunto della società appellante secondo cui “le società non sono obbligate alla consultazione del sito internet e che le stesse, invero, sono esclusivamente tenute a recarsi ogni giovedì della settimana (giorno di diffusione del C.U. su cartaceo) per essere messi a conoscenza dei comunicati stessi”, in quanto, il Codice di Giustizia Sportiva indica quale termine iniziale dal quale decorrono i dieci giorni per la proposizione del reclamo alla Commissione Disciplinare, non il momento della “conoscenza” da parte della società interessata del provvedimento del Giudice Sportivo che si intende impugnare, bensì quello della “pubblicazione” dello stesso (cfr. C.G.S. art. 42, comma 5). In ogni caso, non è possibile trascurare la considerazione che già nel Comunicato Ufficiale n. 47 del 2 dicembre 2005, il Comitato Regionale Campania rendeva noto che “in ragione del turno infrasettimanale delle gare dei Campionati organizzati nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., in programma mercoledì 21 dicembre p.v., i provvedimenti disciplinari relativi alle gare del 17-18-19 dicembre p.v. saranno pubblicati martedì 20 dicembre p.v., su apposito Comunicato Ufficiale” e che “il Comunicato Ufficiale del 20 dicembre p.v. sarà consultabile, dalle ore 20 in poi, esclusivamente sul Sito Internet di questo C.R., per la parte integrale, relativa ai provvedimenti disciplinari ed alle delibere degli Organi di Giustizia Sportiva”. Peraltro, nel Comunicato Ufficiale in esame, era, altresì, previsto che “eventuali richieste di <> dovranno pervenire, a mezzo fax, al Giudice Sportivo del C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C., entro le ore 11 di mercoledì 21 dicembre p.v.” a conferma che la data di pubblicazione del C.U. n. 52 sarebbe stata il 20 dicembre 2005 e non il 22 dicembre 2005. Il reclamo proposto dalla società ricorrente alla Commissione Disciplinare è, quindi, inammissibile perché tardivo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal G.S. Bayern Caserta di Caserta e dispone incamerarsi la tassa versata.
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