F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 APPELLO DELLA POL. MIRTO CROSIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRTO CROSIA/CRUCOLESE DEL 15.01.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 31.01.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 APPELLO DELLA POL. MIRTO CROSIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRTO CROSIA/CRUCOLESE DEL 15.01.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 31.01.2006) L’U.S. Crucolese, iscritta al Campionato di 1^ Categoria Girone “A” del Comitato Regionale Calabria, proponeva, in data 17 gennaio 2006, reclamo alla Commissione Disciplinare “per posizione irregolare del calciatore Berardi Fabiano nato il 5.8.1990” nella gara Pol. Mirto Crosia/U.S. Crucolese disputata il 15 gennaio 2006, deducendo, a fondamento della propria domanda che “il suddetto calciatore Berardi Fabiano … ha effettivamente preso parte alla gara senza averne titolo, in quanto non autorizzato ai sensi dell’art. 34/3 N.O.I.F.”. La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 86 del 30 gennaio 2006 “letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla gara Mirto Crosia/Crucolese del 15.1.2006 ha preso parte, nelle file della società Pol. Mirto Crosia, il calciatore Berardi Fabiano (nato il 05.08.1990); che quanto sostenuto dalla reclamante risponde al vero, non avendo il calciatore in questione titolo a prendere parte alla gara suddetta, poiché alla data della disputa della stessa non risultava essere stato autorizzato alla partecipazione ad attività agonistica ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.; che pertanto il reclamo in esame risulta essere fondato” irrogava “alla società Pol. Mirto Crosia la punizione sportiva della perdita della gara Mirto Crosia/Crucolese con il punteggio di 0-3, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante”. La Polisportiva Mirto Crosia, proponeva ricorso alla Commissione d’Appello Federale in data 6 febbraio 2006, avverso la suddetta decisione assumendo, a fondamento della propria domanda, che “la partita del 15.1.2006 a cui fa riferimento la pronuncia per cui si procede è stata interamente dominata dal Mirto che, al momento della sostituzione del giocatore De Simone (titolare) con il giocatore Berardi al 41’ st, vinceva per 4-0 sulla Crucolese” per cui si dovrebbe “ritenere l’assoluta buona fede da parte della società Mirto, il cui unico scopo era dare ad un giovane la possibilità di scendere in campo per renderlo partecipe, anche se solo per pochi minuti ed a risultato acquisito”. Il gravame è infondato e va respinto. La Polisportiva Mirto Crosia ha, per sua stessa ammissione, riconosciuto di aver inviato alla F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Calabria, a mezzo raccomandata A.R., in data 16 dicembre 2005, “la richiesta di tesseramento del giocatore Berardi Fabiano”, allegando “certificato di idoneità specifica all’attività agonistica rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Rossano”, nonché, “relazione del medico attestante la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore per partecipare alle attività agonistiche organizzate dalla Lega” in adempimento di quanto previsto dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F., per ottenere l’autorizzazione dal Comitato Regionale all’utilizzazione del giovane, in gare agonistiche organizzate dalla Lega. Il Comitato Regionale Calabria, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 84 del 25 gennaio 2006, ha, peraltro, autorizzato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. il calciatore Fabiano Berardi a partecipare a gare agonistiche organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti dal 25 gennaio 2006 - data di rilascio dell’autorizzazione. La società appellante, avendo utilizzato il calciatore Berardi nella gara del 15 gennaio 2006, ha violato l’art. 34, comma 3, N.O.I.F. e, pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata nel C.U. n. 86 del 30 gennaio 2006, va confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Mirto Crosia di Crosia (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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