F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 APPELLO A.P. G. PAGANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P. G. PAGANO/A.C.D. SAN PIETRO DEL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 28 del 19.1.2006

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 APPELLO A.P. G. PAGANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P. G. PAGANO/A.C.D. SAN PIETRO DEL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 28 del 19.1.2006 Con atto del 23.1.2006, la Associazione Polisportiva “G. Pagano” proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con cui era stata inflitta alla predetta Associazione la perdita della gara A.P. G.Pagano/A.C.D. San Pietro in Lama del 20.11.2005 per posizione irregolare del proprio tesserato Rillo Daniele. La reclamante adduce, come risulta in effetti dagli atti, che la squalifica comminata al Rillo per quarta ammonizione, come da C.U. n. 19 del 10 novembre 2005, è frutto di errore materiale, atteso che nella specie la quarta ammonizione non era stata inflitta al predetto. Mentre è agevole rendersi conto dell’effettiva valenza in fatto dell’assunto della reclamante, devesi esaminare la questione afferente al se una sanzione di squalifica contenuta in un Comunicato Ufficiale possa essere considerata tamquam non esset ex post, in ragione di un pregresso errore materiale. Trattasi di argomento complesso, per la valutazione del quale deve farsi necessariamente ricorso ai principi generali in materia di pubblicità notizia, di affidamento dei terzi e di obiettività di situazioni. E’ evidente che la Società antagonista dell’odierna reclamante non aveva altra fonte di cognizione se non quanto riportato nel comunicato, non essendo richiesta la conoscenza delle vicende pregresse dei giocatori avversari; d’altro canto, unica fonte ufficiale delle sanzioni comminate non può che essere il Comunicato Ufficiale. Posto che anche la odierna reclamante doveva aver preso visione del comunicato, essa, avrebbe dovuto far rettificare quella sanzione, onde elidere la valenza della comminata squalifica; tanto non è stato fatto e poco rileva che i tempi di diffusione dl comunicato sono spesso lenti, atteso che solo strumento idoneo a rendere noti i provvedimenti ufficiali rimane appunto il C.U.. Del resto, esistono anche altri più tempestivi mezzi per conoscerne il contenuto, magari officiosamente, ma comunque utilmente al fine di provocare i provvedimenti correttivi del caso. Può apparire in qualche misura formalistico, in ragione delle oggettività dei fatti, dare prevalenza alla ufficialità rispetto alla sostanza delle cose, ma non può neppure non tenersi conto della valenza erga omnes dei documenti ufficiali, la cui efficacia immediata non può farsi venir meno in ragione di casi apprezzabili, ma non idonei a scalfire il principio generale (e necessario) che connota la ratio che dà esclusiva valenza alla istituzionale forma di pubblicità adottata. Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.P. G.Pagano di Alliste (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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