F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 27/02/06 APPELLO DELL’A.S.D. TRE MARTIRI 1949 AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.03.2006 INFLITTA AL CALCIATORE MAGNANI CRISTIAN DELLA POL. AURORA SEGUITO GARA TRE MARTIRI/POL. AURORA DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 27 del 25.01.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 27/02/06 APPELLO DELL’A.S.D. TRE MARTIRI 1949 AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.03.2006 INFLITTA AL CALCIATORE MAGNANI CRISTIAN DELLA POL. AURORA SEGUITO GARA TRE MARTIRI/POL. AURORA DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 27 del 25.01.2006) L’ A.S.D. Tre Martiri 1949 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.27 dell'1 febbraio 2006 relativa all’annullamento della squalifica inflitta fino al 19.3.2006 al calciatore Magnani Cristian della Polisportiva Aurora a seguito della disputa della gara Tre Martiri/Pol.Aurora del 17.12.2006. Osserva la C.A.F. che il proposto appello non è ammissibile per due ordini di motivi: per tardività ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S. che prescrive che il reclamo deve essere inviato entro il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale appellato, termine che nella fattispecie in esame è ampiamente superato; per mancanza di legittimazione della reclamante ex art. 29 comma 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, e 29 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Tre Martiri 1949 di Forlì e dispone incamerarsi la tassa versata.
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