F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 19/01/06 APPELLO DELL’ A.S.D. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D’ANTO’ DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 5.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 19/01/06
APPELLO DELL’ A.S.D. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D’ANTO’ DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 5.1.2006)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, squalificava per quattro gare effettive il calciatore D'Antò Domenico, tesserato per l'A.S.D. Bojano, per aver, a gioco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un avversario nonché per avergli rivolto frasi minacciose. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 14 comma 2bis lettera b) C.G.S. (Com. Uff. n. 78 del 28 dicembre 2005) La competente Commissione Disciplinare, successivamente adita, rigettava, con pregevole ed esaustiva motivazione, il reclamo proposto dall'A.S.D. Bojano, confermando, quindi la decisione assunta in I° grado. Avverso tale provvedimento propone rituale appello l'A.S.D. Bojano. Il ricorso presentato dall'A.S.D. Bojano avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore D'Antò Domenico, va dichiarato inammissibile. Trattasi di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; infatti, la reclamante ripropone soltanto affermazioni in fatto volte a conferire una diversa valutazione a quanto avvenuto, senza specificare o invocare in alcun modo la violazione di norme sostanziali o processuali, e viola pertanto, il disposto dell'art. 33 comma 1 C.G.S, che non consente a questa Commissione una nuova valutazione del fatto, limitando alle sole ipotesi ivi previste la facoltà di intervento dell'Organo adito. La ritenuta innammissibilità del ricorso comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso), ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S. e dispone incamerarsi la tassa versata.
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