F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06 APPELLO DELL’A.S. COSENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COSENZA/VIRIBUS UNITIS DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06 APPELLO DELL’A.S. COSENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COSENZA/VIRIBUS UNITIS DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2005) La Viribus Unitis deduceva, nelle forme ritualmente previste, l’irregolare partecipazione alla gara di cui in epigrafe, disputata l’11.9.2005, del calciatore Sanso Giuseppe, in forza al Cosenza Calcio, in quanto ancora destinatario di provvedimento di squalifica inflitto in data 5.5.2005 dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione a gara del Torneo Berretti della precedente stagione sportiva, ed invocava l’applicazione della sanzione di cui all’art. 12, comma 5, lett. a) C.G.S.. Il Giudice Sportivo adito, rilevato che effettivamente il calciatore Sanso nella stagione precedente a quella in corso aveva preso parte alla gara di campionato Berretti Catanzaro-Cosenza riportando la sanzione della squalifica per una gara effettiva, richiamava, però, espressamente il parere interpretativo sugli artt. 14 e 17 C.G.S. reso dalla Corte Federale (Com.Uff. n. 12/Cf del 12.10.2004) ed aderendo al principio sancito dalla stessa Corte respingeva il reclamo della Viribus Unitis, convalidando il risultato del campo, ovvero 2-1 a favore del Cosenza. Rilevava, in particolare, l’omogeneità tra la gara del campionato Berretti rispetto al campionato nazionale juniores a cui il Cosenza partecipa nella stagione in corso in luogo del primo, atteso che entrambe le competizioni giovanili sono organizzate a livello nazionale con le medesime caratteristiche. Avverso detta decisione si gravava la Viribus Unitis dinanzi alla competente Commissione Disciplinare, la quale, preliminarmente appurata la ritualità del reclamo, con la decisione impugnata dalla società cosentina riformava in toto la decisione del Giudice Sportivo, non riconoscendo la sopradescritta situazione di omogeneità tra campionato nazionale juniores e campionato nazionale D. Berretti e così disponeva conclusivamente, in danno del Cosenza, la perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con il reclamo in trattazione, la società calabrese è tornata ad insistere sul principio della separatezza delle competizioni ai fini dell’esecuzione delle sanzioni, così come interpretato dalla Corte federale, la quale da ultimo, con la pronunzia citata, ha aggiunto, quale fondamentale criterio ermeneutico, anche il principio dell’omogeneità, in modo da consentire il raggiungimento di un giusto equilibrio tra l’esigenza di afflittività della sanzione nell’arco di un lasso di tempo ragionevole ed il principio inderogabile della sua espiazione nell’ambito della medesima competizione ove la condotta illecita è stata posta in essere. A fronte di un’indicazione così chiara non vi sarebbe motivo alcuno, sostiene la società ricorrente, per non ritenere, nel caso in esame, quali omogenee le gare del campionato D. Berretti (nel corso del quale la sanzione era maturata nella scorsa stagione) e quelle del Campionato nazionale juniores, a cui partecipa l’A.S. Cosenza nella presente stagione. Tra l’altro il calciatore Sanso, essendo nato nel 1987, può partecipare a pieno titolo al detto campionato juniores. La sanzione inoltre, conclude la ricorrente, potrebbe essere stata già espiata nella precedente stagione, tenendo conto che il citato calciatore non ha partecipato all’ultima gara di campionato nazionale dilettanti, disputato dalla prima squadra della stessa società, ed a cui peraltro ha già preso parte diverse volte. Il reclamo non può essere accolto. In relazione, anzitutto, al secondo profilo dedotto, e da ultimo enunciato, giova ricordare che la fattispecie in questione riguarda l’espiazione nella stagione successiva, nel rispetto del principio dell’omogeneità (che costituisce, in effetti, l’elemento chiave anche secondo la Corte Federale), di un residuo di sanzione maturato al termine di una stagione sportiva. Orbene, come già evidenziato di recente da questa Commissione d’Appello Federale (cfr. Com.Uff. n. 23/C del 13.12.2004, caso Città di Meda) l’espressione “gare omogenee” non si attaglia a gare disputate nell’ambito del Torneo Berretti e nel campionato nazionale juniores, e questo tenendo conto delle caratteristiche dei due tornei, e soprattutto dei criteri e requisiti di partecipazione dei giocatori. Ne consegue che la squalifica del calciatore Sanso andava in effetti scontata nella prima gara di campionato di Serie D per la stagione in corso. La decisione impugnata merita dunque conferma. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Cosenza Calcio S.P.A. di Cosenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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