F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06 APPELLO DELL’A.C. VOGHERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.3.2006 INFLITTA AL CALCIATORE CARDINI ANDREI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 13.1.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06 APPELLO DELL’A.C. VOGHERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.3.2006 INFLITTA AL CALCIATORE CARDINI ANDREI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 13.1.2006) I fatti che danno origine al presente procedimento si riassumono in queste circostanze: nel corso della gara svoltasi tra Varese e Voghera in data 23 dicembre 2005 il calciatore del Voghera Andrea Cardini contestava una decisione dell’arbitro sfavorevole alla propria squadra e si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso, spingendolo e apostrofandolo con frasi ingiuriose, ed altresì si portava a meno di dieci centimetri dalla testa del medesimo e appoggiava la propria senza causare, tuttavia, lesioni o dolore di alcun tipo. A seguito di ciò il calciatore veniva espulso. Il giudice di primo grado determinava la sanzione della squalifica sino 15 marzo 2006 sulla base dell’art. 14 comma 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva. Tale decisione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale. In sede di discussione avanti a questa Commissione si presentava il Signor Cardini, il quale si scusava e ribadiva che al momento del fatto era molto nervoso ed agitato in quanto rientrava in squadra dopo un lungo periodo di inattività dovuto ad un serio infortunio. Ribadiva il calciatore di non avere causato alcunché di lesivo o doloroso al direttore di gara e di aver soltanto appoggiato la propria fronte a quella dell’arbitro medesimo. Si ritiene di poter accogliere l’appello riducendo la sanzione della squalifica sino al 25 febbraio 2006, in considerazione del contenuto del referto arbitrale, ove si esclude il verificarsi di lesioni dovendosi interpretare la condotta del calciatore come rientrante in un complessivo alveo di natura più ingiuriosa che materialmente violenta. Si dispone la restituzione della tassa alla società Voghera. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.C. Voghera di Voghera (Pavia), riduce al 25.02.2006 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Cardini Andrea. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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