F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06 APPELLO DEL CALCIATORE DI CANIO PAOLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E L’AMMENDA DI € 10.000,00 SEGUITO GARA LAZIO / JUVENTUS DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 220 del 23.01.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 13/02/06
APPELLO DEL CALCIATORE DI CANIO PAOLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E L’AMMENDA DI € 10.000,00 SEGUITO GARA LAZIO / JUVENTUS DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 220 del 23.01.2005)
Con provvedimento del Giudice Sportivo in data 19 dicembre 2005, è stata inflitta al calciatore Di Canio Paolo la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 10.000,00 (nonché alla società di appartenenza, S.S. Lazio, l’ammenda, parimenti, di € 10.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva), avendo egli, durante la gara intestata e subito dopo la sua sostituzione, mentre si trovava nei pressi della panchina, preso a salutare i propri tifosi prima con entrambe le braccia tese ed alzate, e poi, in rapida successione, abbassato il braccio sinistro, lasciando alzato e teso quello destro per qualche secondo, insieme alla mano (gesto ritenuto integrante una violazione di norme regolamentari in quanto lesivo del dovere di correttezza imposto dall’art. 1 C.G.S., non essendo consentito ai tesserati sfruttare lo svolgimento delle gare per evocare un qualsiasi tipo di ideologia e/o appartenenza politica con gesti plateali, nonché in quanto evocativo, in termini di identificazione in esso da parte dell’autore, del regime fascista, caratterizzato da violenza verso gli oppositori e discriminazione razziale, manifestazione dunque illecita ai sensi dell’art. 10, comma 4, C.G.S.). La piena intenzionalità dell’atto – compiuto per di più in pendenza di accertamento disciplinare per identica condotta tenuta in occasione della gara di campionato immediatamente precedente – ha caratterizzato, sempre secondo l’avviso del Giudice di prime cure, in termini di specifica gravità l’oggettiva violazione delle sopra richiamate norme del Codice di disciplina sportiva. Con la decisione impugnata è stato dichiarato infondato il reclamo proposto dal calciatore Di Canio, imponendosi – in parte qua – la conferma del provvedimento decisorio del Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare ha preliminarmente osservato che non sussistono i presupposti per la rimessione degli atti alla Corte Federale ai sensi dell’art. 22 C.G.S., atteso che le questioni evidenziate dalla difesa del calciatore, in relazione alle implicazioni di ordine costituzionale connesse alle limitazioni del previo contraddittorio e della piena impugnabilità dei provvedimenti disciplinari comportanti la squalifica ad una sola giornata di gara, pur rivestendo un’innegabile importanza nell’ambito dell’ordinamento della Giustizia Sportiva, non implicano l’interpretazione di norme statutarie o regolamentari né la valutazione della legittimità di norme federali rispetto allo Statuto, presentando piuttosto un rilievo che spetta semmai al normatore sportivo voler valutare ed eventualmente disciplinare in maniera diversa. Nel merito, la Commissione (giudicante, nella fattispecie, in secondo grado, a differenza dell’altro analogo procedimento riguardante il menzionato calciatore per la partita precedente, instaurato su deferimento del Procuratore Federale) ha ritenuto che la condotta dell’atleta – al di là ed a prescindere dalle motivazioni di ordine ideale o di “appartenenza” che possano aver ispirato il gesto da lui posto in essere – presenti oggettivamente i connotati dell’illecito disciplinare ascrittogli, nei termini evidenziati dal Giudice Sportivo. Fermo restando, infatti, che non può seriamente dubitarsi che il gesto compiuto dal Di Canio sia effettivamente qualificabile quale “saluto romano” (pena, del resto, il venir meno del citato senso di “appartenenza” rivendicato dal calciatore), la Commissione ha ribadito il principio per cui ai tesserati non è consentito, in occasione di una manifestazione agonistica, tenere comportamenti ovvero comunque esprimere, con platealità immediatamente percepibile dagli astanti, atteggiamenti che evochino una ideologia o una appartenenza politica – qualunque essa sia – e che siano dunque potenzialmente idonei a provocare reazioni violente ed incontrollate. Parzialmente fondato, per contro, è stato giudicato il reclamo proposto dalla S.S. Lazio, con conseguente riduzione dell’ammenda a € 2.000,00. Con il reclamo in trattazione, il calciatore, premettendo di essersi avvalso della facoltà concessagli dall’art. 22, comma 3, C.G.S. e quindi di aver rimesso direttamente alla Corte Federale le questioni di compatibilità costituzionale (in ordine alla tutela del contraddittorio e del diritto di difesa), chiede che il giudizio venga sospeso in attesa del pronunciamento della Corte e comunque contesta nel merito la decisione impugnata per carenza sul piano motivazionale, intima contraddittorietà e, non da ultimo, per il recepimento di una ambigua e non del tutto corretta ricostruzione dell’accaduto. La difesa del calciatore ha prodotto anche brevi note in occasione dell’udienza. La Commissione d’Appello Federale prende atto, in primis, dell’avvenuta sottoposizione alla Corte Federale, per diretta iniziativa del tesserato, delle questioni di incompatibilità delle disposizioni applicate nel presente procedimento con le norme costituzionali, statali e statutarie (federali). All’uopo ritiene, peraltro, che non sussistano gli estremi per disporre la sospensione del presente procedimento; questo, da un lato, condividendo le motivazioni che hanno portato la Commissione Disciplinare a denegare il richiesto invio della questione all’attenzione della Corte Federale, dall’altro, dovendosi tenere in debita considerazione che questa Commissione è chiamata, per il resto, ad esprimersi, nel caso di specie, operando in terzo grado di giudizio. Orbene, sotto questo profilo, riducendosi le restanti contestazioni a valutazioni che implicano l’accertamento dei fatti, non potendosi rimettere in discussione quanto già delibato nei due precedenti gradi di giudizio, è preclusa a questa Commissione ogni ulteriore considerazione sul punto. Ne consegue che, rigettata l’istanza di sospensione, il reclamo proposto dal calciatore Paolo Di Canio deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., con conseguente incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. rigetta l’istanza di sospensione e dichiara inammissibile nel resto l’appello come innanzi proposto dal calciatore Di Canio Paolo, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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