F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06 APPELLO DELL’A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ADAMO GORI E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART.2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 337 del 13.1.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06 APPELLO DELL’A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ADAMO GORI E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART.2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 337 del 13.1.2006) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 337 del 13 gennaio 2006 la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, chiamata a pronunziarsi nei confronti di Adamo Gori, dirigente della A.S. Cesena Calcio a Cinque di questa società, a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazioni traenti origine dall’impiego del calciatore Goradz Drobnic, calciatore non avente titolo perché non tesserato, infliggeva al Gori l’inibizione per la durata di mesi sei ed alla società l’ammenda nella misura di € 2.000,00. Muovendo dalla premessa che il Goradz era privo di tesseramento, come attestato dalla nota in data 31.3.2005 dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., spiegava la Commissione, nel prendere in esame le giustificazioni addotte dalla società (avere inoltrato via fax all’Ufficio Tesseramento, un certo giorno, la documentazione relativa alla richiesta di tesseramento del Goradz ed aver fatto consegnare lo stesso giorno dal proprio Dirigente Giancarlo Para la stessa documentazione in originale alle Guardie giurate della portineria degli uffici di Roma della F.I.G.C.; documentazione andata smarrita, certamente ed ovviamente non per causa imputabile al Gori o alla società); osservava la Commissione, si stava scrivendo, che ai sensi dell’art. 39, commi 2 e 3 N.O.I.F., il tesseramento dei calciatori decorre dalla data di deposito delle richieste o di spedizione della documentazione prescritta a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Detta disposizione – proseguiva la Commissione - salvaguarda l’interesse della Società richiedente il tesseramento (che, difatti, fa data dalla spedizione della raccomandata, … e non dal ricevimento della stessa da parte del competente ufficio) ed individua un onere ben preciso a carico dell’istante che, …, seppur apparentemente da assolversi con il compimento di una specifica attività, non ha né carattere di tassatività né esclude il ricorso ad altri mezzi equipollenti …, fatta salva, però, la prova oggettiva della trasmissione che, naturalmente, deve rimanere nella disponibilità dell’interessata (la sottolineatura è di questa Commissione). Poiché la documentazione non era comunque giunta all’Ufficio Tesseramento e la società, invece di attenersi a quanto prescritto dalle norme federali, aveva seguito una prassi che l’aveva posta nelle condizioni di non essere in grado di provare l’avvenuto deposito della documentazione, con questo accettando i conseguenti, ovvi rischi, considerava il tesseramento del calciatore come non avvenuto ed infliggeva alla società, che a prescindere dalla buona o mala fede, aveva comunque posto in essere una condotta non regolamentare, ed al Gori, che non si era accertato della regolarità del calciatore prima di inserirlo nella lista di gara, le sanzioni prima dette. Avverso detta decisione proponeva appello la società che rilevava come a norma dell’art. 39 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. rientrasse nelle sue facoltà di adempiere all’onere previsto per il tesseramento dei calciatori in qualunque modo utile ed opportuno e come dovesse essere consentito alla stessa società dare dimostrazione del deposito della richiesta di tesseramento in qualsiasi modo ritenuto idoneo. Rilevato, poi, che al Gori non avrebbe dovuto rimproverarsi alcunché in termini di violazione del principio di lealtà, correttezza e probità non avendo avuto parte all’iter seguito per il tesseramento del Goradz, eccepiva la manifesta incongruità ed eccessiva gravosità delle sanzioni, delle quali chiedeva, in subordine, la riduzione. Sollecitava in tesi, invece, l’annullamento completo delle sanzioni inflitte. L’appello della A.S. Cesena Calcio a Cinque, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Non può esserlo per le ragioni esattamente esposte dalla Commissione Disciplinare che questa Commissione fa integralmente proprie. E’ fuor di discussione, sulla base di quanto espressamente prescritto dal punto 2 dell’art. 39 delle N.O.I.F., che la richiesta di tesseramento debba essere inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Alla luce delle specifiche modalità tassativamente indicate nel punto appena detto non è seriamente contestabile come il deposito presso gli stessi enti previsto dal successivo punto 3 debba avvenire in modo che risulti con certezza vuoi il deposito stesso che la data in cui avviene, all’evidente scopo di potersi stabilire con sicurezza, in ogni momento e ad ogni effetto, la decorrenza del trasferimento. Alla luce di questa inoppugnabile premessa non può seriamente disconoscersi che la soc. Cesena ben avrebbe potuto depositare la richiesta di tesseramento del Goradz presso gli uffici della Federazione di Roma, invece che inoltrarla a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, a condizione, tuttavia, di poter offrire prova certa sia del deposito che della data dello stesso. Nulla quaestio nel caso in cui la documentazione pervenga all’ufficio competente ed il tesseramento avesse preso corpo; nel caso contrario non vi è dubbio, invece, che incombe sulla società l’onere di provare l’invio a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure (l’ufficio e la data del deposito, laddove prova certa sicuramente non è, né può esser ritenuta, la dichiarazione che provenga dalla stessa parte (interessata) che la offre. Venendo al caso in esame ed alla versione dei fatti esposta dalla società, questa si è limitata a (far) depositare la richiesta di tesseramento del Goradz presso gli Uffici della Federcalcio di Roma, senza farsi rilasciare, tuttavia, un qualche atto comprovante il deposito: va da sé che nel caso in cui gli atti fossero pervenuti all’Ufficio Tesseramento l’impiego del Goradz dalla data del deposito in avanti sarebbe stato del tutto regolare. Posto, invece, che la richiesta di tesseramento che si assume depositata presso gli uffici romani della F.I.G.C.. non sono giunti a destinazione, come attestato dalla nota del 30.6.2005, non vi è dubbio che compete alla società dare la prova del deposito e della data dello stesso, come in concreto non è avvenuto, se è vero, come lo è, che la A.S. Cesena Calcio a Cinque non ha prodotto documento alcuno se non due assolutamente non idonee dichiarazioni del Presidente Paolo Para e del dirigente Giancarlo Para. La società avrebbe potuto seguire, insomma, la via del deposito, ma nel momento in cui, nel seguirla, non si prende cura di farsi rilasciare idonea dimostrazione del deposito e della relativa data accetta i rischi legati all’eventualità (che sembra essersi verificata per l’appunto nel caso in esame) che gli atti non pervengano all’Ufficio Tesseramento ed alla impossibilità di dar prova del deposito che si assume eseguito. Con tutte le conseguenze del caso, prima fra tutte il non tesseramento dei o del calciatore del quale si dice depositata la richiesta di tesseramento (il Goradz nel caso concreto) e l’impiego dello stesso in posizione irregolare. Discendono dall’impiego del calciatore in posizione non potuta dimostrare regolare le sanzioni correttamente (anche in punto di entità) individuate dalla Commissione Disciplinare a carico della società (che ha oggettivamente posto in essere una condotta non regolamentare, lasciando partecipare alle gare un calciatore che per difetto di tesseramento non ne aveva i requisiti) ed a carico del dirigente accompagnatore Adamo Gori (che ha inserito nelle distinte di gara un calciatore che non avrebbe potuto e dovuto figurarvi). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Cesena Calcio a Cinque di Cesena e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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