F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06 APPELLO DELL’ URBINO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. STULZINI GIUSEPPE, LA SQUALIFICA PER N. 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ADNAN ESSOUSSI E L’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ STESSA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. PER I TESSERATI E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 20.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06
APPELLO DELL’ URBINO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. STULZINI GIUSEPPE, LA SQUALIFICA PER N. 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ADNAN ESSOUSSI E L’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ STESSA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. PER I TESSERATI E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 20.1.2006)
In data 10.11.2005 il Procuratore Federale, a seguito di denuncia sporta dalla Morro D’Oro Calcio S.r.l., deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, il dirigente accompagnatore della Urbino Calcio S.p.A., Giuseppe Stulzini, ed il calciatore Adnane Essoussi per violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S., oltre alla Società stessa, per responsabilità oggettiva susseguente, in quanto avrebbe partecipato alla gara Urbino/Morro D’Oro il suddetto calciatore prima che il Comitato Interregionale ne avesse autorizzato il tesseramento. Con delibera pubblicata il 20.1.2006 la Commissione Disciplinare, accogliendo il deferimento, ha irrogato allo Stulzini la sanzione dell’inibizione per mesi tre; al calciatore la squalifica per due gare di campionato ed alla Società Urbino Calcio, l’ammenda di € 5.000,00. Con atto d’appello in data 24.1.2006, la Urbino Calcio chiedeva alla Commissione d’Appello Federale la riforma in toto della pronuncia ed in via subordinata la riduzione delle sanzioni inflitte. Riesaminando gli atti ritiene questa Commissione che l’appello debba essere rigettato con riferimento alle richieste principali, essendo evidente l’irregolarità nella quale è incorsa la Società appellante e quindi la violazione dell’art.1 C.G.S.. Ciò nonostante appare a questa Commissione equo, vista la modesta rilevanza dei fatti, ridurre la misura dell’ammenda inflitta alla Urbino Calcio S.p.A.. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’Urbino Calcio di Urbino, riduce a € 2000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla U.S. Urbino Calcio, e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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