F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 APPELLO A.S.C. CICCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. GOMIERO GINEVRO E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 3.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 APPELLO A.S.C. CICCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. GOMIERO GINEVRO E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 3.2.2006) Con l’appello di cui in epigrafe, l’A.S.C. Cicciano ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale con la quale, in esito a deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 12 dicembre 2005, sono state irrogate le sanzioni dell’inibizione per mesi tre e dell’ammenda di e 1.000,00 a carico del presidente e della società. L’incolpazione dell’ A.S.C. Cicciano e del suo presidente, congiunta a quella dell’A.S.D. Pomigliano e del presidente di quest’ultima società, ha riguardato le violazioni dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. perché le anzidette società sportive “avevano accettato lo svolgimento di attività quale tecnico da parte del Sig. Renna Giovanni, pur conoscendone il precedente esonero della società Vico Equense, nella stessa stagione sportiva 2004/2005”. La Commissione Disciplinare, dinanzi alla quale pur se ritualmente avvisate - come risulta dalla documentazione in atti, in particolare, l’A.S.C. Cicciano è stata convocata con raccomandate che risultano ricevute i giorni 11 e 14 gennaio 2006 - le società deferite non sono comparse, ha deliberato sulla scorta delle incontestate acquisizioni istruttorie effettuate dall’Ufficio Indagini. Con unico motivo di gravame l’odierna ricorrente eccepisce, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, l’incompetenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale a giudicare l’ A.S.C. Cicciano poiché detta società, a differenza dell’A.S.D. Pomigliano che milita in Serie D, partecipa al Campionato Regionale d’Eccellenza. L’appello é infondato. L’art. 37 comma 1 C.G.S. prevede espressamente che nell’ipotesi, come nel caso in esame, di incolpazione formulata a carico di più società e/o soggetti “appartenenti a Comitati diversi” la competenza “della Commissione Disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore”. In nessuna violazione di competenza è, dunque, incorsa la Commissione Disciplinare e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l’impugnata decisione non merita censura e l’appello deve essere rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.C. Cicciano di Cicciano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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