F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06 APPELLO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI DI PRINZIO SERGIO E GENOVESE DOMENICO E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 COMMA 1 E 8 C.G.S. PER I TESSERATI E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 183/C del 18.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/06
APPELLO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI DI PRINZIO SERGIO E GENOVESE DOMENICO E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 COMMA 1 E 8 C.G.S. PER I TESSERATI E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 183/C del 18.1.2006)
Con denuncia, trasmessa all’Ufficio Indagini della Federcalcio dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, il Signor Gentili Francesco, padre del giovane calciatore Stefano, lamentava:
A) che il proprio figlio, visionato da osservatori della società Lanciano Calcio in occasione di una selezione effettuata nel giugno 2002 dalla scuola calcio di Vinchiaturo (CB), era stato successivamente tesserato da detta società, previa consegna da parte della “liberatoria”, relativa al premio di preparazione rilasciatagli dalla società Juve Domizia; B) che nel febbraio 2003, a seguito di richiesta di premio di preparazione da parte dell’A.S. Posillipo Virgilio, era stato contattato da dirigenti del Lanciano, che avevano preteso al fine di esentare la società dal pagamento di tale premio – la somma di euro 4774,00 da lui versata per la preoccupazione che, in caso di rifiuto, il proprio figlio potesse essere escluso dall’utilizzazione nelle gare;
C) che, dopo un lungo iter innanzi alla Giustizia Sportiva, era stato definitivamente dichiarata l’inesistenza del diritto della A.S. Posillipo a percepire il premio di preparazione di guisa che aveva puntualmente richiesto la restituzione della somma di denaro a suo tempo versato; D) che, in ordine a detta richiesta la società Lanciano aveva opposto un rifiuto con la precisazione che, in ogni caso, la somma di euro 4.774,00 di cui alla richiesta, sarebbe stata decurtata dall’ammontare delle spese legali sostenute. Esperite le opportune indagini il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, i dirigenti della S.S. Lanciano s.r.l., Sergio Di Prinzio e Domenico Genovese per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., nonché la S.S. Lanciano per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.. Con delibera del 13.1.2006, pubblicata nel Com.Uff. n. 183/C, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, infliggeva la sanzione dell’inibizione per mesi 6 ai dirigenti Di Prinzio e Genovese nonché l’ammenda di euro 1000,00 alla S.S. Lanciano s.r.l.. Motivava, al riguardo, la Commissione che – incontestato i fatti materiali – il comportamento dei dirigenti sportivi genericamente ma pacificamente ammesso – era gravemente lesiva dei principi di rettitudine, lealtà e probità sportiva, per avere gli stessi concluso accordi non consentiti e per aver omesso di restituire la somma di euro 4774,00 ricevute dal genitore del giovane calciatore Gentili Stefano, nonostante fosse venuta meno la causale del versamento. Avverso detta decisione ricorrevano la S.S. Lanciano s.r.l. in persona del suo legale rappresentante, nonché i dirigenti, Domenico Genovese e Sergio Di Prinzio. Tutti precisavano che il tesseramento del minore Gentili Stefano con la società Lanciano Calcio si era perfezionata in data 6.8.2002 senza alcuna richiesta di denaro da parte della società e che soltanto molti mesi dopo il signor Gentili Francesco, padre del giovane calciatore Stefano, spontaneamente, attraverso un contributo ( sic! ) di euro 4.774,00 si era reso volontariamente garante per eventuali pretese di altre società che precedentemente avevano tesserato il predetto calciatore. Ciò premesso richiedevano, in via principale, l’annullamento delle sanzioni comminate, ed, in subordine, una riduzione delle stesse. Osserva, la C.A.F. adita che il ricorso si appalesa del tutto infondato in fatto e diritto. Si rileva, preliminarmente, come appaia singolare l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui Gentili Francesco avrebbe spontaneamente offerto alla società Lanciano un contributo di euro 4.774,00 per possibili pretese creditorie di altre società in relazione al tesseramento del figlio Stefano. Detta affermazione trascura, di fatto, le stesse dichiarazioni a suo tempo rilasciate all’Ufficio Indagini, dal ricorrente Genovese Domenico il quale ha chiarito che ai genitori dei giovani calciatori era stato comunicato come il tesseramento dei propri figli era condizionato al rilascio di “liberatoria” relativa al premio di preparazione da parte della società di provenienza e che, per tale motivo, il Gentili aveva consegnato atto liberatorio promanante dalla società Domizia. Ciò posto la successiva richiesta di premio avanzata dalla società Posillipo Virgilio alla società Lanciano, non poteva costituire alcun obbligo, neanche morale,nei confronti del Gentili, ignorando quest’ultimo,, come è stato definitivamente acclarato, il falso tesseramento del proprio figlio Stefano da parte della citata società Posillipo. Ne discende che appare conseguenziale e congrua la circostanza secondo cui la società Lanciano,appena ricevuta, la richiesta di pagamento del premio, contattò il Gentili per essere sollevata da detta richiesta, cosa che il denunciate fece versando la somma di euro 4.774,00, anche per il personale timore che,un eventuale diniego avrebbe potuto comportare conseguenze spiacevoli al proprio figlio Stefano. Non si trattò,quindi, di un contributo spontaneo e volontario, eseguito dal Gentili in favore della società Lanciano, come si vuol far credere, ma piuttosto del preteso versamento di una precisa somma di denaro, necessaria alla predetta società per fronteggiare la richiesta della Posillipo Virgilio, poi rivelatasi illegittima. A fugare ogni dubbio al riguardo è sufficiente osservare la ricevuta di euro 4774,00,rilasciata al Gentili dai dirigenti del Lanciano, dove è dato leggere:” premio preparazione”. Detta ricevuta riporta la data del 12.2.2003 e segue di circa un mese la richiesta ( 15.1.2003 ) di premio alla società Lanciano da parte della società Posillipo Virgilio. Sulla scorta delle suesposte rilevazioni è indubbio che l’accordo – in base al quale si vuole che il genitore di un giovane calciatore sollevi una società ( la S.S. Lanciano s.r.l. ) dalle pretese di una società terza e sconosciuta al genitore stesso – violi il principio di lealtà e di probità sportiva, risultando siffatto accordo non previsto dagli schemi tipici contenuti nelle norme federali. Di ciò devono rispondere i dirigenti della società Lanciano, Genovese Domenico e Di Prinzio Sergio, i quali sia pure nelle diverse qualità, contattarono, richiesero ed ottennero dal Gentili la somma di euro 4.774,00. Del pari è censurabile perché in violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. il comportamento della società Lanciano che mancò di restituire al Gentili la somma di denaro, a suo tempo versata, nonostante fosse stata dichiarata illegittima la pretesa di pagamento del premio di preparazione da parte della società Posillipo Virgilio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Lanciano di Lanciano (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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