F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 APPELLO DEI SIGNORI BRINI GIAN LUCA E GIOVANNA LASAGNI AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE RICCARDO BRINI FAVORE DELLA POL. MONTE SAN PIETRO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 15/D del 15.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06
APPELLO DEI SIGNORI BRINI GIAN LUCA E GIOVANNA LASAGNI AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE RICCARDO BRINI FAVORE DELLA POL. MONTE SAN PIETRO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 15/D del 15.12.2005)
Con atto del 28.1.2006, Gian Luca Brini e Giovanna Lasagni, genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore Riccardo Brini, proponevano reclamo avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, che aveva respinto il loro ricorso avverso il tesseramento del proprio figlio presso la Polisportiva Monte San Pietro; ribadito che essi reclamanti non avevano alcuna intenzione di consentire al vincolo di tesseramento del figlio e che non conoscevano il contenuto del modulo relativo, disconoscevano formalmente le firme apposte sul modulo stesso. Il reclamo non può trovare accoglimento; premesso che è sempre sgradevole trattare problemi di tesseramento di un minore, per il quale, a prescindere dalle (necessarie) norme federali al riguardo, dovrebbe comunque prevalere la volontà effettiva dello stesso, la rilevata (nella decisione impugnata) ambiguità complessiva dei motivi di ricorso sussiste tuttora. Infatti, è palese che ove, come peraltro solo in questa sede risulta addotto, gli odierni reclamanti non avessero mai sottoscritto la richiesta di tesseramento, essi avrebbero subito e in principalità addotto tale dirimente argomento, che invece non è stato esplicitato in sede di ricorso e che solo ora, quando la decisione impugnata tanto aveva rilevato, viene per la prima volta enunciato. In altri termini, il disconoscimento delle firme, che risultano apposte sul modulo prescritto, appare tardivo e comunque scaturente dalla motivazione della decisione impugnata e non può pertanto essere, in mancanza di concreti elementi che ne suffraghino la veridicità, considerato sussistente o, comunque, dimostrato. Le altre ragioni addotte possono rilevare sul piano del costume, ma non sono di per sé valide per inficiare la regolarità del tesseramento. Il reclamo deve essere pertanto respinto; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dai Signori Brini Gian Luca e Giovanna Lasagni e dispone l’incameramento della tassa versata.
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