COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL CALCIATORE NICODEMO NICOLA, DELLA SOCIETA’ GUARDIAGRELE, DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’, DEL SUO PRESIDENTE DOTT. ANTONELLO LUPIANI, DELLA SOCIETA’ RIVER 65 E DEL SUO PRESIDENTE SIG. MAURO BASSI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1 E 2, C.G.S..

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL CALCIATORE NICODEMO NICOLA, DELLA SOCIETA’ GUARDIAGRELE, DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’, DEL SUO PRESIDENTE DOTT. ANTONELLO LUPIANI, DELLA SOCIETA’ RIVER 65 E DEL SUO PRESIDENTE SIG. MAURO BASSI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1 E 2, C.G.S.. Con nota del 26/5/2006 la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per rispondere della violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. per aver formato o, per aver concorso a formare l’atto di tesseramento n. 165719, inoltrato il 28/08/2004 relativo al calciatore Nicodemo Nicola, allora minore d’età, senza l’osservanza della Norme Federali apponendo o consentendo l’apposizione della sottoscrizione apocrifa di Taraborrelli Paola, esercente la potestà (madre) sul minore e ciò a seguito di delibera della stessa Commissione di cui al Com. Uff. n. 23/d con la quale era stato respinto il reclamo proposto dal calciatore Nicodemo Nicola tendente ad ottenere l’annullamento del trasferimento dalla U.S. River 65 alla A.S. Guardiagrele. Con nota del 12/06/2006, regolarmente notificata a tutti i soggetti deferiti, la Commissione Disciplinare ha formalmente contestato la violazione di cui sopra informando gli stessi che nel termine perentorio del 03/07/2006 potevano essere presentate memorie difensive e che nella udienza del 10/07/2006 sarebbe avvenuta la discussione del deferimento. Hanno fatto pervenire memorie difensive il Sig. Nicodemo Nicola, la Società Guardiagrele e il Dott. Antonello Lupiani ed è personalmente comparso lo stesso Nicodemo Nicola assistito dal Dott. Cristian Malaguti. Come da richiesta di questi ultimi è stato ascoltato, come teste, il Sig. Nicodemo Antonio, genitore di Nicola. Hanno dedotto il Lupiani e la A.S. Guardiagrele che il primo non era all’epoca dei fatti presidente della Società Guardiagrele e la seconda che vi sarebbe carenza di prova in ordine alla apocrificità della firma della Taraborrelli e in ordine al concorso in merito alla violazione contestata. Hanno quindi chiesto il proscioglimento da ogni addebito. Il Nicodemo ha dedotto di essersi limitato a sottoscrivere la richiesta di tesseramento contenuta in un modulo non compilato e di averla consegnata al padre senza più occuparsi degli eventi successivi. Ha anch’esso concluso, pertanto, per il proscioglimento dall’addebito. Osserva, preliminarmente, la Commissione che deve essere prosciolto il Dott. Antonello Lupiani dall’addebito contestatogli in quanto risulta “per tabulas” che, all’epoca dei fatti lo stesso non rivestisse la qualità di presidente della A.S. Guardiagrele. Per quanto riguarda gli altri soggetti deferiti, ritiene la Commissione che gli stessi debbano essere considerati responsabili della violazione contestata. Ed invero premesso che la delibera della Commissione Tesseramenti, che ha dato origine al presente procedimento, ha fatto passaggio in cosa giudicata per non essere stata impugnata dinanzi al competente organo di giustizia sportiva, va sottolineato che a questa Commissione è preclusa ogni possibilità di indagine in merito ai fatti che hanno portato la stessa Commissione Tesseramenti ad assumere il provvedimento di cui sopra. A prescindere da tale assorbente motivazione, va rilevato, comunque, che risulta pacifico che il tesseramento in questione è avvenuto senza l’osservanza delle Norme Federali giacché, se le norme stesse fossero state osservate non si sarebbe verificata la sottoscrizione apocrifica da parte della Sig.ra Taraborrelli Paola, madre del Nicodemo, sul modello di tesseramento in questione e tutti i soggetti interessati sarebbero stati consapevoli della correttezza dell’operazione di trasferimento che andavano a porre in essere. Al riguardo, anche le risultanze dibattimentali sono risultate contraddittorie avendo i vari personaggi coinvolti fornito dichiarazioni poco credibili ed essendo poco verosimile che gli stessi non fossero a conoscenza di come si siano svolti realmente i fatti trattandosi, peraltro, di padre, madre e figlio. Ad ogni buon conto, non può dubitarsi che le società debbano rispondere della violazione per “culpa in vigilando” non avendo fatto in modo che venisse attuata una corretta formalizzazione della richiesta di tesseramento, senza rispettare il disposto di cui all’art.92 del N.O.I.F.. Della violazione contestata deve, poi, rispondere il Nicodemo Nicola, oggi maggiorenne, anche se in relazione alla sanzione da irrogare allo stesso la Commissione ritiene che debba tenersi conto della circostanza della sua giovane età al momento dei fatti ed in considerazione di tale circostanza ritiene equo la commissione di irrogare allo stesso la sanzione della squalifica per mesi sei. Ritenuta inoltre la responsabilità delle società deferite ritiene equo infliggere alla Società A.S. Guardiagrele la sanzione pecuniaria dell’ammenda di Euro 1.000,00 ed alla Società U.S. River 65 l’ammenda di Euro 500,00. Ritenuta infine la responsabilità diretta del Sig. Mauro Bassi, all’epoca dei fatti, presidente della US River 65, infligge allo stesso la sanzione della inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per la durata di un anno. Per questi motivi la Commissione disciplinare DELIBERA di prosciogliere dall’addebito contestato al Dott. Antonello Lupiani e di infliggere al calciatore Nicodemo Nicola la squalifica di mesi sei; delibera inoltre di infliggere alla Società AS Guardiagrele l’ammenda di Euro 1.000,00 ed alla US River 65 l’ammenda di Euro 500,00 e di infliggere al Sig. Mauro Bassi, presidente della US River 65, la sanzione della inibizione a svolgere mansioni in seno alla F.I.G.C. per anni uno. Si comunichi agli interessati ed alla Commissione Tesseramenti della F.IG.C..
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