COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPISTRELLO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI CONCETTO RICCARDO IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / CAPISTRELLO DISPUTATA IL 17/09/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 05/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPISTRELLO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI CONCETTO RICCARDO IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / CAPISTRELLO DISPUTATA IL 17/09/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”
Con reclamo ritualmente proposto la Società CAPISTRELLO ha chiesto infliggersi in danno della Società MARTINSICURO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 3 – 1, per avervi quest’ultima fatto partecipare il calciatore Di Concetto Riccardo che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per due gare con C.U. n° 64 del 27.4.2006.
La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali che, in effetti, il calciatore Di Concetto Riccardo era stato squalificato per due gare con C.U. n° 64 del 27.4.2006, a seguito della gara disputata nella penultima giornata del precedente campionato, e che aveva scontato una sola giornata di squalifica nell’ultima giornata di detto campionato.
La posizione dello stesso nella prima gara del campionato in corso deve, quindi, considerarsi irregolare, con ogni relativa conseguenza anche in ordine alla sanzione pecuniaria da infliggere alla stessa società.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di disporre la perdita della gara in danno della società MARTINSICURO con il seguente punteggio: MARTINSICURO –CAPISTRELLO 0 – 3.
Delibera, inoltre, di infliggere alla stessa società la sanzione dell’ammenda di € 200,00, disponendo restituirsi la tassa di reclamo versata in favore della società reclamante.
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