COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20del 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE COLETTI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PAOLO VASTO / FOSSACESIA DISPUTATA IL 24/09/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 14 del 28.09.2006)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20del 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE COLETTI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PAOLO VASTO / FOSSACESIA DISPUTATA IL 24/09/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 14 del 28.09.2006) Con appello ritualmente proposto il calciatore Coletti Vincenzo ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per essere stato espulso per avere offeso l’arbitro e per avere reiterato tale comportamento una volta mostratogli il cartellino rosso. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto non avrebbe offeso l’arbitro e perché le parole offensive non sarebbero state rivolte al direttore di gara, ma sarebbe stato un semplice commento al suo operato rivolto alla panchina. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, tenuto conto che quanto sostenuto dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti, visto che dal rapporto arbitrale chiaramente si evincono le espressioni gravemente ingiuriose rivolte al direttore di gara, sia prima che dopo l’espulsione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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