COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANTINUM LO SCHIOPPO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ANTINUM LO SCHIOPPO – PRO CALCIO 2002 DISPUTATA L’8.10.06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “A” PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GIOVARRUSCIO GIOVANNI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANTINUM LO SCHIOPPO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ANTINUM LO SCHIOPPO – PRO CALCIO 2002 DISPUTATA L’8.10.06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “A” PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GIOVARRUSCIO GIOVANNI. Con reclamo ritualmente proposto la Società ANTINUM LO SCHIOPPO ha chiesto infliggersi in danno della Società PRO CALCIO 2002 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 3, per avervi, la stessa Pro Calcio 2002, fatto partecipare il calciatore Giovarruscio Giovanni che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato regolarmente. La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Giovarruscio Giovanni, al momento della disputa della gara, non aveva titolo a parteciparvi in quanto tesserato con la stessa società reclamante sin dal 3.09.2005. All’accoglimento del reclamo consegue la sanzione della perdita della gara in danno della Pro Calcio 2002, nonché quella della pena pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro 78,00. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e per l’effetto di infliggere alla Pro Calcio 2002 la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio Antinum Lo Schioppo 3 – Pro Calcio 2002 0, nonché l’ammenda di euro 78,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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