COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FEDERLIBERTAS BUGNARA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA FEDERLIBERTAS BUGNARA –VIS SULMONA DISPUTATA L’8/10/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (COMITATO PROV.LE DI L’AQUILA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 26/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FEDERLIBERTAS BUGNARA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA FEDERLIBERTAS BUGNARA –VIS SULMONA DISPUTATA L’8/10/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (COMITATO PROV.LE DI L’AQUILA)
Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale e spedito il 17/10/2006 la Società Federlibertas Bugnara ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Vis Sulmona per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Angelilli Paolo, che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato.
Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art. 42, comma 3, C.G.S..
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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