COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE COSENZA PIERGIACOMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO – S.OMERO DISPUTATA IL 7/10/2006 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 20 DEL 12.10.2006 C.R.A.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 26/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE COSENZA PIERGIACOMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO – S.OMERO DISPUTATA IL 7/10/2006 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 20 DEL 12.10.2006 C.R.A.)
Con appello ritualmente proposto il calciatore Cosenza Piergiacomo ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver offeso l’arbitro e per aver ritardato la sua uscita dal terreno di gioco.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto pur avendo offeso il direttore di gara in un momento di foga agonistica, non avrebbe volutamente ritardato l’uscita visto che per raggiungere gli spogliatoi aveva dovuto attraversare gran parte del rettangolo di gioco.
Osserva la Commissione Disciplinare, che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta in considerazione della particolare tenuità del fatto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta a Cosenza Piergiacomo, a due giornate, disponendo restituirsi la tassa versata.
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