COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SCONTRONE E VILLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONE PELLEGRINO ANTONIO FINO AL 18.10.06; SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MATTA CRISTIAN; AMMENDA DI EURO 100,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO – SCONTRONE E VILLA DISPUTATA L’1/10/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N. 17 DEL 5.10.06 C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SCONTRONE E VILLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONE PELLEGRINO ANTONIO FINO AL 18.10.06; SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MATTA CRISTIAN; AMMENDA DI EURO 100,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO - SCONTRONE E VILLA DISPUTATA L’1/10/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N. 17 DEL 5.10.06 C.R.A.). Con appello proposto a mezzo del servizio postale la Società Scontrone e Villa ha impugnato i provvedimenti disciplinari come sopra trascritti, adottati dal G.S. in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara oggetto di ricorso, chiedendone la integrale riforma. Ha sottoscritto il ricorso stesso il Sig. Antonio Pellegrino, quale Presidente della società reclamante. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il Sig. Pellegrino, Presidente della Società Scontrone e Villa, non aveva titolo a rappresentare la stessa ed a proporre il relativo gravame per essere stato inibito fino al 18.10.06 con lo stesso provvedimento di cui si è chiesta la riforma. E’ opportuno, peraltro, rilevare che lo stesso Pellegrino non avrebbe potuto neppure proporre appello avverso il provvedimento che lo riguardava giusta il divieto di cui all’art. 41, comma 3 lettera b) C.G.S.. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata ed addebitarsi il residuo di euro 30,00.
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