COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NEW ARCHI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.D. NEW ARCHI – A.S.D. QUADRI DISPUTATA IL 15.10.06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “B” COMITATO PROV.LE DI CHIETI , PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI D’AMICO ERCOLE E MARCHETTI GIANLUCA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NEW ARCHI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.D. NEW ARCHI – A.S.D. QUADRI DISPUTATA IL 15.10.06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “B” COMITATO PROV.LE DI CHIETI , PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI D’AMICO ERCOLE E MARCHETTI GIANLUCA. Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.D. NEW ARCHI ha chiesto infliggersi in danno della società A.S.D. QUADRI la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 0 – 1, per avervi, la stessa società A.S.D. QUADRI, fatto partecipare i calciatori D’AMICO ERCOLE e MARCHETTI GIANLUCA che non avrebbero avuto titolo a parteciparvi, poiché non regolarmente tesserati. La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore D’AMICO ERCOLE, era stato regolarmente tesserato il 19.9.2005, e il calciatore MARCHETTI GIANLUCA il 6.10.2005. Da ciò consegue che il reclamo proposto dalla A.S.D. NEW ARCHI deve essere respinto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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